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Professione
Responsabilità progettista e direttore lavori per
vizi dell'opera
28/09/2005
Con sentenza n. 15781 del 28 luglio 2005 le SS.UU.
della Cassazione civile hanno affermato
l’inapplicabilità delle eccezioni di decadenza e la
prescrizione dell'azione di garanzia alle
prestazioni d'opera del progettista e del direttore
dei lavori.
Il Collegio ha argomentato la sua decisione
sostenendo che le disposizioni di cui all'art. 2226
Cod. civ. in tema di decadenza e prescrizione
dell'azione di garanzia non sono applicabili alla
prestazione d'opera intellettuale, in particolare
alla prestazione del professionista che abbia
assunto l'obbligazione della redazione di un
progetto di ingegneria o della direzione dei lavori,
ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando
nella propria persona i ruoli di progettista e di
direttore dei lavori.
Conseguentemente i vizi dell'opera potranno essere
denunziati dal committente anche dopo gli otto
giorni dalla scoperta e l'azione di garanzia
esercitata anche oltre il termine di un anno dalla
consegna dell'opera.
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