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MODULI LAVORI PUBBLICI
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Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture
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Articolo 90 (Progettazione interna ed
esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici)
(artt. 17 e 18, l. n. 109/1994)
1. Le prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché
alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e
del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei
lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le
aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui
alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo
37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati
che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che
abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del
comma 1 dell'articolo
36. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai
fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di
progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il
fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da
ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è
incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo
36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le
disposizioni di cui all’articolo
36, commi 4 e 5 e di cui all’articolo
253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile
ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni
di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi
delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme
che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui
ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà
essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e
VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma
di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi
di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività
professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto
dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo
dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che
devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per
conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione
per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative
per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei
dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della
progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei
soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di
attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti
di cui al comma 1, lettere d), e), f), f)-bis, g) e h), in caso di
carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di
rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le
funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o
di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di
predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che
richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono
essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve
inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica
incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il
regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di
giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a
incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee.
All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarità contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta
attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori
pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo
2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai
suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti,
nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai
loro dipendenti. |
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