Moduli  Tecnici OnLine
  Home News Uni Edile Sismica Video Archivio Direzione Gallery2 Strutture Blog  

 

Avvisi Paratie Focus lavori

                   

www.deberardis.it      

 

MODULI  LAVORI PUBBLICI
Tutto il materiale contenuto nel sito è liberamente consultabile e scaricabile.
©2001 - Tutti i diritti riservati a www.deberardis.it

Articolo 131 (Piani di sicurezza)
(art. 31, l. n. 109/1994)

1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). 

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'àmbito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 

5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli. 

6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali. 

7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.

Torna all'indice


 

 

 

 

 


 

LE FASI DELL'APPALTO

     

LA MODULISTICA

     

LA NORMATIVA

   

 

 

 

     
Programmazione
   Affidamento
   Nazionale
 
Progettazione
  Fase di programmazione
  Comunitaria
 
Affidamento
  Fase di progettazione
  Sicurezza
 
Esecuzione
  Fase di esecuzione
     
Collaudo
  Fase di collaudo
     
Sicurezza
  Sicurezza
     
Approfondimenti
  Varia
     
           

Copyright © www.deberardis.it | Exindex | Link 1| Link 2 | Link 3 | Lavori eseguiti | Focus Lavori | Ingegneria Online

 Ingegneria ONline  – Sede Legale: Viale della Resistenza n°15   – 64100 Teramo  (TE), Italy
Tel. 0039 0861 415257  – Fax 0039 0861 415267
-
studio@deberardis.it