Il codice di prevenzione incendi:
sezione V, Regole Tecniche Verticali
Le RTV (Regole tecniche verticali) sono disposizioni applicabili a una specifica attività. Servono a caratterizzare meglio una
specifica attività fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice. L’applicazione delle RTV presuppone l’ap- plicazione dell’intero Codice di prevenzione incendi, del quale sono parte integrante. Nella prima versione del Codice erano pre- senti tra le RTV solo i cap. V.1, V.2 e V.3. Negli ultimi anni sono state emanate moltissime regole tecniche verticali di prevenzione incendi per varie attività, con trattazioni a volte non uniformi di argomenti simili.
Iniziale incompletezza del Codice
Nella prima versione del Codice erano state inserite tra le RTV solamente quelle relative a Aree a rischio specifico, Aree a rischio per atmosfere esplosive e Vani degli ascensori che, per loro particolare caratteristica si discostano dallo schema standard di una “vera” RTV. Successivamente sono state introdotte altre RTV.
Uno degli obiettivi iniziali del progetto di semplificazione era quello di disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli regole tecniche, che trattasse la materia in maniera omogenea. L’obiettivo potrà ritenersi attuato quando sarà completato l’inserimento di tutte le “vere” RTV (locali di pubblico spettacolo, scuole, ospedali, attività commerciali, ecc.).
Dopo la prima versione del Codice sono state introdotte altre RTV, come di seguito elencate.
- “RTV Uffici” (introdotta con D.M. 8/6/2016)
- “RTV Alberghi” (introdotta con D.M. 9/8/2016)
- “RTV Autorimesse” (introdotta con D.M. 21/2/2017)
Altre dovrebbero essere pubblicate progressivamente.
Nei decreti è indicato che si applicano a attività individuate al n° specificato (es. n. 71, 66, 65, …) del D.P.R. n. 151/2011. Possono essere specificate eventuali esclusioni (es. rifugi alpini, camping, …) o sottintese limitazioni (es. solo autorimesse). È specificato che si applica ad attività “esistenti” alla data di en- trata in vigore del decreto o di “nuova realizzazione”, senza distinzione. In tal modo viene confermata quella che è una caratteristica che contraddistingue l’intero Codice rispetto alle tradizionali regole tecniche che di norma prevedono condizioni meno gravose per le attività “esistenti”.
Nei nuovi decreti di approvazione delle norme tecniche di Prevenzione Incendi per le varie attività (uffici, turistico-alberghiere, autorimesse, ecc.) è indicato che le RTV si possono applicare alle attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di preven- zione incendi.
Anche in questo caso è confermata un’altra caratteristica che contraddistingue il Codice, che non abroga norme precedenti e può essere applicato facoltativamente in alternativa.
Lo schema base su cui sono impostate le RTV è il seguente.
- SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
- TERMINI E DEFINIZIONI: se necessario, integrando con specifici termini ad uso esclusivo;
- CLASSIFICAZIONI: se necessario, in funzione di parametri come quota dei piani, posti letto, ecc.;
- PROFILI DI RISCHIO: determinati secondo il cap. 3;
- STRATEGIA ANTINCENDIO: con eventuali soluzioni complementari o integrative rispetto a RTO;
- ALTRO: se necessario, es. scenari per FSE, ecc..
Scopo e campo di applicazione
Si applica per le attività di … con: (di seguito alcuni esempi)
- affollamento > … persone presenti;
- altezza antincendio > … m;
- posti letto > … ;
- superficie lorda > … mq;
- ecc…
I termini e definizioni sono in genere compresi nella sezione G (generalità). Sono definite eventuali specifiche terminologie ad uso esclusivo della specifica RTV, come ad esempio:
- Superficie lorda di vendita: …
- Apparecchiatura ad elevata tecnologia: …
- Veicolo: …
- Autosilo: …
- Numero di posti letto: …
- Spazio di attività sportiva: …
- Scena: …
- Mall: …
Si riportano di seguito alcuni esempi di classificazioni in relazione a:
- Numero degli occupanti:
OA: … < n ≤ … occupanti;
OB: … < n ≤ … occupanti;
OC: … < n ≤ … occupanti;
OD: n > …
- Numero di posti letto:
PA: … < n ≤ … posti letto;
PB: … < n ≤ … posti letto;
PC: … < n ≤ … posti letto;
PD: n > … posti letto
- Massima quota dei piani:
HA: h ≤ … m;
HB: … < h ≤ … m;
HC: … < h ≤ … m;
HD: n > … m.
- Classificazione delle aree:
TA: locali destinati a attività …;
TM: depositi …;
TT: locali tecnici …;
TO: locali con affollamento …;
TZ: altre aree.
In genere, sarà specificato che devono essere determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G3 del Codice (Determinazione dei profili di rischio delle attività), i seguenti profili di rischio:
R vita : Salvaguardia della vita umana (attribuito per ciascun compartimento);
R beni : Salvaguardia dei beni (artistici e strategici, attribuito per l’intera attività);
R ambiente: Tutela dell’ambiente (attribuito per l’intera attività).
Profilo di rischio R vita
È attribuito per compartimento in relazione ai seguenti fattori:
- δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel compartimento antincendio;
- δα: velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio riferita al tempo tα impiegato dalla potenza termica per raggiungere 1000 kW.
Per “prevalenti” si intendono le caratteristiche più rappresentative del rischio compartimento in qualsiasi condizione d’esercizio.
A-B) SVEGLI
A) Familiarità (Scuole, attività produttive, …)
B) Non familiarità (Centro commerciale, cinema, …)
C) ADDORMENTATI (Alberghi …)
D) DEGENTI (Ospedali …)
E) IN TRANSITO (Stazioni, Aeroporti …)
- Lenta (tα=600 s) : materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo;
- Media (tα=300 s) : scatole di cartone impilate, libri su scaffale, mobilio in legno…;
- Rapida (tα=150 s) : materiali plastici impilati …;
- Ultra-rapida (tα=75 s) : liquidi infiammabili, materiali plastici espansi …
dove tα è la velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio, è il tempo per raggiungere RHR = 1 MW.
Strategia antincendio
In genere è specificato che devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione se- condo i relativi criteri. Sono riportate indicazioni aggiuntive, complementari o sostitutive, alle soluzioni conformi previste nella RTO.
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell’incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operatività antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Ove presente tale paragrafo, possono essere previste condizioni per spazi o ambienti particolari, o nelle vie d’esodo verticali, pas- saggi di comunicazione delle vie d’esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, …), ove devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM.
Sono fornite tabelle sui requisiti minimi di reazione al fuoco:
Sono fornite tabelle sui requisiti minimi per classi di resistenza al fuoco:
3. Compartimentazione
Sono fornite eventuali prescrizioni sulle aree tipo TA, TC, TO, ecc … che devono essere ubicate a quota superiore a un certo valore. Sono fornite tabelle sulle caratteristiche minime di compartimentazione:
Ove presente tale paragrafo, possono essere previste esclusioni dai limiti minimi per le larghezze delle vie d’esodo per determi- nati spazi o altre precisazioni. Ad esempio:
“corridoi interni agli appartamenti per gli ospiti e le porte delle camere con affollamento non superiore a …”
“le aree interne all’autosilo non devono essere accessibili al pubblico”
5. Gestione della sicurezza
Ove presente tale paragrafo, possono essere previste indicazioni circa la necessità di idonea cartellonistica indicante per ogni camera, locale, ecc., istruzioni sul comportamento da tenere in caso di incendio, facilmente comprensibili agli occupanti. Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano che descriva il sistema di vie d’esodo.
Sono forniti i livelli di prestazione, come ad es.:
Sono forniti i parametri per la progettazione dell’eventuale rete idranti secondo UNI 10779 e UNI 12845:
Sono forniti i livelli di prestazione, come ad es.:
8. Controllo di fumi e calore
Ove presente tale paragrafo, possono essere previste ulteriori in- dicazioni o possono essere forniti i livelli di prestazione, come ad es.:
9. Operatività antincendio
In genere non sono previste indicazioni aggiuntive, complementari o sostitutive alle soluzioni conformi previste nel Cap. S.9 della RTO. Potranno essere trattati alcuni casi particolari come ad es.:
… la necessità prevista per i teatri con scena separata dalla sala, che le gallerie di manovra e i piani forati siano provvisti di uscite dotate di porte almeno REI 60 con dispositivo di autochiusura, che immettano direttamente all’esterno o su via d’uscita protetta in modo da poter essere utilizzate dal personale di scena in caso di emergenza e dai VVF per l’attacco di un incendio dall’esterno.
In genere non sono previste indicazioni aggiuntive, complemen- tari o sostitutive, alle soluzioni conformi previste nel Cap. S.10 della RTO.
Possono essere presenti altre indicazioni come ad es.:
… è ammesso l’uso dei locali scolastici per altre attività non fun- zionalmente connesse all’attività principale (es. attività di società sportive esterne, conferenze aperte al pubblico, attività tea- trali…) nel rispetto delle regole tecniche applicabili, compatibil- mente con la sicurezza di tutte le attività contemporaneamente esercite.
V1) AREE A RISCHIO SPECIFICO
Sono aree/porzioni dell’attività caratterizzate da rischio d’incendio diverso rispetto a quello tipico dell’attività principale, es.:
- depositi;
- archivi;
- laboratori;
- impianti di distribuzione gas;
- impianti di condizionamento/ventilazione;
- ecc…
Il Codice indica un elenco di criteri, non esaustivo, utile al professionista per individuare le aree a rischio specifico:
- Presenza di sostanze pericolose, materiali combustibili o in- fiammabili, in quantità significative.
- Lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione.
- Presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini antin- cendio di cui al cap. S.10 (escluso impianti già regolati da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi).
- qf > 1200 MJ/mq (≈ 68 kgleq/mq) con presenza occasionale di persone.
Si noti che le attività secondarie eventualmente inserite nell’attività principale, per le quali si applicano le specifiche regole tecniche di prevenzione incendi non sono trattate come aree a rischio specifico.
Strategia Antincendio
Le aree a rischio specifico sono molto numerose e varie, e sono in genere caratterizzate da problematiche molto diverse tra loro. Non è possibile definire un insieme di misure antincendio unificato e idoneo per tutti i casi. Il Codice identifica misure antincendio minime che il progettista, sulla base delle caratteristiche specifiche dell’attività e della valutazione dei rischi esamina, scegliendo quelle più idonee. Le indicazioni fornite non rappresentano particolari novità e sono comunque in linea con l’attuale quadro normativo di riferimento.
Misure da valutare
Compartimentazione (Cap. S.3).
Gestione della sicurezza antincendio (Cap. S.5).
Controllo dell’incendio (Cap. S.6).
Rivelazione e allarme (Cap. S.7).
Controllo fumi e calore (Cap. S.8).
Valutazione del rischio di esplosione (Cap. V.2).
Compartimento autonomo in caso multipiano.
Compartimentazione (Cap. S.3)
- Inserimento delle aree a rischio specifico in compartimento antincendio autonomo;
- Interposizione di idonee distanze di separazione;
- riduzione superfici di compartimento;
- ubicazione fuori terra o su piani poco profondi;
- Compartimento autonomo in caso multipiano.
Gestione della sicurezza antincendio (Cap. S.5)
Predisporre idonee misure di GSA. Una corretta GSA si sviluppa per tutta la durata della vita dell’attività, fino alla sua cessazione, e comprende, tra l’altro:
− programmazione delle lavorazioni pericolose;
− monitoraggio continuo dei rischi e azioni per ridurli;
− esame della tipologia di occupanti presenti;
− efficienzadellemisuredisicurezzaefruibilitàdelleviedifuga;
− addestramento del personale;
− piano di emergenza e piano di evacuazione;
− gestione dell’emergenza fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno – via del
Controllo dell’incendio (Cap. S.6)
Livello di prestazione ≥ II (protezione di base).
La protezione di base, sui principi d’incendio, si attua con gli estintori. La tipologia è selezionata in base alle classi di incendio. Gli estintori devono essere disponibili per l’uso immediato, in posizione facilmente visibile e raggiungibile, in prossimità di uscite di
piano, percorsi d’esodo e aree a rischio specifico. Segnalare estintori che richiedono particolari competenze per impiego solo da personale specificamente addestrato.
Rivelazione e allarme (Cap. S.7)
Livello di prestazione III.
La rivelazione è automatica per por- zioni di attività ed è possibile avviare automaticamente i sistemi di protezione attiva.
Controllo fumi e calore (Cap. S.8)
Livello di prestazione ≥ II.
Deve essere possibile effettuare smaltimento fumo e calore d’emergenza secondo il § S.8.5. Non è un sistema progettato secondo una norma specifica, non assicura la formazione di un adeguato strato libero dai fumi, serve solamente all’allontanamento dei fumi con l’obiettivo di facilitare le operazioni dei soccorritori, utilizzando aperture ordinarie.
Occorre effettuare la valutazione del rischio di esplosione secondo quanto indicato nel Cap. V.2. Ove è possibile la presenza di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri, occorre effettuare una valutazione è finalizzata a:
- prevenire la formazione di atmosfere esplosive;
- evitare l’accensione di atmosfere esplosive;
- attenuare i danni di un’esplosione.
V2) AREE A RISCHIO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE
Sono aree che prevedono la presenza di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in deposito, lavorazione, trasformazione, manipolazione e movimentazione.
Obiettivi con priorità decrescente:
- Prevenire la formazione di atmosfere esplosive.
- Evitare l’accensione di atmosfere esplosive.
- Attenuare i danni di un’esplosione.
A tal fine occorre impiegare disposizioni e norme tecniche nell’ipotesi di una probabile inefficacia dei mezzi di protezione.
Si riporta un elenco di attività rientranti nel campo di applica- zione del Codice che potrebbero essere interessate da aree a ri- schio per atmosfere esplosive.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPLOSIONE
- Individuazione condizioni generali di pericolo esplosione;
- Identificazione caratteristiche delle sostanze infiammabili opolveri combustibili;
- Determinazione probabilità di formazione, della durata e dell’estensione delle atmosfere esplosive;
- Identificazione potenziali pericoli di innesco;
- Valutazione entità degli effetti prevedibili;
- Quantificazione livello di rischio accettabile;
- Adozione misure per la riduzione del rischio.
Individuazione condizioni generali di pericolo di esplosione
Prevede lo studio dei reparti pericolosi, apparecchiature e impianti di processo e tecnologici, considerando l’organizzazione del lavoro. Consiste nell’esaminare il processo produttivo in tutte le fasi di attività o fermata previste (es. normale funzionamento, avvio, fermata ordinaria, differita e di emergenza, manutenzione, guasto) con particolare attenzione alle fasi transitorie.
Le analisi devono essere mirate all’individuazione di:
potenziali fonti di innesco presenti;
potenziali sorgenti di emissione;
caratteristiche costruttive, installazione, uso e manutenzione.
Identificazione caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili
Per le sostanze infiammabili e le polveri combustibili devono essere individuate le caratteristiche chimico-fisiche pertinenti all’esplosione in tutte le condizioni ambientali significative e le caratteristiche dei sistemi di deposito previsti.
Determinazione della probabilità di formazione, durata e estensione delle atmosfere esplosive (zonizzazione)
Gli impianti di lavorazione o deposito di sostanze infiammabili devono essere progettati, eserciti e mantenuti in modo da ridurre al minimo le emissioni di gas, vapori, nebbie o polveri. L’individuazione delle zone pericolose e della probabilità di accadimento deve essere condotta secondo la normativa tecnica applicabile. La zonizzazione può essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di codici di calcolo riconosciuti.
Classificazione delle zone
Il Codice fornisce una tabella per la classificazione delle zone in termini di livello di pericolo, probabilità e durata.
Identificazione dei potenziali pericoli di innesco
I pericoli di innesco sono strettamente legati a:
presenza di sorgenti di accensione.
proprietà di accensione.
Sono ritenute possibili sorgenti di accensione: superfici calde; fiamme, gas, particelle calde; scintille di origine meccanica; materiale ed impianti elettrici; correnti vaganti, protezione catodica; elettricità statica; fulmini; radio frequenze; onde elettromagnetiche; radiazioni ionizzanti; ultrasuoni; Compressione adiabatica ed onde d’urto; reazioni esotermiche.
La possibilità di accensione di una atmosfera esplosiva è strettamente dipendente dalla frequenza con cui le sorgenti di accensione vengono a contatto con la miscela esplosiva.
Classificazione delle sorgenti di accensione in base a come possono manifestarsi:
frequentemente o continuamente –> durante il normale funzionamento;
raramente –> a seguito di disfunzioni previste;
molto raramente –> a seguito di disfunzioni molto rare.
Nelle zone della tabella V.2-1 non sono consentite attrezzature che presentino inneschi frequenti o continui.
Tener conto delle conseguenze su persone, strutture e impianti di:
>fiamme e gas caldi;
> irraggiamento termico;
> onde di pressione;
>proiezione di frammenti o oggetti;
> rilasci di sostanze pericolose.
Per la salvaguardia degli occupanti, devono essere considerati:
− danneggiamento di compartimentazione non resistenti all’esplosione.
− fuori servizio d’impianti di protezione attiva.
− effetto domino.
− danneggiamento delle misure di protezione adottate sulle fonti di innesco presenti con conseguente accensione delle atmosfere esplosive prodotte dalle sostanze rilasciate.
Se l’esplosione può essere seguita da incendio, valutare quest’ultimo tenendo conto dei danneggiamenti per esplosione. Se da un incendio può verificarsi un’esplosione, valutare quest’ultimo tenendo conto dei danneggiamenti per incendio.
Per determinare le sovrappressioni si può ricorrere a:
− formulazioni semplificate presenti in normativa;
− modelli empirici semplificati (es. TNT equivalente, TNO Multienergy, CCPS QRA);
− codici di calcolo riconosciuti.
Misure per la riduzione del rischio di esplosione
- Misure di prevenzione: riduzione delle probabilità di formazione e innesco di una miscela esplosiva;
- Misure di protezione: mitigazione degli effetti di un’esplosione entro limiti accettabili;
- Misure gestionali: procedure di corretta organizzazione del lavoro e dei processi produttivi.
Le misure di prevenzione e gestionali sono sempre da preferire alle misure di protezione, alle quali si ricorre se non è possibile ottenere un livello di rischio accettabile utilizzandole da sole.
Provvedimenti organizzativi
- Formazione su protezione esplosioni dei lavoratori addetti.
- Attrezzature portatili e indumenti di lavoro non in grado di innescare un’atmosfera esplosiva.
- Attrezzature portatili di rivelazione atmosfere esplosive.
- Specifiche procedure di lavoro e comportamento.
- Segnalazione dei pericoli di formazione di atmosfere esplosive.
- Adozione di procedure specifiche in caso di emergenza per la messa in sicurezza di sorgenti di emissione e fonti di innesco.
- Verifiche di sicurezza (iniziale, periodica e manutenzione) di impianti e attrezzature in luoghi di lavoro con aree a rischio.
Provvedimenti impiantistici
− Protezione da danni meccanici dei contenitori di sostanze infiammabili.
− Sistemi a circuito chiuso per la movimentazione di sostanze infiammabili.
− Sistemi di dispersione/diluizione/bonifica dei rilasci di sostanze infiammabili per: mantenere concentrazione fuori limiti esplosività; ridurre estensione atmosfera pericolosa a volumi trascurabili; confinare atmosfera pericolosa in aree senza inneschi efficaci.
− Installazione impianti di rivelazione sostanze infiammabili per: messa in sicurezza di emissioni e inneschi; preventiva evacuazione.
− Impianti, attrezzature, … non in grado di provocarne l’accensione.
− Installazione di impianti rivelazione inneschi (es. scintille, superfici calde, …).
− Sistemi di inertizzazione per ridurre la concentrazione ossigeno sotto limite (LOC).
− Installazione sistemi di mitigazione effetti di un’esplosione: sistemi di protezione mediante sfogo dell’esplosione di gas/polveri; sistemi di isolamento dell’esplosione; sistemi di soppressione dell’esplosione; apparecchi resistenti alle esplosioni; elementi costruttivi dei fabbricati progettati per resistere alle esplosioni).
Misure per la riduzione del rischio per gli occupanti
L’obiettivo è quello di ridurre gli occupanti esposti agli effetti di un’esplosione (es. sovrappressione, calore, proiezione di frammenti, …). A tal fine, le sorgenti di pericolo possono essere installate:
- all’esterno, opportunamente schermate o distanziate;
- in locali con presenza occasionale di occupanti;
- all’interno dei locali, opportunamente schermati rispetto a postazioni di lavoro;
- in locali dotati di misure (es. impianto di rivelazione di sostanze infiammabili, …) tali da consentire l’esodo degli occupanti prima dell’accensione.
PRODOTTI IMPIEGABILI
I prodotti devono essere rispondenti alla direttiva ATEX di prodotto, che prevede differenti categorie in relazione all’impiego in ciascuna zona classificata. Per gli apparecchi, componenti e sistemi di protezione impiegabili in attività di superficie (Gruppo II), vengono definite 3 categorie:
- Categoria 1 – protezione molto elevata.
- Categoria 2 – protezione elevata.
- Categoria 3 – protezione normale.
Categoria 1 – protezione molto elevata.
I prodotti non devono essere causa di innesco anche in caso di guasto eccezionale. Garantito il livello di protezione richiesto anche in caso di guasto di un mezzo di protezione o di due guasti indipendenti;
Categoria 2 – protezione elevata.
Garantito il livello di protezione richiesto anche in presenza di ano- malie ricorrenti o abituali difetti di funzionamento degli apparecchi.
Categoria 3 – protezione normale.
I mezzi di protezione garantiscono il livello di protezione richiesto a funzionamento normale.
Compatibilità di componenti, apparecchiature e sistemi di prote- zione e controllo e zone classificate per atmosfere esplosive
Opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni
Le strategie di progettazione dipendono dagli obiettivi di sicurezza:
- salvaguardia della vita umana all’interno della costruzione;
- salvaguardia della vita umana in costruzioni limitrofe;
- tutela di beni contenuti nelle costruzioni;
- limitazione di danni a costruzione origine dell’esplosione;
- limitazione di danni a costruzioni limitrofe;
- limitazione di effetti domino.
Fasi della progettazione di strutture resistenti alle esplosioni
− Modellazione degli effetti dell’esplosione, quantificazione delle azioni.
− Analisi strutturale.
− Progettazione costruttiva e verifica.La modellazione degli effetti dell’esplosione è condotta con riferimento agli effetti provocati e alle relative conseguenze così come indicato nella tabella successiva, tratta dalle NTC e dal NAD EN 1991-1-7.
Classificazione azioni per esplosioni (NTC) e relative conseguenze
Combinazione di carico per azioni eccezionali
Combinazione di carico per azioni eccezionali di cui alle NTC, per le opere da costruzione con rischio di esplosione con effetti di:
− Categoria 1 (CC1 – effetti trascurabili), non considerate le azioni derivanti da esplosione.
− Categoria 2 (CC2 – effetti localizzati), fare riferimento a:
- NTC, per la sovrappressione di progetto da impiegare per le verifiche in caso di esplosioni confinate di gas, vapori o nebbie;
- UNI EN 1991-1-7 integrata dal rispettivo NAD, per la sovrap- pressione di progetto per esplosioni di polveri.
− Categoria 3 (CC3 – effetti generalizzati) devono essere effettuate analisi mediante metodi avanzati che tengano conto di:
- effetti del venting e della geometria degli ambienti;
- comportamento dinamico non lineare delle strutture;
- analisi del rischio effettuate con metodi probabilistici;
- aspetti economici per l’ottimizzazione delle soluzioni.
V3) VANI DEGLI ASCENSORI
Il Codice non prevede particolari modifiche rispetto al D.M. 15 settembre 2005 “regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento, ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
La terminologia è stata aggiornata in linea con il codice e la RTV contiene solo indicazioni correlate alla prevenzione incendi. Le altre indicazioni tecniche presenti nel D.M. 15/9/2005, relative al macchinario o di carattere impiantistico, sono rimandate alle norme tecniche di settore (UNI EN 81/72, UNI EN 81/73, …).
La RTV definisce come realizzare i tipi di vano ma non dove e quando installarli, le quali sono definite in altre sezioni, ad es.:
− Esodo: S.4.9 – compartimenti con Rvìta = D1, D2 devono disporre di almeno un ascensore antincendio dimensionato in modo da consentirne l’impiego da parte di tutti gli occupanti anche non deambulanti (es. sedia a ruote, barella, …);
− Operatività antincendio: S.9.4.3 – Soluzioni conformi per li- vello IV: 32 < H < 54, almeno un ascensore antincendio; H > 54 m, almeno un ascensore di soccorso);
− in RTV specifiche.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Vani degli ascensori per trasporto di persone e merci installati in attività soggette. Per vani degli ascensori si intendono:
- locali macchinario;
- locali pulegge di rinvio;
- vani di corsa;
- aree di lavoro destinate agli impianti di sollevamento.
CLASSIFICAZIONI
I vani degli ascensori sono classificati:
- SA: aperti;
- SB: protetti;
- SC: a prova di fumo;
- SD: per ascensori antincendio;
- SE: per ascensori di soccorso.
STRATEGIA ANTINCENDIO
Tenuto conto della particolarità della RTV, il Codice non prevede la definizione dei profili di rischio, non trattandosi di attività vere e proprie. Sono stabilite prescrizioni che variano in funzione della tipologia del vano ascensore. Con prescrizioni sempre più rigorose, si passa dai vani aperti a quelli per ascensori antincendio, per i quali sono richiesti particolari requisiti affinché possano essere utilizzati dalle squadre di soccorso in emergenza.
Prescrizioni comuni
- Devono essere costituiti da materiale non combustibile: pareti, porte e portelli di accesso; separazione vano corsa, locale macchinario, pulegge di rinvio; intelaiatura di sostegno della cabina.
- I fori di comunicazione per passaggio di funi, cavi o tubazioni, devono avere dimensioni minime indispensabili.
- Livello II della misura “controllo di fumi e calore” (Cap. S.8).
- Se i compartimenti serviti sono dotati di IRAI, l’ascensore dovrebbe essere realizzato secondo la norma UNI EN 81-73.
- Un estintore in prossimità dell’accesso e/o locale macchinario.
Divieto dell’uso degli ascensori in caso d’incendio
L’uso degli ascensori in caso d’incendio è vietato. In caso d’incendio è consentito unicamente l’uso di ascensori antincendio e di soccorso.
ASCENSORI PROTETTI – (tipo SB)
Il vano deve essere di tipo protetto o inserito in vano scale protetto.
Resistenza al fuoco: REI ≥ 30
Reazione al fuoco: gruppo GM2 per pareti, pavimento e tetto della cabina.
Non possono essere utilizzati in caso di incendio.
ASCENSORI A PROVA DI FUMO – (tipo SC) SB + filtro a prova di fumo.
Non possono essere utilizzati in caso di incendio e la protezione del vano di corsa è finalizzata unicamente ad evitare che gli stessi fungano da via privilegiata per la propagazione dei prodotti della combustione.
È consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l’accesso sia alle scale che all’ascensore (non consentito per ascensori antincendio e di soccorso).
ASCENSORI ANTINCENDIO – (tipo SD) SC + ulteriori requisiti.
In considerazione dei requisiti impiantistici, può essere impiegato anche in caso di incendio per l’evacuazione assistita di persone con ridotte o impedite capacita motorie. Il filtro a prova di fumo deve essere unico. Contrariamente a quanto ammesso per vano a prova di fumo, deve esserci un filtro a prova di fumo da cui sia possibile accedere o al vano scala (compartimento) o al disimpegno (≥ 5 m2) ove avviene lo sbarco e che può fungere da spazio calmo, se richiesto.
È previsto che lo sbarco dell’ascensore immetta su luogo sicuro. Nel Codice è stata modificata la definizione di luogo sicuro rispetto al D.M. 30/11/1983; inoltre rispetto al D.M. 15/9/2005, è stata eliminata la prescrizione concernente la lunghezza massima di 15 m del percorso protetto, e quella relativa alla collocazione all’esterno dell’edificio del luogo sicuro al quale immettersi provenendo dallo sbarco.
ASCENSORI DI SOCCORSO – (tipo SE) SD + ulteriori requisiti.
È un presidio antincendio ad uso delle squadre di soccorso.
È un presidio antincendio ad uso delle squadre di soccorso, pertanto, è consigliabile l’ubicazione in prossimità del perimetro del fabbricato, in posizione facilmente accessibile dall’esterno e preferibil- mente adiacente ad una scala a prova di fumo con eventualmente una comunicazione, tramite porta EI tra il filtro che dà accesso alla scala a prova di fumo e quello che conduce all’ascensore di soccorso.
È utilizzabile in caso di incendio, per trasporto attrezzature e l’evacuazione di emergenza delle persone. Il filtro a prova di fumo di accesso alla scala e bene che sia indipendente da quello che conduce all’area su cui avviene lo sbarco, in quanto, nel caso di edifici di grande altezza, il flusso di persone che abbandonano il fabbricato attraverso le scale può essere di verso opposto ai soccorritori che intervengono utilizzando l’ascensore di soccorso.
Atri protetti indipendenti dal sistema di vie d’esodo, per evitare interferenze tra VVF e esodo. Numero calcolato in modo da servire ciascun piano dell’edificio. Dimensioni interne della cabina e degli atrii protetti stabilite in accordo con i VVF. Porte di piano e di cabina a azionamento manuale; la porta di cabina deve essere a una o più ante scorrevoli orizzontali. Un interruttore a chiave, posto a ogni piano servito, deve consentire ai VVF di chiamare direttamente l’ascensore di soccorso.
Sistema di comando (segnalato e facilmente accessibile per i soccorritori), azionabile anche in assenza di alimentazione elettrica, che riporta la cabina al piano di riferimento del compartimento.
Assicurare disponibilità in caso di uso improprio: dispositivo che, se il tempo di sosta della cabina a un piano di- verso supera 2 min, riporta automaticamente la cabina al piano di riferimento del compartimento. Un allarme luminoso e acu- stico (non operativo quando l’ascensore è sotto il controllo dei VVF) segnala il fallimento di questa manovra.
Sono state eliminate le dimensioni minime della cabina e dell’accesso. Ciò in linea con la metodologia del Codice che è quella di fissare esclusivamente indicazioni di carattere antincendio e di rimandare ai documenti tecnici di settore le prescrizioni di altra natura. In tal caso si potrà far riferimento alla norma tecnica UNI EN 81/72.
V4) UFFICI
La “RTV Uffici” è stata introdotta con D.M. 8 giugno 2016: “Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 8 marzo 2006, n. 139”. Il decreto è stato pubblicato in G.U. n. 145 del 23 giugno 2016. È entrato in vigore il 23 luglio 2016.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Si applica a edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti (Attività n° 71 del D.P.R. n. 151/2011).
Sono incluse le aree destinate ad attività non strettamente riconducibili all’ufficio, ma funzionali e compatibili con tale destinazione d’uso (es. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, piccole aree commerciali, ecc.).
ATTIVITÀ N. 71 DELL’ALLEGATO I AL D.P.R. N. 151/2011
In questo caso c’è una perfetta corrispondenza tra “Attività soggette” individuate al n° 71 del D.P.R. n. 151/2011 e campo di ap- plicazione della “RTV Uffici” del Codice di prevenzione incendi.
Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, gli “uffici” e simili sono ricompresi al p.to 71 dell’allegato I al decreto con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, ove l’as- soggettabilità era legata al parametro di “addetti” (> 500). Il parametro per determinare l’assoggettabilità è ora quello delle “persone presenti” (> 300), in linea con le RTV di prevenzione incendi di cui al D.M. 22 febbraio 2006 e il Cap. V4 del Codice.
RIEPILOGO CAMPI DI APPLICAZIONE
“Attività soggette” D.P.R. n. 151/2011 (Attività n° 71): Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.
“RTV Uffici” D.M. 8 giugno 2016: edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti (Att. n° 71).
“Regola tecnica tradizionale” D.M. 22 febbraio 2006: edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti.
In relazione al numero di persone presenti n:
- OA: 300 < n ≤ 500;
- OB: 500 < n ≤ 800;
- OC: n > 800
In relazione alla massima quota dei piani h:
- HA: h ≤ 12 m;
- HB: 12 m < h ≤ 24 m;
- HC: 24 m < h ≤ 32 m;
- HD: 32 m < h ≤ 54 m;
- HE: h > 54 m.
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
- TA: locali destinati ad uffici e spazi comuni;
- TM: depositi/archivi di superficie lorda > 25 m2 e qf > 600 MJ/m2;
- TO: locali con affollamento > 100 persone (sale conferenza, sala riunione, mense, …);
- TK: locali con qf > 1200 MJ/m2 (considerate aree a rischio specifico);
- TT: locali con quantità significative di apparecchiature elettriche e elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antin- cendio (centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, …);
- TZ: altre aree (pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e be- vande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici con quanitativi di materiali combustibili non significativi …).
PROFILI DI RISCHIO
Determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.
Rvita (δocc , δα):
− Uffici non aperti al pubblico Rvita = A2 (occupanti con familiarità, con velocità di crescita dell’incendio media)
− Uffici aperti al pubblico Rvita = B2 (occupanti senza familiarità, con velocità di crescita dell’incendio media)
STRATEGIA ANTINCENDIO
Devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri definiti. Sono riportate, per alcune misure antincendio, indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi della RTO.
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell’incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
REAZIONE AL FUOCO
Nelle vie d’esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d’esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, …) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2. In tali ambienti è ammesso rimpiego di materiali del gruppo GM3 con l’incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il “controllo dell’incendio” e per la “rivelazione ed al- larme”.
Classe di resistenza al fuoco minima:
Se l’attività occupa un unico piano a quota non inferiore/non superiore a ± 1 m, in edificio a uso esclusivo e compartimentato rispetto a altri, e tutte le Aree TA e TO hanno vie d’esodo non attraversanti altre Aree, è ammessa la classe 15.
Ubicazione delle aree TA (uffici e spazi comuni), TO (affollamento > 100 persone):
− a quota>-5m.
− a quote > -10 m con controllo dell’incendio di livello IV e con vie di esodo verticali protette.
Gli uffici afferenti a responsabili dell’attività diversi possono es- sere ubicati all’interno dello stesso compartimento, avere comu- nicazioni dirette e sistema di esodo promiscuo.
Caratteristiche di compartimentazione:
Per gli uffici non aperti al pubblico afferenti a responsabili dell’attività diversi, con sistema di esodo promiscuo, deve essere previsto l’incremento di un livello di prestazione della misura gestionale della sicurezza antincendio.
Sono forniti i livelli di prestazione:
Parametri progettuali eventuale rete idranti secondo UNI 10779:
Parametri progettuali per l’eventuale impianto sprinkler se- condo UNI EN 12845:
RIVELAZIONE ED ALLARME
Sono forniti i livelli di prestazione:
VANI DEGLI ASCENSORI
Fatte salve le indicazioni della tabella S.9-3, dove sono previsti vani scala di tipo protetto o a prova di fumo, i vani degli ascensori, se non inseriti in vani scala di tipo protetto o a prova di fumo e vi sia la necessità di compartimentazioni orizzontali, devono essere almeno di tipo SB.
V5) ALBERGHI
La “RTV Alberghi” è stata introdotta con D.M. 9 agosto 2016: “Norme tecniche di prevenzione in- cendi per le attività ricettive turistico – alber- ghiere, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 8 marzo 2006, n. 139”.
Il decreto è stato pubblicato in G.U. n. 196 del 23 agosto 2016. È entrato in vigore il 22 settembre 2016.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Si applica a attività ricettive turistico – alberghiere con oltre 25 posti-letto (Attività n° 66 del D.P.R. n. 151/2011):
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico -alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie. Sono escluse le strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e i rifugi alpini.
ATTIVITÀ N. 66 DELL’ALLEGATO I AL D.P.R. N. 151/2011
Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, gli “alberghi” e simili sono ricompresi al p.to 66 dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività in precedenza non soggette (residenze turistico – alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.).
In questo caso vi sono differenze tra “Attività soggette” indivi- duate al n° 66 del D.P.R. n. 151/2011, campo di applicazione della “RTV Alberghi” del Codice di prevenzione incendi e regola tecnica “tradizionale”.
Residenze per studenti
Le residenze per studenti erano già soggette a controllo VVF con il DM 16/2/1982 (p.to 85 – dormitori e simili).
Con il DPR n. 151/2011 sono stati indicati espressamente gli studentati al p.to 66.
Il DM 9/4/1994 non elenca nel campo di applicazione gli studentati, per cui non ha valenza cogente.
Invece il D.M. 9 agosto 2016 (“RTV Alberghi”) inserisce nel campo di applicazione anche gli studentati.
Rifugi alpini
Non sono compresi nel campo di applicazione della RTV. Per i rifugi alpini, il termine per presentare l’esame progetto e la SCIA del DPR n. 151/2011 è stato prorogato al 31/12/2017 (“Milleproroghe 2016”).
Villaggi turistici
I villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turi- stico – ricettive in aria aperta e, quindi, sono soggetti a controllo VVF se hanno una capacità ricettiva > 400 persone.
Qualora nel loro ambito fossero presenti singole unità immobiliari > 25 posti letto, anche se la struttura < 400 persone, si confi- gurerebbe, unicamente per tali unità immobiliari, l’attività indicata al primo capoverso del p.to n. 66 del DPR n. 151/2011.
Solo in quest’ultimo caso (per unità immobiliari > 25 p.l.) rientrerebbero nel campo di applicazione del D.M. 9 agosto 2016 (“RTV Alberghi), mentre più in generale i villaggi turistici sono esclusi.
RIEPILOGO CAMPI DI APPLICAZIONE
“Attività soggette” D.P.R. n. 151/2011 (Attività n° 66): Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alber- ghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per fe- rie > 25 posti-letto; strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con ricettività > 400 persone.
“RTV Alberghi” D.M. 9 agosto 2016: Att. n° 66 esclusi rifugi alpini e strutture turistico – ricettive nell’aria aperta.
“Regole tecniche tradizionali” D.M. 9 aprile 1994 & D.M. 6 otto- bre 2003, D.M. 14 luglio 2015: attività ricettive turistico-alber- ghiere come indicate in att. 66 fino a/oltre 25 posti-letto.
CLASSIFICAZIONI
In relazione al numero di posti letto p:
- PA: 25 < p ≤ 50;
- PB: 50 < p ≤ 100;
- PC: 100 < p ≤ 500;
- PD: 500 < p ≤ 1000;
- PE: p > 1000
In relazione alla massima quota dei piani h:
- HA: h ≤ 12 m;
- HB: 12 m < h ≤ 24 m;
- HC: 24 m < h ≤ 32 m;
- HD: 32 m < h ≤ 54 m;
- HE: h > 54 m.
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
TA: spazi riservati (uso del personale), occupanti svegli e conoscenza edificio; TB: spazi comuni, occupanti svegli e non conoscenza edificio;
TC: spazi di riposo, occupanti possono essere addormentati;
TM: depositi/archivi di superficie lorda > 25 m2 e qf > 600 MJ/m2;
TO: locali affollamento > 100 pers. (sale conferenza, riunione, ristorazione, …);
TK: locali con qf > 1200 MJ/m2 (aree a rischio specifico).
TT: locali con quantità significative di apparecchiature elettriche e elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, …);
TZ: altri spazi (lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere –> aree a rischio specifico).
Determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.
Rvita (δocc , δα):
− Alberghi, …: Rvita = Ciii2-Ciii3 (occupanti possono essere addormentati, con velocità di crescita dell’incendio media o rapida)
STRATEGIA ANTINCENDIO
Devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri definiti. Sono riportate, per alcune misure antincendio, indicazioni com- plementari o sostitutive delle soluzioni conformi della RTO.
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell’incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
REAZIONE AL FUOCO
All’interno delle aree TC mobili imbottiti e tendaggi devono appartenere al gruppo GM2 (tab. S.1-4) –> Classe 1 IM / Classe 1.
Ad esclusione delle aree TC, il limite di cui al punto 3 del § S.1.4(*) è elevato al 25% limitatamente per i rivestimenti in legno.
(*) … sono comunque ammessi materiali, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo GM4, per una superficie ≤ 5% della superficie lorda interna delle vie d’esodo o dei locali dell’attività (es. somma delle superfici lorde di soffitto, pareti, pavimento ed aperture del locale).
RESISTENZA AL FUOCO
Classe di resistenza al fuoco minima:
Se l’attività occupa un unico piano a quota non inferiore/non su- periore a ± 1 m, in edificio a uso esclusivo e compartimentato rispetto a altri, e tutte le Aree TB, TC e TO hanno vie d’esodo non attraversanti altre Aree, è ammessa la classe 15.
- TB: spazi comuni, occupanti svegli e non conoscenza edificio;
- TC: spazi di riposo, occupanti possono essere addormentati;
- TO: locali affollamento > 100 pers.
COMPARTIMENTAZIONE
Ubicazione aree TC (spazi di riposo), TO (affollamento > 100 pers.):
− aquota>-5m.
Eccezioni:
− aree TC: a quota < -1 m compartimentati con classe secondo Cap. S.2, comunque > 30 e con chiusure dei vani tipo E-Sa.
− aree TO: ammesse a quote comprese tra -10 m e -5 m se:
- in compartimenti di classe > 30 e con chiusure dei vani E-Sa;
- vie di esodo verticali protette;
- controllo dell’incendio di livello IV;
- rivelazione ed allarme di livello IV con sistema EVAC.
Caratteristiche di compartimentazione:
ESODO: Camere o appartamenti per ospiti con affollamento ≤ 10 occu- panti sono escluse dai limiti minimi previsti per le larghezze delle vie d’esodo.
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO: le prescrizioni di cui al p.to 4 del § S.5.6.5 vanno applicate anche all’interno di ciascuna camera e devono essere di tipo multilingua.
CONTROLLO DELL’INCENDIO
Sono forniti i livelli di prestazione:
Parametri progettuali per rete idranti secondo UNI 10779:
Parametri progettuali per impianto sprinkler secondo UNI EN 12845:
RIVELAZIONE ED ALLARME
Sono forniti i livelli di prestazione:
Per il livello IV deve essere sempre previsto sistema EVAC.
Nelle aree TC dove sono installati apparecchi a fiamma libera (es. camini, stufe) la funzione A (Tabella S.7-5) deve comprendere anche rivelatori di CO.
VANI DEGLI ASCENSORI
Fatte salve le indicazioni della tabella S.9-3, dove sono previsti vani scala di tipo protetto o a prova di fumo, i vani degli ascensori, se non inseriti in vani scala di tipo protetto o a prova di fumo e vi sia la necessità di compartimentazioni orizzontali, devono essere almeno di tipo SB.
ATTIVITÀ < 25 POSTI LETTO
Misure antincendio per le aree TB e TC i livelli di prestazione:
Per aree TM, TK, TT e TZ misure integrate da specifica analisi rischio.
V6) AUTORIMESSE
La “RTV autorimesse” è stata in- trodotta con D.M. 21 febbraio 2017: “Norme tecniche di preven- zione incendi per le attività di au- torimessa.
Il decreto è stato pubblicato in G.U. 52 del 3 marzo 2017.
È entrato in vigore il 2 aprile 2017.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La “RTV autorimesse” è stata introdotta con D.M. 21 febbraio 2017: “Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”.
Si applica alle autorimesse, con superficie lorda > 300 m2 (Atti- vità n° 75 -primo capoverso- del D.P.R. n. 151/2011).
In questo modo si ottiene un riallineamento con la nuova soglia di assoggettabilità previste dal D.P.R. n. 151/2011.
Criteri del nuovo codice
In linea con uno dei criteri del nuovo codice (le norme VVF si occupino solo di “antincendio”), la RTV non tratta argomenti relativi alle varie caratteristiche geometriche (ampiezza corsie di manovra, pendenza, raggi di curvatura delle rampe, ecc.). In tal modo è possibile evitare i numerosi ricorsi alla procedura della de- roga alle disposizioni di cui al D.M. 1 febbraio 1986.
ATTIVITÀ N. 75 DELL’ALLEGATO I AL D.P.R. N. 151/2011
Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, le “autorimesse” sono ricomprese al p.to 75 dell’al- legato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (depo- siti di mezzi rotabili <treni, tram ecc.> di sup. coperta > 1.000 m2).
Per i nuovi limiti sono diventate soggette alcune attività prima esenti e viceversa esenti altre prima soggette come ad es.:
– Autorimesse con 10 o più autoveicoli, ma con superficie < 300 m2 (prima soggette, ora non più)
– Autorimesse con 9 o meno autoveicoli, ma con superficie > 300 m2 (prima non soggette, ora soggette).
“Attività soggette” D.P.R. n. 151/2011 (Attività n° 75): Autori- messe pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m2.
“RTV Autorimesse” D.M. 21 febbraio 2017: Autorimesse di cui all’Att. n° 75.
“Regola tecnica tradizionale” D.M. 1 febbraio 1986: Autori- messe e simili con capacità di parcamento fino a/oltre 9 autoveicoli.
Autorimessa: area coperta destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli con servizi annessi. Esclusioni:
− Aree destinate al parcamento di veicoli ove ciascun posto auto è accessibile direttamente da spazio scoperto (es. piani pilotis, aree sotto tettoie, …).
− Spazi destinati all’esposizione, vendita o deposito di veicoli provvisti di limitati quantitativi di carburante per la semplice movimentazione nell’area (es. autosaloni).
D.M. 1/2/1986: “Tettoie” e “Piani pilotis” sono esclusi. Gli “Autosaloni” rientrano per numero di autoveicoli > 30.
− Private (SA): Se è riservata a un utente o gruppo limitato e definito di utenti, con titolo ad accedervi.
− Pubbliche (SB): utilizzate dalla generalità degli utenti.
− Autosilo (SC): volume interno a opera da costruzione desti- nato a ricovero, sosta e manovra di veicoli, eseguita con monta auto (apparecchio elevatore per il trasporto di veicoli).
− isolate: situate in edificio a esclusiva destinazione e compartimentate con Livello II;
− miste: tutte le altre.
− aperte:dotatediaperturedismaltimentotipoSEa(permanen- temente aperte) di sup. utile ≥ 15 % della sup. lorda dell’autorimessa (distribuite secondo il metodo delle aree d’influenza).
− chiuse: tutte le altre.
In base alla organizzazione degli spazi interni:
− a spazio aperto: volumi interni privi di box.
Al contrario del D.M. 1/2/1986 non compare la definizione di box come volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita (almeno REI 30) e di superficie ≤ 40 m2.
CLASSIFICAZIONI
In relazione alla tipologia di servizio:
SA: autorimesse private; SB: autorimesse pubbliche; SC: autosilo.
In relazione alla superficie lorda A:
AA:300m2 <A≤1.000m2; AB: 1.000 m2 < A ≤ 5.000 m2; AC: 5.000 m2 < A ≤ 10.000 m2; AD: A > 10.000 m2.
In relazione alla quota dei piani h:
Aree dell’attività:
TA: aree dedicate a ricovero, so- sta e manovra dei veicoli;
TZ: altre aree (stazioni lavaggio, ma- nutenzione, guardiania, …)
TM1: limitati depositi di materiale combu- stibili (A ≤ 25 m2 e qf ≤ 300 MJ/m2 es. riposti-
gli, cantine di civile abitazione, …).
TM2: depositi di materiali combustibili (dep. attività di vendita con qf ≤ 1200 MJ/m2, …).
TT: locali tecnici rilevanti (cabine elettriche, C.T.; G.E., …).
Altre aree co- municanti con l’autorimessa:
Determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.
Rvita (δocc , δα):
− Autorimesse private Rvita = A2
− Autorimesse pubbliche Rvita = B2
(occupanti con familia- rità con velocità di cre- scita dell’incendio media)
(occupanti senza familia- rità con velocità di cre- scita dell’incendio media)
STRATEGIA ANTINCENDIO
Devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i relativi livelli di prestazione.
Sono riportate, per alcune misure antincendio, indicazioni com- plementari alle soluzioni conformi previste nella RTO.
Per “Aree a rischio specifico” si applica il Cap. V.1.
S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo
S.5 GSA
S.6 Controllo incendio
S.7 Rivelazione e allarme
S.8 Controllo fumi e calore
S.9 Operatività antincendio
S.10 Sicurezza impianti
REAZIONE AL FUOCO (S.1)
Nelle aree TA (autorimesse) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2.
Le strutture portanti e separanti degli SC (autosilo) devono es- sere realizzate con materiali del gruppo GM0.
RESISTENZA AL FUOCO (S.2)
Classe di resistenza al fuoco minima dei compartimenti (escluse autorimesse isolate):
Gli autosili devono avere indipendenza strutturale rispetto a altri edifici e separati almeno REI 120.
TM1: limitati depositi TM2: depositi
TT: locali tecnici
COMPARTIMENTAZIONE (S.3)
Ogni autorimessa deve costituire un compartimento autonomo in cui, se del tipo SA+AA+HA (autorimesse private, A < 1.000 m2 e h < 12 m) sono ammesse aree TM1 (cantine …).
Aree TM2 e TT inserite in compartimenti distinti da autorimessa.
La comunicazione con altre attività deve avvenire tramite filtro.
Ammessa comunicazione tagliafuoco autorimesse SA+AA+HC con attività non aperte al pubblico (-5m < h < 24 m) o aree TM2 e TT.
Se l’autorimessa comunica tramite sistema d’esodo comune con altre attività aperte al pubblico, i compartimenti di tali attività devono essere a prova di fumo proveniente dall’autorimessa.
ESODO (S.4)
Le aree interne all’autosilo non devono essere ac- cessibili al pubblico. La determinazione dell’affol- lamento tiene conto del personale addetto.
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (S.5)
In tutte le aree deve essere affissa cartellonistica indicante i se- guenti divieti e precauzioni di esercizio:
- − Vietato fumare o usare fiamme libere;
- − Vietato depositare o effettuare travasi di li-quidi infiammabili;
- − Vietato eseguire riparazioni o prove motori.
- − Vietato l’accesso di veicoli con evidenti per- dite di carburante o non in regola con gli ob- blighi di manutenzione.
… continua
Il parcamento di veicoli alimentati a GPL è consentito solo nei piani f.t. non comunicanti con piani interrati.
Per i veicoli con im- pianto dotato di si- stema di sicurezza conforme al reg. ECE/ONU 67-01 il parcamento è con- sentito anche nei piani interrati non oltre quota – 6 m.
CONTROLLO DELL’INCENDIO (S.6)
Liv. II: estintori; Liv. III: Liv II + idranti
Liv. IV: Liv III + sprinkler su porzioni di attività Liv. V: Liv III + sprinkler su tutta l’attività
Parametri progettuali per rete idranti secondo UNI 10779
Per la progettazione dell’eventuale impianto sprinkler secondo UNI EN 12845 l’alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singola superiore.
CONTROLLO DI FUMO E CALORE (S.8)
L’altezza media delle aree TA deve essere > 2 m. Soluzioni conformi:
Liv. II: Smaltimento fumi e calore d’emergenza.
Liv. III: SEFC.
Controllo fumo e calore (Cap. S.8)
- − Smaltimento fumo e calore d’emergenza (SFC): Non ha funzione di creare strato li- bero di fumi, ma solo di facilitare l’opera dei soccorritori (es. finestre, lucernari, porte, …).
- − Sistemi per l’evacuazione di fumo e calore (SEFC): Mantengono strato d’aria nella parte bassa. Vie d’esodo libere da fumo, age- volano operazioni, ritardano/prevengono flashover, limitano danni, riducono effetti termici.
Indicazioni per lo “Smaltimento fumo e calore d’emergenza”
Per lo smaltimento di fumo e calore d’emergenza deve impie- garsi il tipo di dimensionamento SE3, a prescindere da qf.
Per autorimesse AA + HA (con hmed > 2,20 m) e AB + HB (con hmed > 2,40 m) può impiegarsi la formula:
SE=[(A*qf)/20000 + A/100]
con almeno il 10 % della superficie di tipo SEa, SEb o SEc.
Ciascuna apertura deve avere superficie ≥ 0,2 m2.
Classificazione delle aperture di smaltimento (Cap. S.8)
- SEa: Permanentemente aperte.
- SEb: Apribili automaticamente in quanto comandate da IRAI.
- SEc: Apribili manualmente da posizione segnalata e protetta.
- SEd: Apribili manualmente da posizione non protetta.
- SEe: Provviste di elementi di chiusura per i quali sia dimostrata l’apertura per effetti dell’incendio o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.
Dimensionamento aperture di smaltimento Ssm (Cap. S.8)
La superficie richiesta è una porzione della superficie in pianta
del compartimento (varia da 1/40 a 1/25, in funzione di qf). qf è legato al calore che si produrrà (non ai fumi).
Per qf > 1200 MJ/m2 almeno il 10% delle aperture devono essere molto affidabili (di tipo SEa, SEb o SEc).
Verifica uniforme distribuzione
L’uniforme distribuzione in pianta delle aperture di smaltimento è verificata con il metodo delle aree di influenza imponendo:
− Roffset = 20 m per tutte le tipologie di apertura;
− Roffset = 30 m per aperture SEa, SEb, SEc.
In caso di non uniforme distribuzione si impiega il Liv. III (SEFC naturale o forzato).
Quadro di comando e controllo
In caso di installazione di un sistema di controllo di fumo e calore deve prevedersi un quadro di comando e controllo del sistema SEFC ubicato nel piano d’accesso per soccorritori.
SICUREZZA IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO (S.10)
Al fine di non costituire pericolo durante l’estin- zione dell’incendio, deve essere previsto in zona segnalata e di facile accesso un comando di emergenza che tolga tensione a tutto l’impianto elettrico.
La protezione dai sovraccarichi e dai guasti a terra dell’impianto elettrico ed il dispositivo di sezionamento di emergenza devono essere installati all’esterno del compartimento antincendio.
Può omettersi la valutazione del rischio esplo- sione di cui al Cap. V2 se sono rispettate varie condizioni.
In tal caso la probabilità di formazione di atmosfere esplosive pericolose dovute a perdite strutturali e/o a di- sfunzioni prevedibili e/o rare è da ritenersi remota.
È consentito l’utilizzo di sistema monta auto, conforme alle direttive CE, il cui regolamento deve essere esposto e per il quale sono osservate limitazioni e prescrizioni di esercizio.
Il controllo dell’incendio deve essere di Liv. IV (sistema automatico di controllo/estinzione incendio su porzioni di attività) a protezione delle aree TA
(aree dedicate a ricovero, sosta e manovra dei veicoli), indipendentemente dalla sua superficie lorda.
SCENARI PER LA VERIFICA DELLA CAPACITÀ PORTANTE IN CASO D’INCENDIO
Nel caso di autorimessa aperta (con aperture costituenti il 50% della sup. della facciata esterna), fuori terra e a spazio scoperto la capacità portante può essere attestata, come soluzione alternativa, con scenari d’incendio di progetto descritti nella RTV.
Sono definite curve RHR(t) per: – innesco primo autoveicolo; – propagazione al successivo veicolo; – per i veicoli commerciali.
Il tempo di propagazione dell’incendio da un veicolo a quello adiacente è assunto pari a 12 minuti.
Vengono specificati 3 scenari di incendio (S1, S2, S3).
Scenario di incendio S1
Incendio di un autoveicolo commerciale in corrispondenza della mezzeria della trave o del solaio.
Scenario di incendio S2
Propagazione simmetrica dell’incendio a par- tire dall’autoveicolo centrale con un tempo di ritardo dell’innesco = 12 min, coinvolgendo complessivamente 7 veicoli.
Tra questi deve essere prevista la presenza di un autoveicolo commerciale posto al centro, quindi incendiato per primo, o di fianco al primo autoveicolo innescato.
Scenario di incendio S3
Incendio di 4 veicoli posti intorno ad una colonna.
L’incendio si avvia da uno di essi, dopo 12 min si propaga a 2 vei- coli, dopo ulteriori 12 min si propaga all’ultimo veicolo.
Uno dei veicoli deve essere un autoveicolo commerciale.
V?) SCUOLE (Bozza)
La “RTV Scuole” non è stata ancora introdotta nel Codice di prevenzione incendi.
Nelle pagine successive si farà riferimento, a titolo di esempio, a una versione di RTV tutt’ora in bozza.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Si applica a edifici o locali adibiti ad attività scolastica con affollamento > 100 persone, di qualsiasi tipo, ordine e grado, comprese quelle universitarie.
Escluse dal campo applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’in- terno di attività non scolastiche.
Asili nido con oltre 30 persone presenti.
Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, le “scuole” e simili sono ricomprese al p.to 67 dell’allegato I al decreto con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982 (ex Att. 85).
Rientrano tra le “attività soggette” (in precedenza non soggetti) gli asili nido. Questi in precedenza non erano ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982, come era stato chiarito con nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 14/10/1997.
CLASSIFICAZIONI
In relazione al numero degli occupanti n:
OA: 100 < n ≤ 150; OB: 150 < n ≤ 300; OC: 300 < n ≤ 1000; OD: n > 1000
In relazione alla mas- sima quota dei piani h:
HA: h ≤ 12 m; HB: 12 m < h ≤ 24 m; HC: 24 m < h ≤ 32 m; HD: 32 m < h ≤ 54 m; HE: h > 54 m.
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;
TM: depositi/archivi di superficie lorda > 25 m2 e qf > 600 MJ/m2;
TO: locali con affollamento > 150 persone (aula magna, mensa, …);
TK: locali pericolosi ai fini dell’incendio o esplosione; locali con qf > 1200 MJ/m2 (laboratori chimici, officine, sale prova motori, laboratori di saldatura, locali per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, …).
TT: locali con quantità significative di apparecchiature elettriche e elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, …);
TZ: altre aree.
PROFILI DI RISCHIO
Determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.
Rvita (δocc , δα):
− Scuole Rvita = A2 (occupanti con familiarità con velocità di crescita dell’incendio media)
STRATEGIA ANTINCENDIO
Devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri definiti.
Sono riportate, per alcune misure antincendio, indicazioni com- plementari alle soluzioni conformi previste nella RTO.
- S.1 Reazione al fuoco
- S.2 Resistenza al fuoco
- S.3 Compartimentazione
- S.5 Gestione della sicurezza antincendio
- S.6 Controllo dell’incendio
- S.7 Rivelazione ed allarme
REAZIONE AL FUOCO
Nelle vie d’esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d’esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, …) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2.
RESISTENZA AL FUOCO
Classe di resistenza al fuoco minima:
Quota dei piani:
HA: h ≤ 12 m;
HB: 12 m < h ≤ 24 m;
HC: 24 m < h ≤ 32 m;
HD: 32 m < h ≤ 54 m;
HE: h > 54 m.
COMPARTIMENTAZIONE
Le aree tipo TA, TO devono essere ubicate a quota > -5 m.
Caratteristiche di compartimentazione:
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
In tutte le aree deve essere affissa cartellonistica indicante:
– per ogni locale, il massimo affollamento consentito;
– istruzioni sul comportamento da tenere in caso di incendio, facilmente comprensibili agli occupanti.
Nella attività in cui e richiesto il livello di prestazione I di rivelazione ed allarme (S.7), deve essere prevista una procedura gestionale di sorveglianza periodica delle aree TM e TK, se presenti.
CONTROLLO DELL’INCENDIO
Sono forniti i livelli di prestazione:
Parametri progettuali per l’eventuale rete idranti secondo UNI 10779 e UNI EN 12845:
RIVELAZIONE ED ALLARME
Sono forniti i livelli di prestazione:
OA: 100 < n ≤ 150;
OB: 150 < n ≤ 300;
OC: 300 < n ≤ 1000;
OD: n > 1000
ALTRE INDICAZIONI
È ammesso l’uso dei locali scolastici per altre attività non funzionalmente connesse all’attività principale (es. attività di società sportive esterne, conferenze aperte al pubblico, attività teatrali, …) nel rispetto delle regole tecniche applicabili, compatibilmente con la sicurezza di tutte le attività contemporaneamente esercite.