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Nulla di nuovo sotto il sole in tema di contabilita' dei lavori. Il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 conferma, in pratica, tutte le indicazioni relative alla contabilita' dei lavori gia' previste dagli articoli 178-202 del previgente Regolamento n.207/2010.
Come e' possibile rilevare nel testo a fronte allegato alla presente l'articolo 13 del dm n. 49/2018 rubricato Attivita' di controllo amministrativo contabile, in pratica riproduce con le dovute modifiche ed integrazioni l'articolo 180 del previgente Regolamento n. 207/2010.
L'articolo 14 del dm n. 49/2018 rubricato I documenti contabili, riproduce tutte le disposizioni relative alla contabilita' dei lavori contenute negli articoli dal 181 al 198 lasciando inalterato l'elenco dei documenti contabili che viene confermato nel seguente:
giornale dei lavori;
libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
liste settimanali;
registro di contabilita';
sommario del registro di contabilita';
stati d'avanzamento dei lavori;
certificati per il pagamento delle rate di acconto.
In verita' al sommario del registro di contabilita' e' dedicato il comma 2 dell'articolo 14 in cui e' affermato che Puo' essere anche previsto un sommario del registro di contabilita' che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantita' di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilita'.
Il comma 3 dello stesso articolo 14 del dm n. 49/2018 precisa, poi, che Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonche' le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonche' tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
Per quanto concerne, poi, i certificati di pagamento, alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 e' precisato che Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarita' contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e' annotato nel registro di contabilita'.
Per quanto concerne l'iscrizione nei documenti contabili dei lavori eseguiti, all'articolo 13, comma 1 del dm 49/2018 e' precisato che Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestivita' dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
In definitiva ' possibile affermare che, nello specifico, di documenti contabili si parla all'articolo 13 e nel dettaglio:
al comma 1 vengono definite tutte le tipologie di documenti contabili (a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, c) il registro di contabilita', d) lo stato di avanzamento lavori (SAL), e) il conto finale dei lavori) indicandone per ognuno, le annotazioni che occorre fare sugli stessi;
al comma 2 si parla della possibilita' di predisposizione del sommario del registro di contabilita';
al comma 3 viene definita la possibilita' di annotazione delle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonche' le provviste somministrate dall'esecutore da parte dell'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale;
al comma 4 e' definita l'opportunita' di verifica da parte del direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, dell'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori con l'inserimento, ove ritenuto opportuno, delle osservazioni, delle prescrizioni e delle avvertenze apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati;
ai commi 5 e 6, riproponendo un testo analogo a quello contenuto nell'articolo 200 del previgente Regolamento n. 207/2010, vengono definiti i documenti che il direttore dei lavori deve allegare al conto finale e viene, anche precisato che Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile;
al comma 7 e' precisato che nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilita' comprende tutti i lavori ed e' effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto;
al comma 8, riproponendo il testo dell'articolo 198 del previgente Regolamento n. 207/2010, e' precisato che i lavori annuali estesi a piu' esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilita' e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
E' confermata, poi, la possibilita' di lavori a corpo come nel previgente articolo 186 del dm n. 49/2018 ed, anche, i lavori e somministrazione su fatture, cosi' come e' possibile rilevare al comma 2 del piu' volte citato articolo 14.
Per ultimo occorre precisare che nell'articolo 15 del provvedimento rubricato Strumenti elettronici di contabilita' e contabilita' semplificata nei primi due commi e' precisato che:
la contabilita' dei lavori e' effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticita', la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneita' e la conformita' alle prescrizioni contenute nel presente regolamento;
nel caso di utilizzo di programmi di contabilita' computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure puo' essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore.
Nel comma 3, del citato articolo 15 e' aggiunto, poi, che per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro e' consentita la tenuta di una contabilita' semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti.o segnala che al comma 2 dell'art. 96 del d.lgs. 81/2008 si afferma che l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle Imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonche' la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.
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