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Manuale del Direttore Dei Lavori  
 
 

LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI EX ART. 1669 C.C.

Secondo la dottrina maggioritaria, la responsabilità del direttore dei lavori ex art. 1669 sarebbe di tipo contrattuale; anche la giurisprudenza aveva in un primo tempo mostrato questo orientamento, sostenendo che il direttore dei lavori risponde verso il committente secondo la disciplina delle professioni intellettuali: pertanto, le responsabilità di appaltatore e direttore dei lavori non sarebbero solidali, bensì alternative l’una all’altra, senza possibilità di regresso. Nella giurisprudenza di merito, emblematica è la sentenza pronunciata da App. Milano, 21 maggio 1974, che riprende i principi espressi dalla Cassazione negli anni precedenti riguardo al progettista, estendendoli anche al direttore dei lavori: “con specifico riferimento alla responsabilità del progettista si è dalla S.C. statuito che questi verso il committente risponde in base ai principi relativi alla disciplina delle professioni intellettuali (Cass. 10 maggio 1961, n. 1112). L’appaltatore ed il progettista rispondono dunque verso il committente sulla base di un diverso titolo; da ciò si fa derivare il principio che le due responsabilità non debbono ritenersi solidali (Cass. 27 marzo 1965, n. 1520). Esse e le relative azioni stanno quindi in concorso non cumulativo, né graduale, ma alternativo; il committente può rivolgersi per l’intero danno contro il solo appaltatore o contro il solo progettista, a sua scelta; una volta soddisfatto per l’intero da uno dei due, nulla può pretendere dall’altro; soddisfatto da uno solo in parte, può agire contro l’altro per la differenza. A sua volta, chi abbia soddisfatto il committente non ha regresso verso l’altro debitore, perché nei rapporti fra i due debitori non si possono estendere analogicamente le regole proprie delle obbligazioni solidali (Cass. 6 settembre 1968, n. 2887). Allo stesso modo, si atteggia il concorso tra la responsabilità del direttore dei lavori e quella dell’appaltatore, perché anche in questa ipotesi la responsabilità dell’appaltatore, derivando dalla violazione di un contratto di appalto, è alternativamente concorrente e non solidale rispetto a quella che può ascriversi o al direttore dei lavori, derivante dalla violazione di un contratto di prestazione d’opera professionale”. Sostengono la responsabilità alternativa anche Cass. 16 maggio 1973, n. 1388; App. Firenze, 15 aprile 1966; App. Roma, 27 maggio 1964; Trib. Perugia, 16 ottobre 1964.

Successivamente, tuttavia, è prevalsa la tesi secondo cui l’art. 1669 configurerebbe unaresponsabilità extracontrattuale e la giurisprudenza ha esteso la sua applicabilità anche al professionista intellettuale incaricato della direzione dei lavori, il quale risponderà in solido con l’appaltatore ed altri soggetti eventualmente responsabili. Si veda la recenteCass. 14 ottobre 2004, n. 20294, per la quale, in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori (ovvero del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. I soggetti chiamati a rispondere in virtù dell’art. 1669 sono precisati da Cass. 30 maggio 2003, n. 8811, secondo cui la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell’edificio, che in quella di direzione dell’esecuzione dell’opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile. Per Cass. 10 settembre 2002, n. 13158 può essere responsabile ex art. 1669 perfino lo stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell’immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l’esecuzione dell’opera, sì da rendere l’appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini; il presupposto della responsabilità risiede quindi, e in ogni caso, nella partecipazione alla costruzione dell’immobile in posizione di “autonomia decisionale”, in difetto della quale lo stesso appaltatore sfugge a tale forma di responsabilità (nella specie, la S.C. ha escluso che potesse assumere la responsabilità sancita dall’art. 1669 c.c. il fornitore dei materiali utilizzati, non implicando tale prestazione, che si esaurisce nella consegna dei prodotti richiesti, alcuna partecipazione, nemmeno indiretta, alla costruzione dell’immobile). Sul tema della responsabilità solidale si è pronunciata ancheCass. 22 agosto 2002, n. 12367, secondo cui i coautori di un illecito aquiliano rispondono in solido nei confronti del danneggiato, quand’anche le rispettive condotte siano state tra loro indipendenti, a condizione che esse abbiano concorso in modo efficiente alla produzione dell’evento (il principio è stato affermato dalla S.C. in tema di appalto, con riferimento ai danni risentiti dal committente in conseguenza dei concorrenti inadempimenti, ancorché relativi a contratti differenti, dell’appaltatore e del progettista-direttore dei lavori). Dello stesso avviso è Cass. 28 novembre 2001, n. 15124: secondo i principi generali in materia d’illecito, contrattuale od extracontrattuale che sia, ove un unico evento dannoso sia imputabile a più soggetti, è sufficiente, al fine di ritenere la solidale responsabilità di tutti nell’obbligo risarcitorio, che le azioni e/o le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, ond’è che, stante l’autonomia dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera, questi è, comunque, tenuto ad agire nel rispetto delle regole dell’arte sua e, pertanto, è responsabile del danno cagionato al committente pur ove soggetto ad un’ordinaria ingerenza da parte di questi e/o del direttore dei lavori dallo stesso nominato; allorché, infatti, il danno derivi da carenze o vizi imputabili al progetto fornito dal committente e/o alla direzione dei lavori da parte del preposto del committente, la responsabilità relativa ed il conseguente obbligo risarcitorio incombono ciò non di meno anche sull’appaltatore quando questi, accortosi del vizio, non lo abbia denunziato tempestivamente al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero quando non abbia rilevato i vizi, pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecniche da lui esigibili nel caso concreto; denunzia e dissenso che, tuttavia, non lo esimono dalla responsabilità quando la palese eventualità del danno avrebbe dovuto indurlo ad astenersi in ogni caso dall’esecuzione dell’opera o della parte di essa riscontrate foriere della situazione di pericolo. Cass. 11 agosto 2000, n. 10719 precisa che la responsabilità ex art. 1669 esula dai limiti del rapporto contrattuale corso tra le parti, per assumere la configurazione propria della responsabilità da fatto illecito; accertare se sussista o meno nesso causale è, poi, questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito. Conformi all’orientamento maggioritario sono anche: Cass. 28 gennaio 2000, n. 972 (qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi sono solidalmente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità); Cass. 07 gennaio 2000, n. 81; Cass. 26 aprile 1993, n. 4900; Cass. 29 gennaio 1985, n. 488, per la quale sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se l’unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente – al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo di risarcimento – che le azioni od omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che costituiscano distinti ed autonomi fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse (nella specie, è stata ritenuta solidale la responsabilità, per il danno risentito da una cooperativa edilizia, del direttore dei lavori e dell’impresa appaltatrice per inadempienza ai rispettivi contratti, avendo l’impresa proceduto alla costruzione di un muro con materiali inidonei e con modalità non conformi alle regole tecniche). Risolve una questione di carattere processuale Cass. 27 aprile 1989, n. 1948, secondo cui la deduzione di una responsabilità del progettista e/o del direttore dei lavori, esclusiva o concorrente con quella dell’appaltatore convenuto in giudizio per rispondere, ai sensi dell’art. 1669 c.c., dell’esistenza di gravi difetti costruttivi, non dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario di carattere sostanziale (che impone di integrare il contraddittorio), bensì può comportare, configurandosi una comunanza di causa, la chiamata del progettista e/o del direttore dei lavori per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c., e così ad un litisconsorzio necessario di carattere processuale (di cui va assicurato il rispetto nelle successive fasi del giudizio), senza che il mancato uso del potere di ordinare l’intervento del terzo possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice d’appello (che non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ostandovi il disposto dell’art. 354 c.p.c.) od, a fortiori, in sede di legittimità. Sullo stesso punto vi è anche una pronuncia di App. Cagliari, 22 aprile 1993, per cui la deduzione di una responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669, concorrente con quella del progettista e del direttore dei lavori, non configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario di carattere sostanziale (che impone di integrare il contraddittorio), poiché la decisione può essere utilmente pronunciata nei confronti solo di alcuni di tali soggetti, rimanendo impregiudicata la possibilità di accertare in altro giudizio la concorrente responsabilità degli altri.

Conforme all’orientamento maggioritario della Cassazione è la più recente giurisprudenza di merito. Per Trib. Pescara, 13 settembre 1999, la natura extracontrattuale della responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c. a carico del committente della costruzione comporta che in essa possa concorrere solidalmente il direttore dei lavori, nel caso in cui il danno subito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti relativi a contratti differenti (appalto e opera professionale) che vincolano entrambi i soggetti a rispondere a titolo di garanzia dei gravi vizi e difetti dell’opera edilizia. In senso conforme si sono pronunciati: App. Lecce-Taranto, 10 giugno 1997; Trib. Roma, 17 novembre 1993; A. Cagliari, 22 aprile 1993 (la disciplina dell’art. 1669 c.c. si applica non solo nei confronti dell’appaltatore ma anche nei riguardi del progettista e/o direttore dei lavori, poiché la relativa responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale intercorso tra le parti per assumere la configurazione propria della responsabilità per fatto illecito); App. Perugia, 12 marzo 1991 (non sono cause di esonero della responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c. né la natura del terreno, né le manchevolezze del progetto, salvo che l’esecuzione fosse ordinata all’imprenditore nonostante i suoi contrari rilievi, né la responsabilità del direttore dei lavori, che si aggiunge eventualmente a quella del primo).

A questo punto, constatato che per la giurisprudenza anche il direttore dei lavori può rispondere a norma dell’art. 1669, emerge la necessità di identificare quali compitispettino al soggetto potenzialmente responsabile nel corso dell’esecuzione dell’opera, nonché quale sia il grado di diligenza richiesta.

L’obbligazione del direttore dei lavori, a differenza di quella del progettista, è qualificata tradizionalmente dalla giurisprudenza come un’obbligazione di mezzi (Cass. 22 marzo 1995, n. 3624; Cass. 21 ottobre 1991, n. 11116); ciò non esclude tuttavia che gli obblighi del direttore possano essere in realtà molto gravosi, fino a far venire meno le differenze rispetto ad una tipica obbligazione di risultato. La responsabilità solidale rappresenta infatti la scelta più logica nel caso di un illecito extracontrattuale e l’affermazione di una responsabilità solidale tra soggetti obbligati a diverso titolo comporta una parificazione, seppur sanabile con meccanismi di rivalsa, fra coloro che dovrebbero essere tenuti ad obbligazioni di mezzi (il direttore dei lavori) e gli altri soggetti tenuti invece ad obbligazioni di risultato (progettista ed appaltatore). In particolare, Cass. 28 novembre 2001, n. 15124 ritiene che, costituendo l’art. 1669 un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale - specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione - non assume alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2230 ss. e resta ininfluente anche la natura dell’obbligazione, di risultato o di mezzi che sia, assunta dal professionista nei confronti del cliente committente dell’opera conferita in appalto.

La giurisprudenza più risalente nel tempo sostiene che il direttore dei lavori è tenuto all’alta sorveglianza dei lavori e alla verifica della rispondenza dell’opera al progetto, senza tuttavia che egli debba intervenire nell’esecuzione dell’opera. Il direttore deve eseguire i suoi compiti attraverso l’emanazione di disposizioni e di ordini al costruttore, controllando inoltre l’avvenuta esecuzione degli ordini stessi. Il controllo, che deve essere svolto con interventi periodici (non necessariamente continui), non comprende le operazioni più semplici compiute nel cantiere, la cui corretta esecuzione rientra nella sfera di responsabilità del materiale esecutore. E’ opportuno quindi distinguere tra il direttore dei lavori per conto del committente e quello che invece agisce come dipendente dell’appaltatore: al secondo spetta la sorveglianza sulle ordinarie operazioni di cantiere. I difetti dell’opera possono essere imputabili al direttore dei lavori solo quando derivino direttamente dall’inosservanza del dovere di sorveglianza; non gli sono invece addebitabili i vizi provocati dalle attività per le quali non è ragionevole aspettarsi un suo intervento. In questo senso si sono espresse: Cass. 9 maggio 1980, n. 3051; Cass. 29 marzo 1979, n. 1818 (la quale esonera il direttore dei lavori dal dover controllare la qualità del conglobamento cementizio adoperato dall’appaltatore); Cass. 28 ottobre 1976, n. 3965; Cass. 16 ottobre 1976, n. 3541; Cass. 7 febbraio 1975, n. 475; Cass. 12 luglio 1965, n. 1456 (secondo cui il direttore dei lavori è responsabile per la mancata esecuzione degli ordini impartiti, salvo che il tutto sia avvenuto al di fuori della sua sfera di sorveglianza); Cass. 4 luglio 1962, n. 1705. Per la giurisprudenza di merito, si vedano: Trib. Oristano, 28 giugno 1988 (che afferma la responsabilità del direttore quando le difformità derivano da omissioni del dovere di sorveglianza); App. Torino, 21 marzo 1959. Un orientamento giurisprudenziale più recente ha delineato compiti specifici in capo al direttore dei lavori. Cass. 27 aprile 1993, n. 4921 impone al direttore dei lavori di richiedere la verifica tecnica dei luoghi qualora i rilievi sul suolo appaiano inadeguati, con lo sconfinamento in un’area che appartiene tradizionalmente alla competenza dell’appaltatore (si veda Cass. 29 gennaio 2002, n. 1154); secondo l’indirizzo tradizionale si è pronunciata invece Cass. 7 novembre 2000, n. 11783, escludendo la responsabilità del direttore in tali casi. Il direttore dei lavori deve inoltre rilevare le inesattezze del progetto e dell’esecuzione, verificando materialmente l’esito delle sue indicazioni e segnalando tempestivamente al committente le ulteriori inadempienze da parte dell’appaltatore (Cass. 29 agosto 2000, n. 11359; in senso conforme, Cass. 30 maggio 2000, n. 7180). Il direttore non deve autorizzare l’uso di materiali deteriori rispetto a quanto previsto nel capitolato, poiché ha il potere di rappresentare il committente limitatamente alla sfera strettamente tecnica e non di autorizzare variazioni dell’opera. Una certa giurisprudenza di merito  (App. Venezia, 24 dicembre 1996) ha esteso gli obblighi del direttore dei lavori al punto di affermare che, indipendentemente da ogni eventuale responsabilità come progettista, egli sarebbe tenuto ad una obbligazione di mezzi consistente nel compimento di tutte le attività necessarie ad evitare il prodursi di effetti dannosi. In base a tale impostazione, il verificarsi di un danno comporta sempre responsabilità del direttore dei lavori, se era per lui possibile evitare il danno stesso: non si può fare a meno di notare come tale regime di responsabilità sia sicuramente in contrasto con quello tradizionalmente ipotizzato per le obbligazioni di mezzi. Ciò implica che il direttore dei lavori deve controllare molto più assiduamente l’esecuzione, fornendo - insieme al materiale esecutore dell’opera - un apporto non valutabile secondo il tradizionale criterio dell’alta sorveglianza.

Per quanto riguarda la diligenza da utilizzarsi nell’adempiere l’obbligazione, di recente la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il comportamento del direttore dei lavori deve essere valutato non con riferimento al normale grado di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto, rapportando la condotta effettivamente tenuta alla natura ed alla specie dell’incarico professionale assunto nonché delle concrete circostanze nelle quali la prestazione è stata svolta (Cass. 28 novembre 2001, n. 15124; Corte dei Conti, 18 settembre 2001 e Cass. 29 agosto 2000, n. 11359). Infatti,Cass. 28 novembre 2001, n. 15124 sostiene che, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, sebbene presti un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati, poiché è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; costituisce, pertanto, obbligazione del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica; conseguentemente non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.

Va infine precisato un ultimo punto: non è infatti ben chiaro se anche per il professionista valgano le presunzioni di colpa che l’art. 1669 pone a carico dell’appaltatore; seguendo la tesi della responsabilità extracontrattuale e quindi solidale, si dovrebbe propendere per la risposata affermativa. Si è pronunciato in questo senso Trib. Perugia, 9 gennaio 1996, secondo cui, in caso di rovina di edificio, la presunzione di responsabilità posta dalla legge a carico dell’appaltatore si estende anche al progettista ed al direttore dei lavori. Tuttavia, sembra essere di diverso Cass. 28 gennaio 2000, n. 972, la quale sottolinea invece la necessità che il giudice di merito motivi congruamente sulle inadempienze del direttore dei lavori, lasciando intendere quindi che siano necessarie precise prove in proposito: tale sentenza non è tuttavia chiara riguardo al titolo della responsabilità posto alla base della domanda. Pare invece evidenziare un atteggiamento ben preciso riguardo all’onere della prova Trib. Roma, 20 luglio 2000, che richiede al committente, il quale voglia citare ex art. 1669 il direttore dei lavori, la dimostrazione del nesso causale tra le inadempienze di quest’ultimo e l’insorgenza del vizio.