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Assicurazione professionale obbligatoria: il vademecum del Consiglio nazionale degli ingegneriIl 15 agosto 2013 scatta l'obbligo di stipulare una polizza che copra eventuali danni arrecati a terzi nell'esercizio della propria attivita'
Il 15 agosto 2013 per tutti i professionisti scatta l’obbligo, previsto dal decreto n. 138 del 2011, di stipulare unapolizza assicurativa che copra eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività. A questo proposito, il Consiglio nazionale degli ingegneri ha diramato una circolare che riassume le principali indicazioni fornite sull’argomento da una serie di documenti, elaborati grazie anche all’ausilio qualificato del Centro studi dello stesso Cni. “Ci siamo proposti di individuare i criteri di applicazione dell’obbligo alla stipula dell’assicurazione professionale – ha affermato Armando Zambrano, presidente del Cni.Abbiamo proceduto anche a lanciare una serie di proposte per la sua corretta applicazione. In questo modo crediamo di aver facilitato il compito dei nostri iscritti che ora potranno muoversi serenamente nel mondo delle polizze assicurative. Voglio segnalare, in particolare, le soluzioni garantite ai giovani ingegneri, a costi davvero contenuti, in modo da poter favorire il loro ingresso e la permanenza nella professione”. La circolare del Cni definisce, innanzitutto, l’oggetto della polizza, ossia la “responsabilità civile” del professionista a coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito ad errori, negligenze e omissioni nell’esecuzione della prestazione professionale. Il documento rammenta, inoltre, l’obbligo per il professionista di rendere noti al cliente gli estremi della polizza professionale, al momento dell’assunzione dell’incarico. Il Cni, poi, precisa che l’obbligo di assicurazione professionale ricade esclusivamente suiprofessionisti iscritti agli Ordini che esercitano in modo effettivo l’attività professionale. Si tratta di soggetti che svolgono, anche solo saltuariamente, laprofessione in forma autonoma, ossia assumendo in proprio il rischio professionale derivante dall’esercizio dell’attività. Non sono, quindi, soggetti all’obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza. Allo stesso modo, è da escludersi l’assunzione dell’obbligo nei confronti di professionisti ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato, società o studio professionale. Il documento, quindi, segnala le condizioni della copertura assicurativa di responsabilità professionale, specificando quelle che sono da ritenersi essenziali: - la previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale; - l’introduzione dell’ultrattività della garanzia, per gli Assicurati che cessino l’attività; - la previsione di una retroattività; - la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale La circolare, infine, allo scopo di fornire un orientamento agli iscritti, propone un’analisi – elaborata dal Centro studi – di una serie di polizze di rc professionale, attraverso una griglia di valutazione delle diverse proposte presenti sul mercato. Tra le varie proposte pervenute dagli operatori, sono state prese in esame quelle che dispongono di condizioni in linea con quelle ritenute essenziali per garantire al meglio i professionisti e i loro clienti.
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