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MODULI LAVORI PUBBLICI
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Articolo 131 (Piani di sicurezza)
(art. 31, l. n. 109/1994)
1. Il Governo, su proposta dei Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture
e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative,
approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in
materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in
conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa
nazionale di recepimento.
2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e
consegna ai soggetti di cui all'articolo
32:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui
alla lettera b).
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di
sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il
piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano
parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi
oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso
d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della
sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della
stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'àmbito delle proprie
competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso
d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori
di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti
alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di
sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.
6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20
maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione
delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori
pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente
occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese
concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime
nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni
generali sulle rappresentanze sindacali.
7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori
con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.
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