- le norme sulle centrali termiche per gli impianti di riscaldamento;
- le norme sugli apparecchi di produzione calore per le cucine;
- le norme sulle attività ricettive per la parte ricettiva.
Per quanto riguarda questo ultimo punto, poiché la maggior parte delle attività ricettive ha una capienza limitata e solitamente non superiore a 25 posti letto, la norma che riguarda la maggior parte degli agriturismo è il titolo III del decreto 9 aprile 1994 (modificato diverse volte), di cui si riporta il testo:
TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’
RICETTIVE CON CAPACITA’ NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI
LETTO
22. GENERALITA’
Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza
al fuoco non inferiore a REI 30.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte.
Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza
il sicuro esodo degli occupanti.
Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute
nei punti 11.2, 13, 14 e 17.
11.2 Estintori
Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un
adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della
emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori
devono essere di tipo approvato dal Ministero dell’interno
ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (G. U. n.
19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme
nell’area da proteggere; è comunque necessario che almeno
alcuni si trovino:
- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono
facilitarne l’individuazione, anche a distanza. Gli
estintori portatili devono essere installati in ragione di
uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di
un estintore per piano.
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente
non inferiore a 13 A – 89 B; a protezione di aree ed
impianti a rischio specifico devono essere previsti
estintori di tipo idoneo. Per attività fino a venticinque
posti letto è sufficiente la sola installazione di
estintori.
13. SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al Decreto
Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O.G.U. n. 223 del 23
settembre 1996). Inoltre, la posizione e la funzione degli
spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.
14. GESTIONE DELLA SICUREZZA
14.1 Generalità
Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché nel
corso della gestione non vengano alterate le condizioni di
sicurezza, ed in particolare che:
- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli
(depositi, mobili ecc.) che possano intralciare
l’evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che
costituiscano rischio di propagazione dell’incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in
occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni,
risistemazioni ecc.;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti
antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali
manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte
periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore
a sei mesi;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti
elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti
norme;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti
di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In
particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla
sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova
periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un
anno. Le centrali termiche devono essere affidate a
personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle
vigenti regole tecniche.
14.2 Chiamata servizi di soccorso
I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti
facilmente, con la rete telefonica.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a
fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa
chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica
pubblica, il numero di chiamata dei Vigili del fuoco deve
essere esposto bene in vista presso l’apparecchio telefonico
dell’esercizio.
17. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
17.1 Istruzioni da esporre all’ingresso
All’ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte
bene in vista precise istruzioni relative al comportamento
del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in
particolare una planimetria dell’edificio per le squadre di
soccorso che deve indicare la posizione:
- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione
del gas e dell’elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di
allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio
speciale;
- degli spazi calmi.
17.2 Istruzioni da esporre a ciascun piano
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria
d’orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La
posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere
adeguatamente segnalata.
17.3 Istruzioni da esporre in ciascuna camera
In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in
vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di
incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono
essere redatte in alcune lingue estere, tendo conto delle
provenienza della clientela abituale della struttura
ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da
una planimetria semplificativa del piano, che indichi
schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie
di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni
debbono attirare l’attenzione sul divieto di usare gli
ascensori in caso di incendio.
Inoltre devono essere indicati i divieti di:
- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento
di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di
illuminazione in genere a funzionamento elettrico con
resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi,
liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili
nei locali facenti parte del volume destinato all’attività.