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MODULI LAVORI PUBBLICI
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Articolo 99 (Ambito di applicazione e
oggetto)
(art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, d.P.R. n.
554/1999)
1. I concorsi di progettazione sono
indetti secondo la presente sezione:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato
IV come autorità
governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000
euro;
b) dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato
IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;
c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o
superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per
oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato
II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci
nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della
CPC, o servizi elencati nell'allegato
II B.
2. La presente sezione si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di
aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o
versamenti a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a), la "soglia" è il valore stimato al
netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali
premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la "soglia" è il valore complessivo dei
premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA
dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente
aggiudicato, qualora la stazione appaltante non escluda tale
aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici
sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di
approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto
disposto dall’articolo 109. Qualora il concorso di progettazione
riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione
di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di
uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L’ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da
assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso
spese, sono stabiliti dal regolamento.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la
proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in
possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con
procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione.
Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel
bando.
Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture
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