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04/04/2013 - Le spese per l’acquisto e l’installazione di un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sono detraibili se
l’apparecchiatura è al servizio dell’immobile residenziale.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione22/E del
2 aprile, nella quale ha precisato che per beneficiare della detrazione fiscale
prevista per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir),
attualmente al 50% ma di regola al 36%, l’installazione dell’impianto
fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell’abitazione del
contribuente.
L’impianto deve essere utilizzato, quindi, per fini domestici, ad esempio per
l’illuminazione o l’alimentazione di apparecchi elettrici.
La Risoluzione esclude dunque la possibilità di fruire della detrazione quando
la cessione dell’energia prodotta in eccesso abbia fini
commerciali, come, ad esempio, nei casi in cui l’impianto non è posto
al servizio dell’abitazione oppure ha una potenza superiore ai 20 kw.
La nuova pronuncia dell’Agenzia conferma il parere espresso pochi giorni fa,
secondo cui l’installazione di pannelli fotovoltaici fino a 20 kW rientra tra
gli interventi di ristrutturazione e può quindi usufruire della detrazione del
50%, a patto però di rinunciare alle tariffe incentivanti del Quinto Conto
Energia, ed è cumulabile con lo scambio
sul posto (leggi
tutto).
Per accedere al beneficio fiscale il
contribuente deve conservare la documentazione che attesta l’acquisto e
l’installazione dell’impianto fotovoltaico; non è invece necessario documentare
l’entità del risparmio energetico relativo.
I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione
di imposta devono comunque
conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia.
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