- la vettura deve disporre di un particolare sistema di sicurezza (indicato nel decreto che consente il parcheggio);
- la vettura può essere parcheggiata solo al primo piano interrato.
di seguito riportiamo il decreto che consente il parcheggio: il DM 22 novembre 2002.
Gazzetta Ufficiale N. 283 del 03 Dicembre 2002
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 22 novembre 2002
Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l’art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, ed in particolare gli articoli 3 e 11;
Visto il proprio decreto 1 febbraio 1986 recante “Norme di
sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse
e simili”;
Vista la serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67
recante “Prescrizioni uniformi relative alla approvazione di
dispositivi di alimentazione dei veicoli a propulsione gas di
petrolio liquefatto, ed alla omologazione di veicoli per cio’ che
concerne l’installazione di impianti gas di petrolio liquefatto”;
Viste le circolari del Ministero dei trasporti e della navigazione
n. 82/1999 del 25 novembre 1999 e n. 63/2000, relative,
rispettivamente, all’entrata in vigore della serie 01 di emendamenti
al regolamento ECE/ONU n. 67 ed al differimento al 1 gennaio 2001
della data di applicazione obbligatoria in ambito nazionale;
Ritenuto di dover disciplinare, nelle more di un aggiornamento
della vigente normativa di sicurezza antincendio per le autorimesse,
il parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto
all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza
dell’impianto;
Acquisito il parere espresso dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, sulla base
dell’attivita’ di sperimentazione e dei documenti di analisi del
rischio sviluppati per l’occasione;
Decreta:
Art. 1.
Parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto
all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza
dell’impianto
1. Il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio
liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al
regolamento ECE/ONU 67-01 e’ consentito nei piani fuori terra ed al
primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su piu’
piani interrati.
2. Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono
riportate nel punto 1.1.1 dell’allegato al decreto ministeriale 1
febbraio 1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo
della lettera b).
Art. 2.
Condizioni di sicurezza delle autorimesse
1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al
decreto ministeriale 1 febbraio 1986. Nel caso di autorimesse
soggette ai controlli di prevenzione incendi e’ richiesto il rispetto
delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37.
2. All’ingresso dell’autorimessa e’ installata cartellonistica
idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni
al parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto
di cui al precedente art. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 novembre 2002
Il Ministro: Pisanu