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Parcheggio vetture a GPL nei piani interrati di autorimesse e garage

 

 

E’ permesso parcheggiare delle vetture alimentate a GPL nei piani interrati delle autorimesse? La risposta a questa domanda è parzialmente positiva. Infatti, in effetti è permesso a due condizioni:

- la vettura deve disporre di un particolare sistema di sicurezza (indicato nel decreto che consente il parcheggio);

- la vettura può essere parcheggiata solo al primo piano interrato.

di seguito riportiamo il decreto che consente il parcheggio: il DM 22 novembre 2002.

Gazzetta Ufficiale N. 283 del 03 Dicembre 2002

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 22 novembre 2002

Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto.

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO

 

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l’art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.

547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

577, ed in particolare gli articoli 3 e 11;

Visto il proprio decreto 1 febbraio 1986 recante “Norme di

sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse

e simili”;

Vista la serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67

recante “Prescrizioni uniformi relative alla approvazione di

dispositivi di alimentazione dei veicoli a propulsione gas di

petrolio liquefatto, ed alla omologazione di veicoli per cio’ che

concerne l’installazione di impianti gas di petrolio liquefatto”;

Viste le circolari del Ministero dei trasporti e della navigazione

n. 82/1999 del 25 novembre 1999 e n. 63/2000, relative,

rispettivamente, all’entrata in vigore della serie 01 di emendamenti

al regolamento ECE/ONU n. 67 ed al differimento al 1 gennaio 2001

della data di applicazione obbligatoria in ambito nazionale;

Ritenuto di dover disciplinare, nelle more di un aggiornamento

della vigente normativa di sicurezza antincendio per le autorimesse,

il parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto

all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza

dell’impianto;

Acquisito il parere espresso dal Comitato centrale tecnico

scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, sulla base

dell’attivita’ di sperimentazione e dei documenti di analisi del

rischio sviluppati per l’occasione;

Decreta:

 

Art. 1.

Parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto

all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza

dell’impianto

1. Il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio

liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al

regolamento ECE/ONU 67-01 e’ consentito nei piani fuori terra ed al

primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su piu’

piani interrati.

2. Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono

riportate nel punto 1.1.1 dell’allegato al decreto ministeriale 1

febbraio 1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo

della lettera b).

 

Art. 2.

Condizioni di sicurezza delle autorimesse

1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al

decreto ministeriale 1 febbraio 1986. Nel caso di autorimesse

soggette ai controlli di prevenzione incendi e’ richiesto il rispetto

delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12

gennaio 1998, n. 37.

2. All’ingresso dell’autorimessa e’ installata cartellonistica

idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni

al parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto

di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E’

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 22 novembre 2002

 

Il Ministro: Pisanu