Il prezzo convenuto quale corrispettivo dell'opera
prestata dalla ditta appaltatrice (ditta XY) sarà revisionato, in deroga
a quanto stabilito dall'art. 1664, comma 1, con esclusione di qualsiasi
alea.
In sede di liquidazione di ogni
stato di avanzamento dei lavori è in facoltà della ditta appaltatrice
presentare l'elenco dei nuovi prezzi aggiornati per i materiali
utilizzati e per le opere svolte, così come risultano dall'ultimo
listino delle opere edili edito dalla Camera di commercio
di....................: i prezzi aggiornati potranno essere così
sostituiti a quelli previsti e allegati al