Opere soggette a CILA
La CILA è uno strumento normativo finalizzato a
realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria
compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti
interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità
immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici (Art. 6 comma 1 lettera a) del T.U 380/01).
E' stata introdotta nel 2010 con la Legge 73 che ha modificato
l'Art. 6 del T.U. dell'edilizia.
A chi va consegnata la CILA
La CILA va consegnata allo sportello unico dell'edilizia
del proprio comune (chiamato anche ufficio tecnico).
E' direttamente il proprietario, o un suo delegato, a consegnare
fisicamente la comunicazione.
Fortunatamente molti comuni stanno sviluppando sistemi
informatici per ricevere le comunicazioni direttamente online.
Contenuti della CILA
La comunicazione va presentata prima dell'inizio dei lavori con la modulistica precompilata dal proprio Comune.I documenti da consegnare sono:
- Comunicazione firmata dal proprietario e dal progettista;
- Relazione asseverata di un tecnico abilitato;
- Elaborati di progetto con lo stato di fatto, lo stato dopo i lavori e l'intra-operam;
- Dati dell'impresa e DURC;
Rispetto ad una normale CIL, la CILA si differenzia perchè è completata da una relazione tecnica asseverata del tecnico abilitato.
Relazione tecnica asseverata
Nella relazione il tecnico dichiara di non
avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il
committente, assevera la conformità dei lavori agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti ed
assevera che i lavori, secondo la normativa statale e regionale,
non prevedono il rilascio di un titolo abilitativo.
A differenza della DIA, con cui non era possibile iniziare i
lavori prima di 30 giorni, la CILA permette di iniziare
immediatamente.
Questa è una delle novità più utili in termini di
semplificazione.
La relazione tecnica, le asseverazioni e l'assenza del
silenzio-assenso del comune comportano una maggiore
responsabilità civile e penale del tecnico che rispetto al
passato assume parte della competenze che prima erano
dell'ufficio tecnico.
La CILA non è un titolo abilitativo e essendo solo una
comunicazione non ha teoricamente alcun costo.
Molti comuni però applicano dei diritti di segreteria
che a volte raggiungono cifre importanti, a Roma ad esempio i
diritti hanno un costo di circa 250 euro.
Oltre al costo dei diritti bisogna prevedere il costo
del tecnico che può variare seguendo le fluttuazioni
del libero mercato. L'onorario non dipende più da tariffe minime
decise dagli Ordini, questo obbligo è stato abrogato nel 2006
dalla Riforma Bersani.
Il tecnico è un architetto o un
ingegnere ma anche, nei limiti assegnati dalle
normative, un geometra o un perito industriale. Il tecnico deve
essere un libero professionista iscritto al rispettivo albo
professionale e dotato di partita iva. Dovrà rilasciare, dopo
aver presentato la pratica, una fattura per prestazione
professionale.
La fattura può essere detratta se i lavori
rientrano tra le
agevolazioni per ristrutturazione edilizia.
Sanzioni
Realizzare i lavori senza alcuna comunicazione comporta una
sanzione amministrativa pari a 258 euro.
Se il proprietario, spontanemente, effettua la comunicazione
quando i lavori sono ancora in esecuzione può decurtare la
sanzione di due terzi pagando 86 euro.
Di fronte all'esiguità della sanzione verrebbe da pensare che la
CILA non è uno strumento molto importante per uno Stato che
dovrebbe garantire il rispetto delle normative ed il controllo
sull'attività edilizia.
Ma bisogna fare attenzione, perchè realizzare regolarmente gli
interventi edilizi, oltre a rappresentare una responsabilità
civica, è importante per evitare problemi in sede di
compravendita dell'immobile.