- Dopo oltre tre mesi
dall’approvazione in
Consiglio dei Ministri,
è approdato in Gazzetta
Ufficiale il
Dpr n. 59 del 2 aprile
2009 recante il
Regolamento che
definisce le metodologie
di calcolo e i requisiti
minimi per la
prestazione energetica
degli edifici e degli
impianti termici. Si
tratta del Regolamento
che attua l’articolo 4,
comma 1, lettere a) e
b), del Dlgs 192/2005,
concernente attuazione
della direttiva
2002/91/CE sul
rendimento energetico in
edilizia.
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contenuti del Dpr n. 59
del 2 aprile 2009.
Il Dpr 59/2009, che
entrerà in vigore il 25
giugno 2009, è uno dei
tre decreti attuativi
dei
Dlgs 192/2005 e
311/2006; manca
ancora, quindi, il DPR
in attuazione della
lettera c) dell’articolo
4 comma 1, del Dlgs.
192/2005 che fisserà i
criteri di
accreditamento degli
esperti e degli
organismi a cui affidare
la certificazione
energetica e il Decreto
interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture),
in attuazione
dell’articolo 6, comma 9
e dell’articolo 5, comma
1 del Dlgs. 192/2005.
che definirà le
procedure applicative
della certificazione
energetica degli edifici
e conterrà le Linee
guida nazionali .
Il 1° luglio 2009
entrerà in vigore
l’obbligo di dotare di
attestato di
certificazione
energetica le
singole unità
immobiliari, anche sotto
i 1000 mq, vendute o
affittate (sia esistenti
che di nuova
costruzione), come
previsto dall'art. 6
comma 1-bis del Dlgs
192/2005. Tuttavia, fino
all’entrata in vigore
delle Linee Guida
nazionali, l’attestato
di certificazione
energetica è sostituito
dall’ attestato di
qualificazione
energetica, redatto
dal direttore dei lavori
e presentato al Comune
di competenza
contestualmente alla
dichiarazione di fine
lavori.
Ricordiamo che la
legge 133/2008
ha
abolito l’obbligo di
allegare
l’attestato di
certificazione
energetica all’atto di
compravendita e di
locazione, obbligo
previsto dai commi 3 e 4
dell’articolo 6 del Dlgs
192/2005. Con lo stesso
articolo 35 sono stati
abrogati anche i commi 8
e 9 dell'articolo 15 del
Dlgs 192/2005,
concernenti le relative
sanzioni. È quindi
venuto meno l’obbligo di
allegare l’attestato di
certificazione
energetica agli atti di
compravendita,
ma non l’obbligo di
redigerlo,
previsto dall’art. 6 del
Dlgs 192/2005. Sulla
legge 133/2008 la
Commissione europea ha
avviato una procedura
d’infrazione nei
confronti dell’Italia
per il mancato rispetto
della direttiva
2002/91/CE .
I Dlgs 192/2005 e
311/2006, e le relative
disposizioni attuative,
si applicano solo alle
Regioni e Province
autonome che non abbiano
ancora adottato propri
provvedimenti in
applicazione della
direttiva 2002/91/CE.
Sono ancora sprovviste
di proprie leggi le
Regioni Veneto,
Abruzzo, Calabria,
Lazio, Molise, Sardegna
e Sicilia. Quelle
che invece hanno già
emanato proprie leggi
devono attuare un
graduale ravvicinamento
dei propri provvedimenti
con le norme statali.
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