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MODULI LAVORI PUBBLICI
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Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture
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Articolo 112 (Verifica della
progettazione prima dell’inizio dei lavori)
(art. 30, commi 6 e 6 bis, l. n. 109/1994, 19, co. 1 ter, l. n. 109)
1. Nei contratti relativi a lavori, le
stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti
nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti
di cui all’articolo
93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la
verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle procedure di
affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l’esecuzione e la
progettazione esecutiva, ovvero l’esecuzione e la progettazione
definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di
quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo
prima dell’inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei
progetti redatti dall’offerente hanno luogo prima dell’inizio
dell’esecuzione dei lavori.
3. Al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del
procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima
dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista,
verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo
rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al
contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto
a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli
elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la
realizzazione delle opere.
4-bis. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere
munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza di
responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta
ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica,
avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a
tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione
appaltante, è a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza
ed è ricompreso all’interno del quadro economico; l’amministrazione di
appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di
validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario,
qualora questi sia soggetto esterno
5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei
progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la
verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica
può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove
il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri
stabiliti dal regolamento;
c) sopressa.
6. Il regolamento disciplina modalità semplificate di verifica dei
progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e
forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili.
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