Atto di validazione
APPENDICE NORMATIVA
Estratto delle norme principali e della procedura di
verifica e validazione
Prima stesura di modifica dell'articolo -
Collegato Finanziaria 2002
1)All'art. 30, comma 6, della Legge 109/94e smi "
Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
lavori, le stazioni appaltanti devono verificare,
nei termini e con le modalità stabiliti dal
regolamento, la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all'articolo 16,
commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa
vigente. Tale verifica può essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi delle
norme europee della serie Uni Cei En 45000
o dagli uffici tecnici delle predette stazioni
appaltanti, ovvero da altri soggetti autorizzati
secondo i criteri stabiliti dal regolamento.Fino
alla data in vigore delle norme regolamentari
relative alla predetta autorizzazione tale verifica
puo' essere effettuata anche da soggetti esperti in
possesso di adeguata qualificazione individuata
secondo i criteri stabiliti dalle stazioni
appaltanti.
Stesura definitiva dopol'approvazione della Legge
166 , 1/8/2002
1)All'art. 30, comma 6, della Legge 109/94e smi "
Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
lavori, le stazioni appaltanti devono verificare,
nei termini e con le modalità stabiliti dal
regolamento, la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all'articolo 16,
commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa
vigente.
Gli oneri derivanti
dall'accertamento della rispondenza agli elaborati
progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate
per la realizzazione delle opere. Con apposito
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3 , il
governo regola le modalita' di verifica dei
progetti, attenedosi ai seguenti criteri :
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di
euro, la verifica deve essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro, la verifica puo' essere effettuata dagli
uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti
ove il progetto sia stato redatto da progettisti
esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano
di un sistema interno di controllo della qualita',
ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso il soggetto che effettua la verifica
del progetto deve essere munito di una polizza
indennitaria civile per danni a terzi per i rischi
derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di
propria competenza.
6-bis.Sino all'entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 6, la verifica puo' essere effettuata
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
dagli organismi di controllo di cui alla lettera a)
del medesimo comma .Gli incarichi di verifica di
ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono
essere affidati a soggetti di fiducia delle stazioni
appaltanti.
(L.166/2002-Art.7 t)
comma 2) il comma 6 è sostituto dai seguenti (in
blu))
2)All'art.16, comma 6 della Legge 109/94 smi " In
relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3,
con riferimento alle categorie di lavori e alle
tipologie di intervento e tenendo presenti le
esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce
criteri, contenuti e momenti di verifica
tecnica
dei vari livelli di progettazione."
(L.1166/2002 -Art.7 g) comma 2) al comma 6, dopo le
parole: "e momenti di verifica" è inserito il
seguente termine: "tecnica";)
3)Si richiama l'art. 16, comma 2, della Legge 109/94
smi "Le prescrizioni relative agli elaborati
descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5
sono di norma necessarie per ritenere i progetti
adeguatamente sviluppati. Il responsabile del
procedimento nella fase di progettazione qualora, in
rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione
dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di
cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle."
Questo comma della legge ha una importanza cruciale
per l'attività di progetto e delle verifiche in
quanto consente a tutti gli effetti al Responsabile
di Procedimento di stabile e modulare il " peso" e
la "consistenza" del progetto determinando, secondo
una sua valutazione ,che emerge dagli studi di
programmazione , quali siano gli elaborati tecnici
assolutamente necessari rispetto a tutti quelli
descritti ai punti 3,4,5. Egli può integrare o
modificare dette prescrizioni , non sembra poter
abolire un livello progettuale , ma sicuramente
potrebbe farlo tendere a "zero", o prescrivere
ulteriori elaborati tecnici o anche ulteriori
livelli progettuali sempre in funzione di ragione
insite nella complessità dell'intervento,
conseguentemente il processo delle verifiche dovra'
basarsi su tali decisioni.
Regolamento di attuazione dPR 554/99
Sezione quinta : verifica e validazione di progetti,
acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
Art. 46 . Verifica del progetto preliminare
Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge i
progetti preliminari sono sottoposti, a cura del
responsabile del procedimento ed alla presenza dei
progettisti, ad una verifica in rapporto alla
tipologia, alla categoria, all'entità e
all'importanza dell'intervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità
concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed
economica della soluzione progettuale prescelta e la
sua conformità alle specifiche disposizioni
funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel
documento preliminare alla progettazione, e tende
all'obiettivo di ottimizzare la soluzione
progettuale prescelta.
3. La verifica comporta il controllo della coerenza
esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il
contesto socio economico e ambientale in cui
l'intervento progettato si inserisce, il controllo
della coerenza interna tra gli elementi o componenti
della soluzione progettuale prescelta e del rispetto
dei criteri di progettazione indicati nel presente
regolamento, la valutazione dell'efficacia della
soluzione progettuale prescelta sotto il profilo
della sua capacità di conseguire gli obiettivi
attesi, ed infine la valutazione dell'efficienza
della soluzione progettuale prescelta intesa come
capacità di ottenere il risultato atteso
minimizzando i costi di realizzazione, gestione e
manutenzione.
Art. 47. Validazione del progetto
1. Prima della
approvazione, il responsabile del procedimento
procede in contraddittorio con i progettisti a
verificare la conformità del progetto esecutivo alla
normativa vigente ed al documento preliminare alla
progettazione. In caso
di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il
progetto definitivo.
2. La validazione riguarda fra l'altro:
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti
a quelli titolari dell'affidamento e la
sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle
rispettive responsabilità;
b) la completezza della documentazione relativa agli
intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica,
amministrativa ed economica dell'intervento;
c) l'esistenza delle indagini, geologiche,
geotecniche e, ove necessario, archeologiche
nell'area di intervento e la congruenza dei
risultati di tali indagini con le scelte
progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli
elaborati progettuali, grafici, descrittivi e
tecnico-economici, previsti dal regolamento;
e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle
strutture e degli impianti e la valutazione
dell'idoneità dei criteri adottati;
f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la
verifica della corrispondenza agli elaborati
grafici, descrittivi ed alle prescrizioni
capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle
esigenze di manutenzione e gestione;
h) l'effettuazione della valutazione di impatto
ambientale, ovvero della verifica di esclusione
dalle procedure, ove prescritte;
i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al
rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e
legislative comunque applicabili al progetto;
l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed
autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare
l'immediata cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto
e le clausole dello schema di contratto e del
capitolato speciale d'appalto nonché la verifica
della rispondenza di queste ai canoni della
legalità.
Entrando nel merito delle indicazione dell'art.47
effettuate tutte le verifiche stabilite e
programmate si perviene tra il Responsabile del
procedimento , in contraddittorio, con i progettisti
incaricati a verbalizzare la conformità del progetto
esecutivo alla normativa vigente e a quanto
prescritto nel documento preliminare alla
progettazione. La validazione si configura come un
procedimento autonomo del responsabile del
procedimento eventualmente coadiuvato in cui il
risultato finale verbalizzato in un documento di
accettazione di conformità, consentendo la
successiva approvazione del progetto da parte degli
organi preposti e l'avvio delle conseguenti
procedure di affidamento dei lavori.
Se si esamina il comma 2 sempre dell'Art.47, e le
indicazioni corrispondenti all'oggetto delle
verifiche, si nota che prevalgono i controlli di
tipo formalistico-documentale con alcune eccezioni:
-Il termine esistenza e' richiamato 4 volte
-Il termine completezza 2 volte
-Tutti gli altri : corrispondenza, rispondenza
,acquisizione , coordinamento ed effettuazione, 1
volta
La prevalenza della azioni di controllo
formalistico, da mettere in atto da parte del RP
sono evidenti in tutta la terminologia utilizzata,
vi sono però delle indicazioni che sembrano far
emergere una tipologia di verifiche che potrebbero
entrare nel merito dei documenti e quindi far
assumere un livello piu' sostanziale e di contenuto
al procedimento.
Ad esempio si potrebbe entrare nell'analisi di
merito :
-alla lettera c) quando si parla certamente
dell'esistenza delle indagini ma si chiede la
valutazione di congruenza dei risultati con le
scelte progettuali
-alla lettera e) sulle relazioni di calcolo , in
quanto si chiede una valutazione di idoneità dei
criteri adottati
-alla lettera g) tra rispondenza delle scelte
progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione
-alla lettera m) in riferimento al coordinamento tra
progetto, contratto, capitolato, chiedendo la
rispondenza del tutto ai canoni di legalità
Art. 48 . Modalità delle verifiche e della
validazione
1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono
demandate al responsabile del procedimento che vi
provvede direttamente con il supporto tecnico dei
propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza
di adeguate professionalità avvalendosi del supporto
degli organismi di controllo di cui all'articolo 30,
comma 6, della Legge, individuati secondo le
procedure e con le modalità previste dalla normativa
vigente in materia di appalto di servizi. Le
risultanze delle verifiche sono riportate in verbali
sottoscritti da tutti i partecipanti.
2. Gli affidatari delle attività di supporto non
possono espletare incarichi di progettazione e non
possono partecipare neppure indirettamente agli
appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti
e cottimi con riferimento ai lavori per i quali
abbiano svolto le predette attività.
3 Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei
servizi di cui al comma fanno carico agli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei
singoli lavori.
Il RP per le attività in genere di progettazione e
di supporto tecnico-amministrativo si può avvalere
di professionisti esterni singoli o associati , da
società di professionisti da società d'ingegneria e
anche da raggruppamenti temporanei, ma per l'
attività specifica di validazione dei progetti può
solo utilizzare un ODI : Organismo di ispezione
accreditato ai sensi delle norme UNI EN45004. (in
attesa dell'approvazione del nuovo disegno di legge)
In generale la validazione e' da intendersi come
atto formale che conclude il procedimento delle
verifiche pianificate durante il progetto, mediante
la verbalizzando in contraddittorio con i
progettisti di un documento che racchiude tutti gli
atti procedimentali in cui è sono presenti documenti
rispondenti, non risultati rispondenti , o
parzialmente rispondenti e correggibili , attraverso
una procedure di validazione che abbia in se fasi di
riesame e di retroazione del procedimento e quando
opportuno di rivalidazione . Il RP, in ogni caso,
potrebbe validare il progetto anche a fronte del
parere negativo di non conformità espresso dall'ODI
sia su singole parti sia integralmente su progetto. |