Quale pratica edilizia utilizzare per il
cambio di destinazione d'uso? SCIA o
Permesso di costruire?
Arriviamo al nostro caso:
IMPORTANTE: il cambio di
destinazione d'uso,
anche se
attuato con lavori di modesta entita' o
senza
opere,
si configura come una ristrutturazione
edilizia
soggetta
a permesso di costruire,
perche' alla fine dell'intervento
l'organismo edilizio e' diverso dal
precedente. Il cambio d'uso, qualunque
sia l'entita' dei lavori, porta sempre
alla
ristrutturazione edilizia pesante.
Nel caso di cambio di destinazione
nella
stessa categoria (vedi sopra)
e' possibile utilizzare la
SCIA.
Quindi, se sul vostro immobile e'
possibile realizzare opere edili fino
alla manutenzione straordinaria, allora
non potrete cambiare la destinazione
d'uso.
Il
cambio d'uso all'interno della stessa
categoria e' invece sempre ammesso. Cosi',
per esempio, si potra' trasformare un
albergo in abitazione.
In conclusione: il mutamento
di destinazione d'uso ricade
all'interno della categoria
di intervento della Ristrutturazione
edilizia. Si deve adottare il Permesso
di costruire.
Fino a questo momento, abbiamo parlato
del cambio d'uso dal punto di vista
urbanistico: sara' necessario, pero',
effettuare una comunicazione di
variazione anche dal punto di vista catastale
(aggiornamento). Tutto questo
comportera' una modifica della rendita e
della categoria, quindi tasse diverse
da pagare (Imu, Tari, etc.)
Infine, prima di passare al nuovo
utilizzo dell'immobile, bisognera'
richiedere al Comune il Certificato
di abitabilita', a cui andranno
allegati i certificati d'impianto, il
certificato energetico APE etc. Quindi,
per ottenere il passaggio, tutti
gli impianti dovranno essere conformi
alle normative in vigore.
Il cambio di destinazione d'uso comporta
un aumento di carico urbanistico e
quindi occorre pagare gli oneri di
urbanizzazione?
Il cambio destinazione uso di un
fabbricato ha per effetto il passaggio
da una categoria funzionalmente autonoma
dal punto di vista urbanistico ad
un'altra e di conseguenza un
differente carico urbanistico, con
la precisazione che lo stesso a volte
avviene
senza opere a seguito del mero
mutamento d'uso.
Il cambio destinazione
uso,
anche
se attuato
senza
la realizzazione di opere edilizie,
comporta l'obbligo di corrispondere al
Comune il
contributo di costruzione, per
la sola quota-parte commisurata agli
oneri
di urbanizzazione ed in misura
rapportata alla
differenza tra quanto dovuto per la
nuova destinazione rispetto a quella
gia' in atto, allorquando la
nuova destinazione sia idonea a
determinare un aumento quantitativo e/o
qualitativo del carico urbanistico della
zona, inteso come rapporto tra
insediamenti e servizi