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DIREZIONE LAVORI
IL DIRETTORE DEI LAVORI – RUOLO E RESPONSABILITA
La figura giuridica del Direttore dei Lavori
compare per la prima volta nel R.D. del
25.05.1895 riguardante il “Regolamento per la direzione, la contabilità
e la collaudazione dei lavori
dello Stato”; l’art. 3 di questo R.D. dice che rientrano nelle
responsabilità del Direttore dei Lavori
pubblici “l’accettazione dei materiali” e la verifica “della buona e
puntuale esecuzione dei lavori in
conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell’Ingegnere capo”;
l’art. 6 dice invece
semplicemente che è l’Ingegnere capo a designare il Direttore dei lavori
NORMATIVE
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Nuove
responsabilità per progettista e direttore dei lavori
Il D.Lgs. 81/2008, pur ricalcando fedelmente l'impianto normativo
preesistente (D.Lgs. 494/1996 e D.P.R. 222/2003), ha introdotto
alcune modifiche significative.
Tra queste segnaliamo la definizione di "Responsabile dei Lavori",
precedentemente fornita dall'art. 2 comma 1 lett. c) del D.Lgs.
494/1996 ed attualmente contenuta nell'art. 89 comma 1 lett. c) del
D.Lgs. 81/2008.
Tale modifica, all'apparenza poco significativa, comporta, in
realtà, un considerevole aumento di responsabilità per progettista e
direttore dei lavori nell'ambito della realizzazione di opere
private.
Il Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. 494/1996, è un
soggetto "che può
essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o
della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera".
Il Responsabile dei Lavori, dunque, è una figura che il committente
(a sua discrezione) può nominare e a cui può delegare gli obblighi
definiti dal D.Lgs. 494/1996.
Con l'entrata in vigore delle nuove norme, il Responsabile dei
Lavori diviene "soggetto
incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale
soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione
dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell'opera".
Il progettista e il direttore dei lavori di opere private, cioè,
vengono investiti per legge del ruolo di responsabile dei lavori
rispettivamente in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e,
pertanto, dovranno farsi carico anche degli ulteriori compiti
specifici.
Il progettista, ad esempio, dovrà prevedere, obbligatoriamente, nel
progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere simultaneamente o successivamente tra loro (art. 90 comma
1, secondo periodo); in caso contrario potrebbe essere sanzionato
con l'arresto da tre a sei mesi o con un'ammenda da 2.500 a 10.000
euro [art. 157 comma 1 lett. a)].
Inoltre dovrà effettuare la verifica di idoneità
tecnico-professionale, la notifica preliminare (se necessaria), etc.
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DIREZIONE DEI LAVORI
LA
FIGURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI
Con una recente pronuncia in tema
di appalto la Corte di Cassazione ha puntualizzato le
obbligazioni poste a carico del direttore dei lavori,
differenziandole da quelle inerenti a diverse – ma
spesso confuse – figure professionali
Secondo la Corte è orientamento costante (cfr., da
ultimo, Cass. Sez. II n° 16361/07) che in tema di
responsabilità conseguente a vizi o difformità
dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto
del committente presta un’opera professionale in
esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di
risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria
attività in situazioni involgenti l’impiego di
particolari e peculiari competenze tecniche, deve
utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative
per assicurare, relativamente all’opera in corso di
realizzazione, il risultato che il committente
preponente si aspetta di conseguire, onde il suo
comportamento deve essere valutato non con riferimento
al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della
“diligentia quam” in concreto.
Rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore
dei lavori:
- l’accertamento delle conformità sia
della progressiva realizzazione dell’opera
al progetto, sia delle modalità
dell’esecuzione di essa al capitolato e/o
alle regole della tecnica;
- l’adozione di tutti i necessari
accorgimenti tecnici volti a garantire la
realizzazione dell’opera, e la segnalazione
all’appaltatore tutte le situazioni anomale
e gli inconvenienti che si verificano in
corso d’opera.
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Il direttore dei lavori non si sottrae pertanto a
responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le
opportune disposizioni al riguardo, nonché di
controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore,
di riferirne al committente.
In particolare l’attività del direttore dei lavori
per conto del committente si concreta nell’alta
sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la
presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il
compimento di operazioni di natura elementare, comporta
il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue
varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di
verificare, attraverso periodiche visite e contatti
diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi
in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state
osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei
materiali impiegati.
La sorveglianza sull’esecuzione di lavori elementari
sul cantiere è affidata invece ad altra figura
professionale, come il direttore di cantiere,
responsabile della gestione giornaliera del cantiere di
lavoro e dell’esecuzione dell’opera.
Il direttore dei lavori, che è l’unica persona che
può accedere sul cantiere senza la presenza o
l’autorizzazione di alcuno, ha la direzione e l’alta
sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero
necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la
regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei
lavori stessi, senza incontrare altri tecnici
dell’appaltatore, quali il direttore del cantiere o il
direttore tecnico dell’impresa, figure diverse dal
direttore dei lavori, che hanno la responsabilità della
rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza
delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della
qualità dei materiali impiegati, della sicurezza del
cantiere.
Il direttore dei lavori può recarsi sul cantiere
soltanto in qualche occasione, dovendosi limitare a
valutare la rispondenza dell’opera al progetto
approvato, ed è facultato a servirsi anche di suoi
collaboratori con compiti specifici, dovendo garantire
soltanto il risultato di una regolare realizzazione
dell’opera.
(Cass. n.10728/08)
Direttore dei lavori
Con sentenza 14 luglio 2010 n. 27258, la
Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha ribadito che
la responsabilità penale del direttore dei lavori di un intervento
subordinato al regime del permesso di costruire è quella discendente
dall'art. 29 del testo unico edilizia, ovvero:
Sulla responsabilità
penale del direttore dei lavori
S. C. Cassazione III penale 1974/2002
La
Suprema Corte di Cassazione III sez. penale, con la
sentenza n. 1974 del 2002, del 22.10.2002, depositata il
17.12.2002,
( Pres. Toriello, rel. Squassoni, Pg. Di
Zenpo, Avv. Salvemini) interviene a chiarire,
ulteriormente, la disciplina prevista dalla L. 47/85, in
merito alla responsabilità penale del direttore dei
lavori, introducendo importanti elementi di riflessione
e di ricerca scientifica
Prima di entrare nel merito della predetta sentenza è
opportuno chiarire gli elementi caratterizzanti la
responsabilità penale del direttore dei lavori e la
tipologia di reato configurabile.
Prima dell’entrata in vigore della L. 47/85, quindi in
vigore della L.1150/42, la dottrina si chiedeva se i
reati edilizi fossero reati propri o reati comuni. Parte
della stessa li riteneva, dalla lettera dell’art. 41 e
31 della L.1150/42, reati propri cioè reati che possono
essere commessi solo da determinate persone, oppure da
chi si trova in una determinata situazione o rivesta una
determinata qualità. Altra parte, invece, li riteneva
reati a soggettività ristretta.
Dopo l’introduzione della L. 10/77, si è invece ritenuto
che i reati edilizi fossero comuni e non propri, visto
che gli artt. 1 e 17 della L.10/77, non fanno
riferimento a particolari soggetti.
Questa premessa appare opportuna al fine di identificare
in merito a quale tipologia di reati la S.C., con la
predetta sentenza, si è espressa in modo così chiaro per
gli operatori del diritto e per gli addetti ai lavori
tutti.
La S.C., nella predetta sentenza, prima di tutto ritiene
essenziale chiarire quali siano i compiti e le connesse
responsabilità penali del direttore dei lavori,
definendolo “ professionista abilitato, incaricato
dall’appaltatore o dal committente, che sovrintende alle
opere, assumendo la responsabilità tecnica della loro
esecuzione”.
Ai fini di una lettura ed analisi della pronuncia sopra
richiamata, appare opportuno menzionare, per intero,
l’art. 6 c.1. della L. 47/85 che stabilisce, “il
titolare della concessione, il committente, sono
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme
contenute nel presente capo, della conformità delle
opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di
piano nonché – unitamente al direttore dei lavori – a
quelle della concessione ad edificare e alle modalità
esecutive contenute nella medesima”
Da ciò deriva che il direttore dei lavori è tra i
soggetti tenuti all’osservanza della conformità della
edificazione alla concessione ed alle modalità esecutive
stabilite nella medesima pertanto, secondo la Suprema
Corte, il compito di controllo di tale soggetto, la cui
violazione è sanzionata dall’art. 20 della L. 47/85, è
limitato all’accertamento di un valido provvedimento
concessorio ed al suo rispetto.
Quest’ultima affermazione della S.C. contenuta nella
sentenza 1974/2002 è sicuramente di enorme importanza
poiché afferma come il direttore dei lavori debba
verificare la validità del provvedimento concessorio,
ovvero la potenzialità per il provvedimento stesso di
esplicare, secondo legge, gli effetti ivi previsti,
rilevando in tutte le ipotesi di non validità una (co)
responsabilità penale diretta.
Da ultimo, il direttore dei lavori deve verificarne il
rispetto da parte degli altri soggetti comunque
interessati dall’efficacia del provvedimento. A questo
proposito potrebbe apparire logico e scientificamente
sostenibile, affermare che il direttore dei lavori è
parte, ai fini della validità del provvedimento
concessorio, con gli altri soggetti tra cui anche la
P.A. Non solo, in merito all’obbligo del controllo o di
garanzia del direttore dei lavori, degli effetti del
provvedimento concessorio, compito questo derivante
dall’art. 6 della l. 47/85, ai fini della
configurabilità del reato di cui all’art. 20 della L.
47/85 – edificazione senza concessione – è necessario
che si verta in regime concessorio e non autorizzatorio.
Pertanto si deve trattare di direzione di lavori
assentibili con concessione e non con autorizzazione,
laddove la figura dello stesso non è richiesta dalla
legge, salvo il disposto dall’art. 2 della L. 1086/1971.
Non solo la S.C. continua affermando che, in tutti i
casi, per “ giungere alla conclusione che l’imputato sia
responsabile del reato di edificazione senza concessione
occorre dimostrare un suo effettivo contributo causale,
di natura morale, alla commissione dell’illecito
materialmente posto in essere da altra persona.”
Ora,questa affermazione illuminante per la dottrina, in
merito alla responsabilità penale nei reati edilizi,
introduce il limpido principio in base al quale il
giudice di merito deve accertare, per tutti i soggetti
previsti dall’art. 6, un effettivo contributo causale,
di natura morale, alla commissione dell’illecito,
penalmente perseguibile, materialmente posto in essere
da altra persona.
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