D.lgs 81/08
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DECRETO
LEGISLATIVO 9 aprile2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU
n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108) |
Testo
coordinato Con le modifiche apportate dal
Decreto Legislativo 3 agosto 2009 , n. 106 - (106/09)
(GU n. 180 del 5-8-2009 -
Suppl. Ordinario n.142) |
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da art. 88 ad art. 104 |
Titolo IV CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI
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Capo I - Misure per la salute
e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili |
Art. 88. |
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Campo
di applicazione |
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1. Il
presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti
all'articolo
89, comma 1, lettera a). |
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2. Le
disposizioni del presente capo non si applicano: |
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a) ai
lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze
minerali; |
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b) ai
lavori svolti negli impianti connessi alle attivita'
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di
ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; |
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c) ai
lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze
della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi,
le gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili
destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli
impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se
ubicati fuori del perimetro delle concessioni; |
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d) ai
lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto
dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di
tali prodotti dai piazzali; |
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e) alle
attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio
degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale,
nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri
dello Stato; |
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f) ai
lavori svolti in mare; |
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g) alle
attivita' svolte in studi teatrali, cinematografici,
televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese,
purche' tali attivita' non implichino l'allestimento di un
cantiere temporaneo o mobile. |
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g-bis) ai
lavori relativi a impianti elettrici, reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento e
riscaldamento che non comportino lavori edili o
di ingegneria civile di cui all’allegato
X. (punto
aggiunto dall'art 57 del D.lgs 106/09)
g-ter),
alle attività di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori
edili o di ingegneria civile di cui all’allegato
X.”. (punto
aggiunto dall'art 57 del D.lgs 106/09) |
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Allegato X: |
1. I lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno o in altri materiali, comprese
le parti strutturali delle linee elettriche e le
parti strutturali degli impianti elettrici, le
opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
marittime, idroelettriche e, solo per la parte
che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
le opere di bonifica, di sistemazione forestale
e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o
di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio
e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili
o di ingegneria civile. |
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Art. 89. |
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Definizioni |
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1. Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente capo si
intendono per: |
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a) cantiere temporaneo o mobile,
di seguito denominato: «cantiere»:qualunque
luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria
civile il cui elenco e' riportato nell'allegato
X. |
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b) committente: il
soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione dell'appalto; |
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c)
responsabile dei lavori: soggetto
che può essere incaricato dal committente per
svolgere i compiti ad esso attribuiti dal
presente decreto; nel campo di applicazione del
decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, (Nuovo
codice appalti) e
successive modificazioni, il responsabile dei
lavori è il responsabile del procedimento.” (punto
sostituito dall'art 58 del D.lgs 106/09) |
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punto prima della
modifica: |
c) responsabile
dei lavori: soggetto
incaricato, dal committente, della progettazione
o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale
soggetto coincide con il progettista per la fase
di progettazione dell'opera e con il direttore
dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.
Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12
aprile 2006, n. 163,(Nuovo
codice appalti)
e successive modificazioni, il responsabile dei
lavori e' il responsabile unico del procedimento; |
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d) lavoratore
autonomo: persona
fisica la cui attivita' professionale contribuisce alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; |
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e) coordinatore
in materia di
sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera,
di seguito denominato coordinatore
per la progettazione:soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
dei compiti di cui all'articolo 91; |
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f) coordinatore
in materia di sicurezza e
di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore
per l'esecuzione dei lavori:soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
dei compiti di cui all'articolo
92, che non puo' essere ildatore
di lavoro delle
imprese esecutrici o un suo dipendente o ilresponsabile
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
da lui designato;
Le
incompatibilità di cui al precedente periodo non
operano in caso di coincidenza fra committente e
impresa esecutrice (periodo
aggiunto dall'art 58 del D.lgs 106/09) |
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g)
uomini-giorno: entita'
presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle
giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi,
previste per la realizzazione dell'opera; |
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h) piano
operativo di sicurezza: il
documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai
sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), * i
cui contenuti sono riportati nell'allegato
XV; |
*Art.
17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1.
Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti
attivita': a) la valutazione di tutti i rischi con
la conseguente elaborazione del documento previsto
dall'articolo
28; (oggetto
della valutazione
dei rischi) |
|
i) impresa
affidataria: impresa
titolare del contratto di appalto con il committente che,
nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo' avvalersi di
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
Nel caso in
cui titolare del contratto di appalto sia un
consorzio tra imprese che svolga la funzione di
promuovere la partecipazione delle imprese
aderenti agli appalti pubblici o privati, anche
privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori, l’impresa affidataria è l’impresa
consorziata assegnataria dei lavori oggetto del
contratto di appalto individuata dal consorzio
nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato
al committente o, in caso di pluralità di
imprese consorziate assegnatarie di lavori,
quella indicata nell’atto di assegnazione dei
lavori come affidataria, sempre che abbia
espressamente accettato tale individuazione
(periodo aggiunto dall'art 58 del D.lgs
106/09) |
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i-bis) impresa
esecutrice: impresa
che esegue un’opera o parte di essa impegnando
proprie risorse umane e materiali (punto
aggiunto dall'art 58 del D.lgs 106/09) |
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l) idoneita'
tecnico-professionale: possesso
di capacita' organizzative, nonche' disponibilita' di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla
realizzazione dell'opera. ai
lavori da realizzare. (punto
modificato dall'art 58 del D.lgs 106/09) |
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Art. 90. |
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Obblighi del committente o del responsabile dei lavori |
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1. Il committente o
il responsabile
dei lavori, nelle fasi di progettazione
dell’opera, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all’articolo
15., in particolare:
a) al
momento delle scelte architettoniche, tecniche
ed organizzative, onde pianificare i vari lavori
o fasi di lavoro che si svolgeranno
simultaneamente o successivamente;
b) all'atto
della previsione della durata di realizzazione
di questi vari lavori o fasi di lavoro.”;
(comma così sostituito dall'art 59 del D.lgs
106/09) |
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Comma prima della modifica: |
1. Il committente o
il responsabile
dei lavori, nella fase di progettazione
dell'opera, ed in particolare al momento delle
scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e
nell'organizzazione delle operazioni di cantiere,
si attiene ai principi e alle misure generali di
tutela di cui all'articolo
15. Al
fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei
lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere simultaneamente o successivamente tra
loro, il committente o il responsabile dei
lavori prevede nel progetto la durata di tali
lavori o fasi di lavoro. |
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1-bis. Per
i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1
avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile
del procedimento e al progettista. (comma
aggiunto dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
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2. Il
committente o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione dell'opera, valuta prende
in considerazione i
documenti di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b). (comma
modificato dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
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3. Nei
cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese esecutrici,
anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di
coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei
lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione, designa il coordinatore
per la progettazione. (comma
modificato dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
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4. Nel
caso di cui al comma 3 Nei
cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanea, il committente
o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei
lavori, designa
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo
98. (comma
modificato dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
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5. La
disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in
cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a
una o piu' imprese. |
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6. Il
committente o il responsabile dei lavori, qualora in
possesso dei requisiti di cui all'articolo
98, ha facolta' di svolgere le funzioni sia di
coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori. |
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7. Il
committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese
affidatarie, alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di
cantiere.(comma
modificato dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
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8. Il
committente o il responsabile dei lavori ha facolta' di
sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in
possesso dei requisiti di cui all'articolo
98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. |
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9. Il
committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa o
ad un lavoratore
autonomo:(comma
modificato dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
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a) verifica
l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa
affidataria delleimprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori
da affidare, con le modalita' di cui all'allegato
XVII. Nei
casi di cui al comma
11 Nei
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all’allegato
XI ,
il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e
dei lavoratori autonomi del
certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria e artigianato e del documento unico di regolarita'
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato
XVII.; (comma
modificato dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
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b) chiede
alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti. Nei
casi di cui al comma
11 Nei
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all’allegato
XI ,
il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese
del documento unico di regolarita' contributiva fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato; (comma
modificato dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
*articolo 16-bis, comma
10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185: 10.
In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo
18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma
5, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,le
stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio,
anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolarita' contributiva (DURC) dagli
istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti
i casi in cui e' richiesto dalla legge. |
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c) trasmette
all’amministrazione concedente, prima
dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività,
copia della notifica preliminare di cui all’articolo
99, il
documento unico di regolarità contributiva delle
imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 16- bis, comma 10,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione
attestante l’avvenuta verifica della ulteriore
documentazione di cui alle lettere a) e b). (punto sostituito
dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
|
punto prima della
modifica: |
c) trasmette
all'amministrazione competente, prima
dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attivita',
il nominativo delle imprese esecutrici dei
lavori unitamente alla documentazione di cui
alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al
periodo che precede sussiste anche in caso di
lavori eseguiti in economia mediante affidamento
delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi,
ovvero di lavori realizzati direttamente con
proprio personale dipendente senza ricorso
all'appalto. In assenza del documento unico di
regolarita' contributiva, anche in caso di
variazione dell'impresa esecutrice dei lavori,
l'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa. |
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10. In
assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo
100 o del
fascicolo di cui all'articolo
91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in
assenza di notifica di cui all'articolo
99, quando previstaoppure
in assenza del documento unico di regolarità contributiva
delle imprese o dei lavoratori autonomi, e' sospesa
l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza
comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. (comma
modificato dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
|
11. In
caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma
3 non si
applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si
applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo
92, comma 2. |
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Art. 91. |
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Obblighi del coordinatore
per la progettazione |
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1.
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione: |
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a)
redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente
specificati nell'allegato
XV |
|
b) predispone un fascicolo adattato
alle caratteristiche dell’opera, i
cui contenuti sono definiti all'allegato
XVI, contenente
le informazioni utili ai fini della prevenzione e della
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo
conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il
fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a)* del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (comma
modificato dall'art 60 del D.lgs 106/09) |
*«Art.
3 (Definizioni degli interventi edilizi).(Legge
5 agosto 1978, n. 457, art. 31). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per: a)
«interventi di manutenzione ordinaria», gli
interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;». |
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2. Il
fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera. |
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Art. 92. |
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Obblighi del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori |
1.
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori: |
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a)
verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo
100 ove
previsto e
la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; (punto
cosi modificato dall'art 61 del D.lgs 106/09) |
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b)
verifica l'idoneita' del piano
operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo
100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo ove
previsto, adegua il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo
100 ove
previsto e
il fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;
(punto cosi modificato dall'art 61 del D.lgs 106/09) |
|
c)
organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita' nonche' la loro reciproca informazione; |
|
d)
verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra
le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra
i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere; |
|
e) segnala al committente e o al responsabile
dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli
94, 95 e 96 96
e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui
all'articolo
100 ove
previsto, e propone la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire
idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da'
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita'
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;
(punto cosi modificato dall'art 61 del D.lgs 106/09) |
|
f)
sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate. |
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2. Nei casi di cui all'articolo 90,
comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a
svolgere i compiti di cui al comma
1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e
predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b) , fermo
restando quanto previsto al secondo periodo della medesima
lettera b).
(comma cosi modificato dall'art 61 del D.lgs 106/09) |
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Art. 93 |
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Responsabilita' dei committenti e
dei responsabili
dei lavori |
1. Il
committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse
all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico
conferito al responsabile dei lavori. In
ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei
lavori non esonera il committente dalle responsabilita'
connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di
cui agli articoli90, 92,
comma 1, lettera e), e 99.
(comma cosi modificato dall'art 61 del D.lgs 106/09) |
|
2. La
designazione del coordinatore
per la progettazione e delcoordinatore
per l'esecuzione dei
lavori, non esonera il
committente o il
responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse alla
verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 91,
comma 1, e 92,
comma 1, lettere
a), b), c) e d) lettere
a), b), c) d) ed e).
(comma cosi modificato dall'art 62 del D.lgs 106/09) |
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Art. 94. |
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Obblighi dei lavoratori
autonomi |
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1. I
lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita' nei
cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente
decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite
dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della
sicurezza. |
Sanzione:
arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800
euro |
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Art. 95. |
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Misure generali di tutela |
|
1. I
datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante
l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di
tutela di cui all'articolo
15 e curano,
ciascuno per la parte di competenza, in particolare: |
(art.15
misure generali di tutela) |
a)
il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrita'; |
|
b)
la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto
delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o
zone di spostamento o di circolazione; |
|
c)
le condizioni di movimentazione dei vari materiali; |
|
d)
la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio
e il controllo periodico degli
apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti
che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
(punto cosi modificato dall'art 63 del D.lgs 106/09) |
|
e)
la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e
di deposito dei vari materiali, in particolare quando si
tratta di materie e di sostanze pericolose; |
|
f)
l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere,
della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro
o fasi di lavoro; |
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g)
la cooperazione e
il coordinamento tra
datori di lavoro e lavoratori autonomi; (punto
cosi modificato dall'art 63 del D.lgs 106/09) |
|
h)
le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo,
all'interno o in prossimita' del cantiere. |
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Art. 96. |
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Obblighi dei datori
di lavoro, dei dirigenti e
dei preposti |
1. I
datori di lavoro delle imprese
affidatarie e
delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una
unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: |
|
a)
adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato
XIII; |
|
b)
predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con
modalita' chiaramente visibili e individuabili; |
|
c)
curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; |
|
d)
curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e
la loro salute; |
|
e)
curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi,
previo, se del caso, coordinamento con il committente o
il responsabile
dei lavori; |
|
f)
curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente; |
|
g)
redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo
89, comma 1, lettera h). |
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1-bis. La
previsione di cui al comma 1, lettera g), non si
applica alle mere forniture di materiali o
attrezzature. In tali casi trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui all’articolo
26. (comma
aggiunto dall'art 64 del D.lgs 106/09) |
|
per le mere
forniture di materiali o attrezzature non si
deve redigere il POS, bisogna però valutare il
rischio interferenze (DUVRI) |
|
2. L'accettazione
da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo
100, nonché la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cuiall'articolo
17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi
1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29,
comma 3.
(comma sostituito dall'art 64 del D.lgs
106/09)64 del D.lgs 106/09) |
|
Articolo prima della
modifica: |
2.
L'accettazione da parte di ciascun datore di
lavoro delle imprese esecutrici del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100 e
la redazione delpiano
operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo
17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma
1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1,
lettera b), e 3. |
|
|
|
Art. 97. |
|
Obblighi del datore di
lavoro dell'impresa
affidataria |
1. Il datore di lavoro dell'impresa
affidataria vigila
sulla verifica
le condizioni di sicurezza
dei lavori affidati e
sull'applicazione e
l’applicazionedelle disposizioni e delle prescrizioni
del piano di sicurezza e coordinamento. (comma
modificato
dall'art 65 del D.lgs 106/09) |
|
2.
Gli obblighi derivanti dall'articolo
26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96,
comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro
dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita'
tecnico professionale si fa riferimento alle modalita' di
cui all'allegato
XVII. |
|
3.
Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: |
|
a)
coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; |
|
b)
verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS)
delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore
per l'esecuzione. |
|
3-bis. In
relazione ai lavori affidati in subappalto, ove
gli apprestamenti, gli impianti e le altre
attività di cui al punto 4 dell’allegato
XV siano
effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa
affidataria corrisponde ad esse senza alcun
ribasso i relativi oneri della sicurezza. |
|
|
3-ter) Per
lo svolgimento delle attività di cui al presente
articolo, il datore di lavoro dell’impresa
affidataria, i dirigenti e i preposti devono
essere in possesso di adeguata formazione. (commi
aggiunti dall'art i aggiunti dall'art 65 del
D.lgs 106/09) |
|
|
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Art. 98. |
|
Requisiti professionali
del coordinatore
per la progettazione del coordinatore
per l'esecuzione dei
lavori |
1. Il
coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di
uno dei
seguenti requisiti: |
|
a) laurea
magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da
LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo
2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea
specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S
a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in
data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 in
data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001,
ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonche' attestazione,
da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno; (punto
cosi modificato dall'art 66 del D.lgs 106/09) |
|
b) laurea
conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di
cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007,
ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato
decreto ministeriale in data 4 agosto 2000 decreto
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19
ottobre 2000, nonche' attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento
di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per
almeno due anni; (punto
cosi modificato dall'art 66 del D.lgs 106/09) |
|
c) diploma
di geometra o perito industriale o perito agrario o
agrotecnico, nonche' attestazione, da parte di datori di
lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di
attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno tre anni. |
|
2. I
soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in
possesso di attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di
sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture
tecniche operanti nel settore della prevenzione e della
formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina
sociale, dai
rispettivi ordini o collegi professionali dagli
ordini o collegi professionali, dalle
universita', dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo
restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato
XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel
rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi
avviati prima della data di entrata in vigore del presente
decreto. (punto
cosi modificato dall'art 66 del D.lgs 106/09) |
|
3. I
contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di cui al
comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato
XIV. |
|
4. L'attestato
di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non piu'
in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di
sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in
qualita' di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico
servizio e per coloro che producano un certificato
universitario attestante il superamento di un esame relativo
ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui
programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato
XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento universitario con
i medesimi contenuti minimi i
cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano
conformi all’allegato
XIV .
L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro
che sono in possesso della laurea magistrale LM-26. (punto
cosi modificato dall'art 66 del D.lgs 106/09) |
|
5. Le
spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2
sono a totale carico dei partecipanti. |
|
6. Le
regioni determinano la misura degli oneri per il
funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti. |
|
|
|
Art. 99. |
|
Notifica preliminare |
|
1. Il committente o
il responsabile
dei lavori, prima
dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita'
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti la notifica preliminare
elaborata conformemente all'allegato
XII, nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti
casi: |
ALLEGATO XII
Contenuto della notifica preliminare di cui
all'articolo 99
1. Data
della comunicazione.
2. Indirizzo
del cantiere.
3. Committente
(i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e
indirizzo (i)).
4. Natura
dell'opera.
5. Responsabile
(i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice
fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore
(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute
durante la progettazione dell'opera
(nome (i), cognome (i), codice fiscale e
indirizzo (i)).
7. Coordinatore
(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute
durante la realizzazione dell'opera
(nome (i), cognome (i), codice fiscale e
indirizzo (i)).
8. Data
presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata
presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero
massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero
previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul
cantiere.
12. Identificazione,
codice fiscale o partita IVA, delle imprese già
selezionate.
13. Ammontare
complessivo presunto dei lavori (€). |
|
a)
cantieri di cui all'articolo
90, comma 3; |
b)
cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a)
per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; |
c)
cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita'
presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. |
2. Copia
della notifica deve essere affissa in maniera visibile
presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente. |
3. Gli
organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni
in attuazione dell'articolo
51 possono
chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari
presso gli organi di vigilanza. |
|
|
Art. 100. |
|
Piano
di sicurezza e di coordinamento |
|
1. Il
piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui
all'allegato
XI, nonche' la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato
XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e'
corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli
aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria
sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarita'
dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I
contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e
l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono
definiti all'allegato
XV. |
|
2. Il
piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del
contratto di appalto. |
|
3. I
datori di lavoro delle imprese
esecutrici e
i lavoratori
autonomi sono
tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma
1 e nel piano
operativo di sicurezza. |
Sanzione:
arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a
1.600 euro |
|
4. I
datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a
disposizione deirappresentanti
per la sicurezza copia
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza almeno
dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. |
|
5. L'impresa
che si aggiudica i lavori ha facolta' di presentare alcoordinatore
per l'esecuzione proposte
di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,
ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso
le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti. |
|
6. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai
lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti
misure di salvataggio o
per garantire la continuità in condizioni di emergenza
nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione
quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.(comma
cosi modificato dall'art 67 del D.lgs 106/09) |
|
|
D-lgs 12 aprile n.163: Codice dei contratti
pubblici. |
|
|
|
Art. 101. |
|
Obblighi di trasmissione |
|
1. Il committente o
il responsabile
dei lavori trasmette
il piano
di sicurezza e di coordinamento a
tutte le imprese invitate a presentare offerte per
l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera
pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione
del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. |
|
2. Prima
dell'inizio dei lavori l'impresa
affidataria trasmette
il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi. |
|
3. Prima
dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della
congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore
per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito
positivo delle suddette verifiche che sono effettuate
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta
ricezione. |
|
|
|
Art. 102. |
|
Consultazione dei rappresentanti
per la sicurezza |
|
1. Prima
dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo
100 e delle
modifiche significative apportate allo stesso, il datore di
lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta'
di formulare proposte al riguardo. |
|
|
|
Art. 103. Abrogato dall'art
68 del D.lgs 106/09 |
|
Modalita' di previsione
dei livelli di emissione sonora |
|
1. L'emissione
sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo'
essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a
livelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni la cui validita' e' riconosciuta dalla
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo
6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto
riferimento. (articolo
abrogato dall'art 68 del D.lgs 106/09) |
L'articolo è stato integrato nel comma 5bis
dell'art. 190 -
in pratica non cambia niente, solo che la
facoltà di avvalersi di banche dati esterne è
stata ampliata a tutte le attività. |
|
|
|
Art. 104. |
|
Modalita' attuative di particolari obblighi |
|
1. Nei
cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai
duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto
dall'articolo
102costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di
cui all'articolo
35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. |
|
2. Nei
cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai
200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo
41, la visita del medico
competente agli
ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche
analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso medico
competente e gestiti dalle stesse imprese, e' sostituita o
integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di
piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la
loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
Il medico competente visita almeno una volta all'anno
l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attivita' i
lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. |
|
3. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo
37, i criteri e i contenuti per la formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti
dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di
categoria. |
Art. 37.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti |
4. I datori
di lavoro, quando e' previsto nei contratti di
affidamento dei lavori che il committente o il responsabile
dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da
quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).* |
articolo 18, comma 1, lettera b).
Art. 18. Obblighi
del datore di lavoro e del dirigenteComma 1. Il
datore di lavoro, che esercita le attivita' di
cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attivita'
secondo le attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono: lettera
b)designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza; |
|
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|
|