Le attività commerciali con superficie inferiore a
400 m2, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi in quanto non comprese al punto 87 del DM 16/02/1982.
In presenza di lavoratori dipendenti, così come definiti
nell’articolo 3 del D. Lgs 81/2008, il datore di lavoro deve
ottemperare alle disposizioni del predetto D. Lgs, ed in
particolare:
- alla valutazione di tutti i rischi, con
l’elaborazione di uno specifico documento;
- alla designazione del responsabile del servizio prevenzione
e protezione;
- alla designazione del personale incaricato dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
- alla informazione e formazione del personale dipendente;
- all’adozione delle misure necessarie alla prevenzione
incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.
Nel seguito verranno trattati gli adempimenti sopra indicati con
specifico riferimento all’aspetto antincendio, premesso che
relativamente alla prevenzione incendi, restano in vigore i “criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze”
di cui al DM 10 marzo 1998.
Valutazione dei rischi
nell’ambiente di lavoro
Trattandosi di attività di modeste dimensioni, si presume che il
numero dei dipendenti sia inferiore a 10 unità. In questo caso, la
valutazione dei rischi, come previsto all’articolo 29 del D. Lgs 81,
comma 5, può essere, al momento, costituita da una
autocertificazione.
Il documento deve avere data certa e contenere una relazione sulla
valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute di tutti
i lavoratori, compreso quindi il rischio di incendio; relativamente
a tale rischio può essere fatto riferimento alle linee guida
contenute nell’allegato I al predetto DM 10 marzo 1998, che indicano
in modo chiaro un possibile percorso di valutazione, mentre
dall’allegato II sono ricavabili le “misure intese a ridurre le
probabilità di insorgenza degli incendi”. In esito alla valutazione
dovrà essere indicato il livello di rischio di incendio
dell’attività e il/i nominativo/i incaricato/i della prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di
primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione,
nelle ipotesi previste dall’allegato 2 al D. Lgs 81/2008, che per le
attività commerciali ammette per aziende fino a 200 dipendenti.
Il datore di lavoro dovrà comunque frequentare un corso della durata
minima di 16 ore nel rispetto dei contenuti del DM 16 gennaio 1997,
articolo 3.
Designazione del
personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio
Come detto al precedente punto, lo stesso datore di lavoro può
svolgere tale compito e per aziende con ridotto numero di persone
(3-4) può essere sufficiente il solo datore di lavoro, mentre in
caso di maggior numero di dipendenti può essere utile almeno una
seconda persona. Ovviamente gli addetti dovranno risultare
opportunamente formati.
Informazione e
formazione del personale dipendente
Per tutti i dipendenti è necessario provvedere alla informazione sui
rischi di incendio, con contenuti da valutare sulla base delle
risultanze della valutazione dei rischi; in pratica si tratta di
definire un sintetico e chiaro documento da consegnare a tutti i
lavoratori all’atto dell’assunzione, nel quale evidenziare:
- i rischi di incendio generali e legati alla specifica
mansione svolta;
- la posizione delle uscite di sicurezza;
- la posizione dei comandi per l’interruzione delle
alimentazioni energetiche (energia elettrica, gas);
- la posizione degli estintori;
- la posizione ed il funzionamento di eventuali porte
resistenti al fuoco;
- le procedure da attuare in caso di incendio.
La formazione degli incaricati alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze, deve essere svolta secondo i
contenuti minimi riportati nell’allegato IX del DM 10 marzo 1998.
Tali contenuti sono differenziati in relazione al livello di rischio
di incendio dell’attività, che si determina in base alla valutazione
del rischio di incendio (comunque una classificazione con un
inquadramento indicativo delle attività è riportata nello stesso
allegato IX); l’attività commerciale in questione si ritiene possa
essere di per se considerata a basso rischio di incendio (da tenere
presente però che eventuali aree o impianti a rischio specifico di
incendio possono variare il livello di rischio) e quindi possa
essere sufficiente il Corso A (durata 4 ore).
Adozione delle misure
necessarie alla prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di
lavoro
Le misure da osservare in qualsiasi luogo di lavoro sono contenute
negli allegati al DM 10 marzo 1998. Tra queste sono in ogni caso
previste quelle relative alla gestione dell’emergenza.
Per attività non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi e con meno di 10 dipendenti il datore di lavoro non è tenuto
alla redazione del piano di emergenza, fermo restando l’adozione
delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in
caso di incendio (art. 5 DM 10 marzo 1998).
Indicazioni sulla pianificazione delle procedure in caso di incendio
sono contenute nell’allegato VIII al DM 10 marzo 1998, tenendo
presente che per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano
può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme
comportamentali.