Decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
(G.U. 28 aprile 2000 n. 98)
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Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e
successive modificazioni. (testo
come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.
163)
Indice
Titolo I - Organizzazione dei lavori
pubblici
Capitolo I - Potestà regolamentare
Art. 1 (Ambito di
applicazione e calcolo degli importi)
Art. 2 (Definizioni)
Capitolo II - Modalità di esercizio della vigilanza da parte
dell'Autorità sui lavori pubblici
Art. 3 (Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 4 (Esercizio della
funzioni di vigilanza) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 5 (Istruttoria e
provvedimenti conseguenti) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 6 (Esercizio del
potere sanzionatorio)
Titolo II - Organi del procedimento e
disciplina dell'accesso agli atti
Capitolo I - Organi del procedimento
Art. 7 (Il responsabile
del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici)
Art. 8 (Funzioni e
compiti del responsabile del procedimento)
Capitolo II - Disciplina dell'accesso agli atti e forme di pubblicità
Art. 9 (Pubblicità degli
atti della Conferenza dei servizi)
Art. 10 (Accesso agli
atti) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Titolo III - Programmazione e
progettazione
Capitolo I - La programmazione dei
lavori
Art. 11 (Disposizioni
preliminari)
Art. 12 (Fondo per
accordi bonari)
Art. 13 (Programma
triennale)
Art. 14 (Pubblicità del
programma)
Capitolo II - La progettazione
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 15 (Disposizioni
preliminari)
Art. 16 (Norme tecniche)
Art. 17 (Quadri
economici)
Sezione seconda: Progetto preliminare
Art. 18 (Documenti
componenti il progetto preliminare)
Art. 19 (Relazione
illustrativa del progetto preliminare)
Art. 20 (Relazione
tecnica)
Art. 21 (Studi di
prefattibilità ambientale)
Art. 22 (Schemi grafici
del progetto preliminare)
Art. 23 (Calcolo sommario
della spesa)
Art. 24 (Capitolato
speciale prestazionale del progetto preliminare)
Sezione terza: Progetto definitivo
Art. 25 (Documenti
componenti il progetto definitivo)
Art. 26 (Relazione
descrittiva del progetto definitivo)
Art. 27 (Relazioni
geologica, geotecnica, idrogeologica e idraulica del progetto
definitivo)
Art. 28 (Relazioni
tecniche e specialistiche del progetto definitivo)
Art. 29 (Studio di
impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale)
Art. 30 (Elaborati
grafici del progetto definitivo)
Art. 31 (Calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti)
Art. 32 (Disciplinare
descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto
definitivo)
Art. 33 (Piano
particellare di esproprio)
Art. 34 (Stima sommaria
dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo)
Sezione quarta: Progetto esecutivo
Art. 35 (Documenti
componenti il progetto esecutivo)
Art. 36 (Relazione
generale del progetto esecutivo)
Art. 37 (Relazioni
specialistiche)
Art. 38 (Elaborati
grafici del progetto esecutivo)
Art. 39 (Calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti)
Art. 40 (Piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti)
Art. 41 (Piani di
sicurezza e di coordinamento)
Art. 42 (Cronoprogramma)
Art. 43 (Elenco dei
prezzi unitari)
Art. 44 (Computo
metrico-estimativo definitivo e quadro economico)
Art. 45 (Schema di
contratto e capitolato speciale d'appalto)
Sezione quinta: Verifiche e validazione dei progetti, acquisizione
dei pareri e approvazione dei progetti
Art. 46 (Verifica del
progetto preliminare)
Art. 47 (Validazione del
progetto)
Art. 48 (Modalità delle
verifiche e della validazione)
Art. 49 (Acquisizione dei
pareri e approvazione dei progetti)
Titolo IV - Affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria
Capitolo I - Disposizioni generali
Art. 50 (Ambito di
applicazione)
Art. 51 (Limiti alla
partecipazione alle gare)
Art. 52 (Esclusione dalle
gare)
Art. 53 (Requisiti delle
società di ingegneria)
Art. 54 (Requisiti delle
società professionali)
Art. 55 (Commissioni
giudicatrici) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 56 (Penali)
Capitolo II - Concorso di idee
Art. 57 (Modalità di
espletamento) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 58 (Contenuto del
bando)
Capitolo III - Concorsi di progettazione
Art. 59 (Modalità di
espletamento) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 60 (Contenuto del
bando)
Art. 61 (Valutazione
delle proposte progettuali)
Capitolo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al
controvalore in EURO di 200.000 DSP
Art. 62 (Disposizioni
generali e modalità di determinazione del corrispettivo)
Art. 63 (Bando di gara,
domanda di partecipazione e lettera di invito)
Art. 64 (Modalità di
svolgimento della gara)
Capitolo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al
controvalore in EURO di 200.000 DSP
Art. 65 (Disposizioni
generali)
Art. 66 (Requisiti di
partecipazione)
Art. 67 (Licitazione
privata)
Art. 68 (Lettera di
invito)
Art. 69 (Pubblico
incanto)
Art. 70 (Verifiche)
Titolo V - Sistemi di realizzazione di
lavori pubblici
Capitolo I - Appalti e concessioni
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 71 (Disposizioni
preliminari)
Art. 72 (Categorie di
opere generali e specializzate, strutture, impianti e opere speciali)
Art. 73 (Condizione per
la partecipazione alle gare)
Art. 74 (Criteri di
affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non
eseguite direttamente)
Art. 75 (Cause di
esclusione dalle gare) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici
Art. 76 (Procedure di
scelta del contraente) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 77 (Licitazione
privata semplificata) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 78 (Trattativa
privata) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 79 (Termini per le
gare) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 80 (Forme di
pubblicità) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 81 (Procedure
accelerate) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 82 (Segretezza e
sicurezza) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 83 (Appalto per
l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili)
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori
pubblici
Art. 84 (Procedura di
scelta del concessionario di lavori pubblici) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 85 (Bando di gara) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 86 (Schema di
contratto)
Art. 87 (Contenuti
dell'offerta)
Sezione quarta: Lavori in economia
Art. 88 (Tipologie di
lavori eseguibili in economia)
Capitolo II - Criteri di aggiudicazione
Art. 89 (Aggiudicazione
al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco
prezzi)
Art. 90 (Aggiudicazione
al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari)
Art. 91 (Offerta
economicamente più vantaggiosa)
Art. 92 (Commissione
giudicatrice e modalità di scelta dei commissari)
Titolo VI - Soggetti abilitati ad
assumere lavori pubblici
Art. 93 (Riunione di
imprese ) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 94 (Fallimento
dell'impresa mandataria o di una impresa mandante) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 95 (Requisiti
dell'impresa singola e di quelle riunite)
Art. 96 (Società tra
imprese riunite)
Art. 97 (Consorzi stabili
di imprese)
Art. 98 (Requisiti del
concessionario)
Art. 99 (Requisiti del
promotore)
Titolo VII - Garanzie
Art. 100 (Cauzione
provvisoria)
Art. 101 (Cauzione
definitiva)
Art. 102 (Fidejussione a
garanzia dell'anticipazione e fidejussione a garanzia dei saldi)
Art. 103 (Polizza di
assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso
terzi)
Art. 104 (Polizza di
assicurazione indennitaria decennale)
Art. 105 (Polizza
assicurativa del progettista)
Art. 106 (Polizza
assicurativa del dipendente incaricato della progettazione)
Art. 107 (Requisiti dei
fideiussori)
Art. 108 (Garanzie di
concorrenti riuniti)
Titolo VIII - Il contratto
Art. 109 (Stipulazione ed
approvazione del contratto)
Art. 110 (Documenti
facenti parte integrante del contratto)
Art. 111 (Contenuto dei
capitolati e dei contratti)
Art. 112 (Spese di
contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore)
Art. 113 (Anticipazione)
Art. 114 (Pagamenti in
acconto)
Art. 115 (Cessione del
corrispettivo d'appalto) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 116 (Ritardato
pagamento)
Art. 117 (Penali)
Art. 118 (Risoluzione dei
contratti per reati accertati) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 119 (Risoluzione del
contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 120 (Inadempimento
di contratti per cottimo) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 121 (Provvedimenti
in seguito alla risoluzione dei contratti) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 122 (Recesso del
contratto e valutazione del decimo) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Titolo IX - Esecuzione dei lavori
Capitolo I - Direzione dei lavori
Art. 123 (Ufficio della
direzione dei lavori)
Art. 124 (Direttore dei
lavori)
Art. 125 (Direttori
operativi)
Art. 126 (Ispettori di
cantiere)
Art. 127 (Sicurezza nei
cantieri)
Capitolo II - Esecuzione dei lavori
Sezione prima: Disposizioni preliminari
Art. 128 (Ordini di
servizio)
Sezione seconda: Consegna dei lavori
Art. 129 (Giorno e
termine per la consegna)
Art. 130 (Processo
verbale di consegna)
Art. 131 (Differenze
riscontrate all'atto della consegna)
Art. 132 (Consegna di
materiali da un appaltatore ad un altro)
Sezione Terza: Esecuzione in senso stretto
Art. 133 (Sospensione e
ripresa dei lavori)
Art. 134 (Variazioni ed
addizioni al progetto approvato)
Art. 135 (Diminuzione dei
lavori)
Art. 136 (Determinazione
e approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto)
Art. 137 (Contestazioni
tra la stazione appaltante e l'appaltatore)
Art. 138 (Sinistri alle
persone e danni alle proprietà)
Art. 139 (Danni)
Art. 140 (Appalto
integrato)
Sezione quarta: Subappalto
Art. 141 (Subappalto)
Capitolo III - Lavori in economia
Art. 142 (Modo di
esecuzione dei lavori)
Art. 143 (Lavori in
amministrazione diretta)
Art. 144 (Cottimo)
Art. 145 (Autorizzazione
della spesa per lavori in economia)
Art. 146 (Lavori
d'urgenza)
Art. 147 (Provvedimenti
in casi di somma urgenza)
Art. 148 (Perizia
suppletiva per maggiori spese)
Titolo X - Accordo bonario e
definizione delle controversie
Art. 149 (Accordo
bonario) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 150 (Definizione
delle controversie) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Art. 151 (Camera
Arbitrale per i lavori pubblici) (abrogato
dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)
Titolo XI - Contabilità dei lavori
Capitolo I - Scopo e forma della
contabilità
Art. 152 (Fondi a
disposizione delle stazioni appaltanti)
Art. 153 (Lavori in
economia contemplati nel contratto)
Art. 154 (Lavori di
manutenzione)
Art. 155 (Accertamento e
registrazione dei lavori)
Art. 156 (Elenco dei
documenti amministrativi e contabili)
Art. 157 (Giornale dei
lavori)
Art. 158 (Libretti di
misura dei lavori e delle provviste)
Art. 159 (Annotazione dei
lavori a corpo)
Art. 160 (Modalità della
misurazione dei lavori)
Art. 161 (Lavori e
somministrazioni su fatture)
Art. 162 (Note
settimanali delle somministrazioni)
Art. 163 (Forma del
registro di contabilità)
Art. 164 (Annotazioni
delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità)
Art. 165 (Eccezioni e
riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)
Art. 166 (Titoli speciali
di spesa)
Art. 167 (Sommario del
registro)
Art. 168 (Stato di
avanzamento lavori)
Art. 169 (Certificato per
pagamento di rate)
Art. 170 (Contabilizzazione
separate di lavori)
Art. 171 (Lavori annuali
estesi a più esercizi)
Art. 172 (Certificato di
ultimazione dei lavori)
Art. 173 (Conto finale
dei lavori)
Art. 174 (Reclami
dell'appaltatore sul conto finale)
Art. 175 (Relazione del
responsabile del procedimento sul conto finale)
Capitolo II -Contabilità dei lavori in economia
Art. 176 (Annotazione dei
lavori ad economia)
Art. 177 (Conti dei
fornitori)
Art. 178 (Pagamenti)
Art. 179 (Giustificazione
di minute spese)
Art. 180 (Rendiconto
mensile delle spese)
Art. 181 (Rendiconto
finale delle spese)
Art. 182 (Riassunto di
rendiconti parziali)
Capitolo III - Norme generali per la tenuta della contabilità
Art. 183 (Numerazione
delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura)
Art. 184 (Iscrizione di
annotazione di misurazione)
Art. 185 (Operazioni in
contraddittorio dell'appaltatore)
Art. 186 (Firma dei
soggetti incaricati)
Titolo XII - Collaudo dei lavori
Capitolo I - Disposizioni preliminari
Art. 187 (Oggetto del
collaudo)
Art. 188 (Nomina del
collaudatore)
Art. 189 (Avviso ai
creditori)
Art. 190 (Ulteriori
documenti da fornirsi al collaudatore)
Art. 191 (Determinazione
del giorno di visita e relativi avvisi)
Capitolo II - Visita e procedimento di collaudo
Art. 192 (Estensioni
delle verificazioni di collaudo)
Art. 193 (Oneri
dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)
Art. 194 (Processo
verbale di visita)
Art. 195 (Relazioni)
Art. 196 (Discordanza fra
la contabilità e l'esecuzione)
Art. 197 (Difetti e
mancanze nell'esecuzione)
Art. 198 (Eccedenza su
quanto è stato autorizzato ed approvato)
Art. 199 (Certificato di
collaudo)
Art. 200 (Verbali di
accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)
Art. 201 (Obblighi per
determinati risultati)
Art. 202 (Lavori non
collaudabili)
Art. 203 (Domande
dell'appaltatore al certificato di collaudo)
Art.
204 (Ulteriori
provvedimenti amministrativi)
Art. 205 (Svincolo della
cauzione)
Art. 206 (Commissione
collaudatrici)
Art. 207 (Collaudo dei
lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza
economica)
Art. 208 (Certificato di
regolare esecuzione)
Art. 209 (Approvazione
degli atti di collaudo)
Art. 210 (Compenso
spettante ai collaudatori)
Titolo XIII - Dei lavori riguardanti
beni culturali
Capitolo - I beni culturali
Art. 211 (Applicazione)
Art. 212 (Scavo
archeologico, restauro e manutenzione)
Capitolo II - Progettazione
Art. 213 (Attività di
progettazione per i beni culturali)
Art. 214 (Progetto
preliminare)
Art. 215 (Progetto
definitivo)
Art. 216 (Progetto
esecutivo)
Art. 217 (Progettazione
dello scavo archeologico)
Art. 218 (Progettazione
dei lavori di impiantistica e sicurezza)
Art. 219 (Adeguamento del
progetto)
Art. 220 (Lavori di
manutenzione)
Art. 221 (Consuntivo
scientifico)
Art. 222 (Sistema di
realizzazione dei lavori e scelta del contraente)
Art. 223 (Procedura di
scelta del contraente)
Art. 224 (Direzione dei
lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate)
Titolo XIV - Disposizioni particolari
per l'affidamento e la esecuzione di lavori eseguiti nell'ambito della
Legge 26 febbraio 1987 n.49.
Art. 225 (Programmazione)
Art. 226 (Progettazione)
Art. 227 (Misure
organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera)
Art. 228 (Direzione dei
lavori)
Art. 229 (Collaudo)
Art. 230 (Disciplina
economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)
Titolo XV - Delegificazione e
disposizioni transitorie
Art. 231 (Abrogazione di
norme)
Art. 232 (Disposizioni
transitorie)
ALLEGATI
Titolo I - Organizzazione dei lavori
pubblici
Capitolo I - Potestà regolamentare
Art. 1 - (Ambito di
applicazione e calcolo degli importi)
1. Il presente regolamento disciplina la
materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di
Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall'articolo
2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la normativa
comunitaria.
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento
e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il
regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi
provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da questo
delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a
norma dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i
soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento
fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi
desumibili dalla Legge.
4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli
importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in
Euro.
5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al
netto dell'IVA.
Art. 2 - (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si
intende per:
a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 2,
della Legge;
b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e
progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la
ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e le
attività ad essi assimilabili;
c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione
e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti
da realizzare;
d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di
terreno;
e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone
e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono
vaste estensioni di territorio;
f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o
alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;
g) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 13, comma
7, della Legge: quelli elencati all'articolo 72, comma 4;
h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza
sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente
tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni
rispettivamente contenute nell'articolo 17, commi 4 e 13, nell'articolo
20, comma 4, e nell'articolo 28, comma 7 della Legge: le opere e gli
impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due
dei seguenti elementi:
1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e
qualitativa;
3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o
particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e
ambientali;
4) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni
per quanto riguarda la loro funzionalità;
5) esecuzione in ambienti aggressivi;
6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma
completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica,
strutturale e impiantistica;
l)manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche,
specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione,
volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione
di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del
progetto;
m) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche
specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle
caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un
manufatto;
n) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere
funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;
o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento
previsto dall'articolo 7 della Legge;
p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione,
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle
norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro;
q) appalto integrato: l'appalto avente ad oggetto ai sensi dell'articolo
19, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori.
Capitolo II - Modalità di esecuzione della
vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori pubblici
Art. 3 - (Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. L'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorità, della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo,
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni
istituite al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della
vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti
adottati dall'Autorità stessa.
2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di
qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo
8, comma 2, della Legge.
3. Tutte le delibere dell'Autorità sono trasmesse in copia conforme ai
soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o
comportanti la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità,
l'Autorità può avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di
conferimento dei relativi incarichi professionali.
Art. 4 - (Esercizio della
funzione di vigilanza)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza,
le richieste di cui all'articolo 4, comma 6, della Legge contengono il
termine entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi
richiesti.
2. Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità può
convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze
su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i
direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno
sentire.
3. L'Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e
chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
4. In singole e specifiche situazioni, l'Autorità può se richiesta dai
soggetti interessati risolvere con propria determinazione e con
efficacia vincolante nel caso di specie le questioni controverse
sottoposte al suo esame. I relativi procedimenti, ispirati comunque al
rispetto del contraddittorio, sono disciplinati dall'Autorità con
proprio regolamento.
Art. 5 (Istruttoria e
provvedimenti conseguenti)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. In relazione agli elementi acquisiti
anche a norma dell'articolo 4, l'Autorità delibera l'apertura
dell'istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne dà
comunicazione a tutti i soggetti interessati.
2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della
fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non
inferiore a venti giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di
essere sentito.
3. Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge,
l'Autorità si avvale del Servizio Ispettivo fissando l'oggetto, la data
di inizio e di ultimazione dell'ispezione.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della Legge, al
procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e
all'accesso agli atti si applicano le disposizioni della legge 7 agosto
1990, n. 241,e successive modificazioni.
Art. 6 - (Esercizio del
potere sanzionatorio)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. L'Autorità provvede alla contestazione
della violazione del dovere di informazione di cui all'articolo 4, commi
6 e 17, della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di
dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 10,
comma 1 quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti
giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
2. Decorso detto termine, l'Autorità valuta le giustificazioni
eventualmente pervenute e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e
sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini
di legge.
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli
obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai
sensi dell'articolo 10, comma 1 quater, della Legge, il provvedimento è
trasmesso all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.
5. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, della Legge, l'Autorità
informa i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni
disciplinari. L'amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità
l'esito del procedimento disciplinare.
Titolo II Organi del procedimento e
disciplina dell'accesso agli atti
Capitolo I - Organi del procedimento
Art. 7 - (Il responsabile
del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici)
1. Le fasi di progettazione, affidamento
ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta
responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato
dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico,
prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire
nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni
affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in
modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla
qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla
salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di
legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il
responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è
affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e
informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti
e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del
livello di prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo
di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato
all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia
prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea
professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a
cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più
interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le
funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non
possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma
1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000
Euro.
5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore
a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro
diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h)
le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al
responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove
non sia presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da
realizzare.
6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della Legge
devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il
responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento
che li riguardano. (abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
Art. 8 - (Funzioni e compiti
del responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento fra
l'altro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari
idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed
amministrativa degli interventi;
b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica,
territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle
procedure di variante urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 della
Legge, il documento preliminare alla progettazione;
d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui
all'articolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di
affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la
predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento
delle relative procedure;
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto
preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento
preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono
essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi
gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli
elaborati richiesti;
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni
contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto
preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza;
g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di
appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare
per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo
stesso;
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento
dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni
contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa
privata effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara
informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della
commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di
progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per
l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed
accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17,
comma 4, della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti
esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza
delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi
dell'articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione
appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle
segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi
livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del
documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento
preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei
presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire
la piena disponibilità degli immobili;
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale,
della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua
articolazione per lotti;
2 - la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi
aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero
lavoro;
3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale,
fattibile e fruibile dell'intero intervento;
q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei
servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative
deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza
stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto
concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella
concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle
prescrizioni contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici
gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine
di svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice
la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione,
allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di
risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le
varianti in corso d'opera;
w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore
dei lavori;
x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino
i presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in
ogni fase di realizzazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei
lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella
struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe
deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere
direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione
deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto
dell'incarico.
3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello
svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori:
a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste
dalla legge;
b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere contemporaneamente o successivamente;
c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori;
d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di
coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo
predisposti dal coordinatore per la progettazione;
e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano
indicati nel cartello di cantiere;
f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di
appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano
generale di sicurezza;
g) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente
nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione
alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle
stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio
annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui
desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale
dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la
congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in
ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il
supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del
procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento
delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità
previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere
muniti di assicurazione professionale.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo
non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad
appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi
dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri
compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti
controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo
17, comma 9, della Legge.
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo
carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti
assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione
dell'incentivo previsto dall'articolo 18 della Legge relativamente
all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati
alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo
comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste
dall'ordinamento di appartenenza.
Capitolo II - Disciplina dell'accesso agli
atti e forme di pubblicità
Art. 9 - (Pubblicità degli
atti della conferenza dei servizi)
1. Della convocazione della conferenza dei
servizi è data pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di
svolgimento della stessa, mediante comunicazione, con contestuale
allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del comune
ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune,
utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di
cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei
lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle
determinazioni assunte in quella sede con il relativo verbale.
2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei
lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla
conferenza dei servizi, l'amministrazione aggiudicatrice ne dispone la
convocazione sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale
integra il progetto preliminare posto a base di gara.
Art. 10 - (Accesso agli
atti)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate
del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle
riserve dell'impresa.
Titolo III - Programmazione e
progettazione
Capitolo I - La programmazione dei lavori
Art. 11 - (Disposizioni
preliminari)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici
elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle
esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro
soddisfacimento.
2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilità
necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 14 della
Legge.
3. In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali
territoriali applicano le norme previste nei propri ordinamenti
compatibili con le disposizioni della Legge e del regolamento.
Art. 12 - (Fondo per accordi
bonari)
1. E' obbligatoriamente inserito nel
bilancio, ove consentito dalla vigente legislazione, un fondo pari ad
almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli
interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di
oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 bis della Legge,
nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.
2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse,
aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può
essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
3. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione
del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del
procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli
interventi previsti dal programma.
5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori
al dieci per cento dei residui passivi relativi al programma
di riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque
ridurre ulteriormente gli stanziamenti predetti.
6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e
concorrono a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui
gli interventi si sono conclusi.
Art. 13 - (Programma
triennale)
1. In conformità allo schema-tipo definito
con decreto del Ministro dei lavori pubblici e sulla base degli studi di
cui all'articolo 11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando
quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da
eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle
amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al
bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato
assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche
categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le
priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale,
paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di
assetto territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della
domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di
attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di
pubblica utilità rispetto ad altri elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30
settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in
ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei
singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono
all'aggiornamento definitivo del programma entro 90 giorni
dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la
stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.
Art. 14 - (Pubblicità del
programma)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici
inviano all'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base della scheda
tipo predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, i programmi
triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da
realizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono
i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP,
contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione
di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
Europea.
Capitolo II - La progettazione
Sezione prima Disposizioni generali
Art. 15 - (Disposizioni
preliminari)
1. La progettazione ha come fine
fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente
valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi
globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è
informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di
risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse
naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità,
durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli
elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle
prestazioni dell'intervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge, secondo
tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed
esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che
tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche
dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto
sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni
esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con
l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili
tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del
lavoro.
4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento
preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto
necessario alla redazione del progetto.
5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e
amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e
categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro
l'indicazione:
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle
tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per
raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è
previsto ;
f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare ;
h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli
organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza
logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi
da redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle
fonti di finanziamento;
n) del sistema di realizzazione da impiegare.
6. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla
loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard
dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e
la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale
e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di
costruzione che in sede di gestione.
7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti
negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico,
artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal
fine comprendono:
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente
la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti
l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e
l'ambiente;
b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del
suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la
valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle
esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli
interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e
salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle
opere di sistemazione esterna.
8. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui
l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi
l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli
impianti e dei servizi esistenti.
9. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a
salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli
utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio
per la sicurezza e la salute degli operai.
10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai
progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista
responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in
particolare di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i),
è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'"analisi del
valore". In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali
analisi.
12. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve
avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione
qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da
permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni
progettuali possibili.
Art. 16 - (Norme tecniche)
1. I progetti sono predisposti in
conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni
vigenti in materia al momento della loro redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste
dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le
omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa
applicata.
3. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino
prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure
procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate
imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o
un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione
specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla
espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la
descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni
sufficientemente precise e comprensibili. (abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
Art. 17 - (Quadri economici)
1. I quadri economici degli interventi
sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello
di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni
in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso
e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai pubblici servizi;
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili;
6- accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge;
7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
8- spese per attività di consulenza o di supporto;
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12- I.V.A ed eventuali altre imposte.
2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere
suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per
l'attuazione dei piani di sicurezza.
Sezione seconda: Progetto preliminare
Art. 18 - (Documenti
componenti il progetto preliminare)
1. Il progetto preliminare stabilisce i
profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei
successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni
economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto,
salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai
seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto
concorso o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini
necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche
e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b) è redatto un capitolato speciale prestazionale.
3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per
l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì
predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del
quale sono determinati gli elementi previsti dall'articolo 85, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando
di gara.
Art. 19 - (Relazione
illustrativa del progetto preliminare)
1. La relazione illustrativa, secondo la
tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, contiene:
a) la descrizione dell'intervento da realizzare;
b) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il
profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse
alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla
situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e
alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili
soluzioni;
c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata
attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di
prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli
accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica,
artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura
interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
d) l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da
utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri
e alla situazione dei pubblici servizi;
e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità
di quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, anche in relazione alle
esigenze di gestione e manutenzione ;
f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi
massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione,
approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo ;
g) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e
la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che
non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e
sulla riuscita del progetto.
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed
interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari
giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne
illustra il profilo architettonico.
4. La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di
finanziamento per la copertura della spesa, l'eventuale articolazione
dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del
piano economico finanziario.
Art. 20 - (Relazione
tecnica)
1. La relazione tecnica riporta lo
sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla
tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione
di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere
riscontrate nell'intervento.
Art. 21 - (Studio di
prefattibilità ambientale)
1. Lo studio di prefattibilità ambientale
in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e
allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento
della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale
comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri
amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di
eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a
carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento
e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei
cittadini;
c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto
ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione
progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e
tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli
eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento
ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire
nei piani finanziari dei lavori;
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano
all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore
per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici
che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di
impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le
informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione
preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso
di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione
prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità
ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto
ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure
prescrittive tali da mitigare tali impatti.
Art. 22 - (Schemi grafici
del progetto preliminare)
1. Gli schemi grafici, redatti in scala
opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in
relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia
dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure
e gli interventi di cui all'articolo 21, comma 1, lett. d) sono
costituiti:
a) per opere e lavori puntuali:
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico
territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale
sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le
eventuali altre localizzazioni esaminate;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala
non inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente le
opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali
esaminate;
- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero,
nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere
l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da
realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
- dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento
planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali
altri andamenti esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al
sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo
idrografico, all'ubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore
a 1: 25.000. Se sono necessarie più corografie, va redatto anche un
quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 100.000;
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico
territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è
indicato il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli
eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessari più stralci, deve
essere redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:
25.000;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala
non inferiore a 1: 5.000, sulle quali sono riportati separatamente il
tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri
tracciati esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere
redatto un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:10.000;
- dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei
lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo
idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali
profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
- dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti
speciali che l'intervento richiede;
- dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere
e dei lavori da realizzare.
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a
rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative
scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme
restando le scale minime previste nei successivi articoli. Le
planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari
relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 14, comma
7, della Legge.
Art. 23 - (Calcolo sommario
della spesa)
1. Il calcolo sommario della spesa è
effettuato:
a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati
determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi
standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari
realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima
con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali
vigenti nell'area interessata;
b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di
accertamenti preliminari a cura del responsabile del procedimento.
Art. 24 - (Capitolato
speciale prestazionale del progetto preliminare)
1. Il capitolato speciale prestazionale
contiene:
a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle
specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in
modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli
utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere
specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;
c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è
suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati
necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione terza: Progetto definitivo
Art. 25 (Documenti
componenti il progetto definitivo)
1. Il progetto definitivo, redatto sulla
base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto
emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia,
dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente.
2. Esso comprende:
a) relazione descrittiva;
b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
c) relazioni tecniche specialistiche;
d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative
ovvero studio di fattibilità ambientale;
g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i) piano particellare di esproprio;
l) computo metrico estimativo;
m) quadro economico.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la
necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di
impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui
all'articolo 32, il progetto è corredato dallo schema di contratto e dal
capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate
all'articolo 43. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e
tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del
rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto
definitivo.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono
sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche
e di costo.
Art. 26 - (Relazione
descrittiva del progetto definitivo)
1. La relazione fornisce i chiarimenti
atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità
dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei
conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione
illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le
scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul
territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali
prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli
impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la
funzionalità e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la
geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di
interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e
risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità
ambientale, di cui all'art. 29, ove previsto, nonché attraverso i
risultati di apposite indagini e studi specialistici;
c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la
realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta
autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere
architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti
a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da
realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti
aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ;
f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare
variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o
di valorizzazione architettonica;
h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto
esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma
del progetto preliminare.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda
interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la
relazione deve essere corredata da quanto previsto all'articolo 36,
comma 3.
Art. 27 - (Relazioni
geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo)
1. La relazione geologica comprende, sulla
base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle
formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della
struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello
geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti
stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e
fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il
comportamento in assenza ed in presenza delle opere.
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini
geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno
influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del
manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto
stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si
riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque
meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le
fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti
usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.
Art. 28 - (Relazioni
tecniche e specialistiche del progetto definitivo)
1. Ove la progettazione implichi la
soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di
apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le
soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
Art. 29 - (Studio di impatto
ambientale e studio di fattibilità ambientale)
1. Lo studio di impatto ambientale, ove
previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche
che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto
definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare
dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni
raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave
e alle discariche.
2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni
a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi
sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza
e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti
dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e
migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto
territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle
caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di
cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni
necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli
sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie
al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia
ambientale.
Art. 30 - (Elaborati grafici
del progetto definitivo)
1. Gli elaborati grafici descrivono le
principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi
individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle
opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a
rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva
diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già
predisposti con il medesimo progetto, da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con
l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le
indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento,
con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade,
della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni
confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione
delle varie essenze;
c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla
dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad
illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in
relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e
dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie
coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche
relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del
terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un
Capitolosaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi
esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e
le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da
una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto:
superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e
dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti
edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con
l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e
altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono
riferite al Capitolosaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante
sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala
prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque
non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli
piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In
tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la
realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine
ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono
riferite allo stesso Capitolosaldo di cui alla lettera c);
f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di
riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle
quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è
adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche
quelli schematici delle facciate adiacenti;
g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il
progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per
quanto riguarda le fondazioni;
h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti,
sia interni che esterni;
i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono
riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la
localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione
del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da
poterne determinare il relativo costo;
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse
valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con
gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2,
lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica,
le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che
da quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con
l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari
più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a
1:25.000;
b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle
curve di livello delle aree interessate dall'intervento, con
equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto definitivo
dell'intervento e delle parti complementari. Se sono necessarie più
planimetrie è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a
1:5.000;
c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e
1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali;
d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte
le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad
opere puntuali.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e
categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le
opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui
all'articolo 15, comma 7.
Art. 31 - (Calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti)
1. I calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto
riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la
specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono
permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici
necessari.
Art. 32 - Disciplinare
descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto
definitivo)
1. Il disciplinare descrittivo e
prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i
contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il
disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo
estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali
dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel
progetto.
Art. 33 - (Piano
particellare di esproprio)
1. Il piano particellare degli espropri,
degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base
alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e
gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di
strade e di corsi d'acqua.
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di
rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o
ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano
proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare
temporaneamente ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati
catastali nonché delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di
espropriazione e di occupazione temporanea determinata in base alle
leggi e normative vigenti, previo occorrendo apposito sopralluogo.
5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da
realizzare è affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di
quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati,
nonché al pagamento delle eventuali spese legali sostenute se non
sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.
Art. 34 - (Stima sommaria
dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo)
1. La stima sommaria dell'intervento
consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle
quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della
stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e
trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di
ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o
dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai
prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese
relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15
per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese
generali;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile
dell'appaltatore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il
computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per
eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto
o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della
stazione appaltante.
4. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere
effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la
progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono
essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
5. Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle
espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo
schema di cui all'articolo 17.
Sezione quarta: Progetto esecutivo
Art. 35 - (Documenti
componenti il progetto esecutivo)
1. Il progetto esecutivo costituisce la
ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed
impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i
piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i
calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è
redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle
prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di
accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di
pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di
esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è
composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli
impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le
diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
Art. 36 - (Relazione
generale del progetto esecutivo)
1. La relazione generale del progetto
esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti
agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per
i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei
prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il
progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione
precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le
prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità
di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e
delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul
piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali,
architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo
approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini,
rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione
la possibilità di imprevisti.
3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi
complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive
suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto
fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di
vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi ;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle
lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale,
ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato
speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di
esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive
intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di
avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali
contrattualmente previste.
Art. 37 - (Relazioni
specialistiche)
1. Le relazioni geologica, geotecnica,
idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto
definitivo, le soluzioni adottate.
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono
rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni
specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio
gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti
tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro,
compreso quello relativo alle opere a verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche
esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di
progettazione esecutiva.
Art. 38 - (Elaborati grafici
del progetto esecutivo)
1. Gli elaborati grafici esecutivi ,
eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte,
tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o
dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in
sede di progettazione esecutiva.
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di
dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per
il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in
sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di
approvazione di specifici aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le
esigenza di cui all'articolo 15, comma 7;
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali,
prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio
di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire
all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in
ogni loro elemento.
Art. 39 - (Calcoli esecutivi
delle strutture e degli impianti)
1 I calcoli esecutivi delle strutture e
degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti,
possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi
informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il
dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e
particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di
esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle
condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e
devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature,
condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la
funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il
prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è
effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al
fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi,
attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono
accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità
di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in
scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in
scala non inferiore ad 1: 10, contenenti fra l'altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso:
i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e
delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature
per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle
distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari
relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre,
del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo,
posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la
compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e
dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei
materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state
dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali
ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e
simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari
esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e
comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in
scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni
impianto con le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei
materiali, macchinari ed apparecchiature.
Art. 40 - (Piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti)
1. Il piano di manutenzione è il documento
complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma,
tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente
realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di
mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità,
l'efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione
all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai
seguenti documenti operativi:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione;
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del
bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene
l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere
le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari
per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione
impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua
conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per
riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine
di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti
più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici.
Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le
indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il
ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di
interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate,
al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso
degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione,
per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue
parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle
verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale
(qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene,
individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come
estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in
ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di
fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di
manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del
direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al
controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti
resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei:
a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a
35.000.000 di Euro;
b)progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a
25.000.000 di Euro;
c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o
superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro;
d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo
inferiore a 10.000.000 di Euro, fatto salvo il potere di deroga del
responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della
Legge.
Art. 41 - (Piani di
sicurezza e di coordinamento)
1. I piani di sicurezza e di coordinamento
sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono
l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta,
con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare
procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di
lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le
coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del
procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle
attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima
della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la
individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla
morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle
lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori
d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento
utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono
integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni
relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la
stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.
Art. 42 - (Cronoprogramma)
1. Il progetto esecutivo è corredato dal
cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via
convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo
degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data
della consegna.
2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva
ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore
unitamente all'offerta.
3 Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili
all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal
cronoprogramma.
Art. 43 - (Elenco dei prezzi
unitari)
1. Per la redazione dei computi
metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi,
vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo
quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi
prezzi redatti con le medesime modalità.
Art. 44 - (Computo
metrico-estimativo definitivo e quadro economico)
1. Il computo metrico-estimativo del
progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento della
stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel
rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati
all'articolo 43.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità
delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 43.
3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17 confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi
delle opere di cui all'articolo 15, comma 7;
b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per
imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o
immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate
all'articolo 17.
Art. 45 - (Schema di
contratto e Capitolato speciale d'appalto)
1. Lo schema di contratto contiene, per
quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato
generale d'appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra
stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell'appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e termini di collaudo;
i) modalità di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che
riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo
contratto.
3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una
contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione
delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta
definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad
integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati
grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di
misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di
materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di
prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti
prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali,
descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine
all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità
di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il
progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera h), il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per
l'aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di
costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della
direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni,
sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività
di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato
suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza:
critica, importante, comune. Appartengono alla classe:
a ) critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro
componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle
prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;
b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro
componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle
prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento ovvero
qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;
c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi
precedenti;
5. La classe di importanza è tenuta in considerazione:
a) nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario e
quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;
b) nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;
c) nella valutazione delle non conformità.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per
la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a
corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni
gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee,
il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare
complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono
dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al
fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote
possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti
principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base
delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il
capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi
delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee,
desumendolo dal computo metrico-estimativo.
8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti
dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3, primo
periodo della Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali
variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione
ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.
9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a
misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le
quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso
individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali
lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della
progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e
con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della
relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
10. Il
capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di
presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche
indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1, nel quale
sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in
sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate
di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
Sezione quinta: verifiche e validazione
dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
Art. 46 - (Verifica del
progetto preliminare)
1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6,
della Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del
responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una
verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e
all'importanza dell'intervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale,
sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale
prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali,
prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla
progettazione, e tende all'obiettivo di ottimizzare la soluzione
progettuale prescelta.
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la
soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e
ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo
della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione
progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione
indicati nel presente regolamento, la valutazione dell'efficacia della
soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di
conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione
dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come
capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di
realizzazione, gestione e manutenzione.
Art. 47 - (Validazione del
progetto)
1. Prima della approvazione, il
responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i
progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla
normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In
caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto
definitivo.
2. La validazione riguarda fra l'altro:
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione
delle rispettive responsabilità;
b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti
accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica
dell'intervento;
c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove
necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei
risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali,
grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli
impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della
corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni
capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione
e gestione;
h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della
verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle
prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al
progetto;
l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge,
necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello
schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la
verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
Art. 48 - (Modalità delle
verifiche e della validazione )
1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e
47 sono demandate al responsabile del procedimento che vi provvede
direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei casi
di accertata carenza di adeguate professionalità avvalendosi del
supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo 30, comma 6,
della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità previste
dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze
delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i
partecipanti.
2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare
incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure
indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti
e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le
predette attività.
3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al
comma fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei
singoli lavori.
Art. 49 - (Acquisizione dei
pareri e approvazione dei progetti)
1. La conferenza dei servizi si svolge
dopo l'acquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione di
tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei servizi procede a
nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche
eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i
necessari pareri tecnici.
2. Terminata la verifica di cui all'articolo 47 e svolta la conferenza
di servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla
approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio
ordinamento.
3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto
ambientale si procede in ogni caso secondo quanto previsto dall'ultimo
periodo dell'articolo 7, comma 8, della Legge.
Titolo IV Affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria
Capitolo I - Disposizioni generali
Art. 50 - (Ambito di
applicazione)
1. Quando ricorre una delle situazioni
previste dall'articolo 17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti
affidano ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f)
e g) della Legge i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria
anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del
progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le
attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ivi
compresa la direzione lavori, secondo le procedure e con le modalità
previste dalle disposizioni del presente titolo.
2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di
pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate
dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.
3. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle
vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate
normali;
b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste
dalle vigenti tariffe.
Art. 51 - (Limiti alla
partecipazione alle gare)
1. E' fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di
servizi di cui all'articolo 50, in più di un'associazione temporanea
ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una
associazione temporanea.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora
partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista
è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo.
3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di
entrambi i concorrenti.
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui
struttura è articolata su base locale l'ambito territoriale previsto
dall'articolo 18, comma 2-ter della Legge si riferisce alle singole
articolazioni territoriali.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti
temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera e) devono
prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque
anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro
dell'Unione Europea di residenza.
Art. 52 - (Esclusione dalle
gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)
1. Sono esclusi dalle procedure di
affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti di cui all'articolo 17, comma
1, lettere d), e), f) e g) della Legge che si trovino nelle condizioni
previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di servizi.
2. Costituiscono errore grave ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come
modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, gli errori o
le omissioni di progettazioni di cui all'articolo 25, comma 5-bis, della
Legge, se hanno comportato un aumento superiore al 10% dell'importo
originario del contratto. In tal caso l'esclusione non può essere
disposta decorsi 18 mesi dalla data di passaggio in giudicato della
sentenza di riconoscimento dell'errore o dell'omissione di
progettazione, ovvero decorsi 9 mesi dalla data di comunicazione del
responsabile del procedimento prevista all'articolo 25, comma 1, lettera
d), della Legge se il professionista non vi si è opposto nel termine di
trenta giorni.
(comma non ammesso al visto della Corte dei conti)
Art. 53 - (Requisiti delle
società di ingegneria)
1. Ai fini dell'affidamento dei servizi
disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a
disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione
alla definizione degli indirizzi strategici della società e di
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici
incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o
laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente
svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da
almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione
dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti
ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le
norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al
direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente
abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo
professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare
gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento
; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale
responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la
società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di
amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli
indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le
partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee
o di progettazione, e comunque si quando si trattano in generale
questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma
dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e
tecniche, nonché di controllo della qualità. L'organigramma riporta,
altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se
la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di
cui all'articolo 50, nell'organigramma sono indicate la struttura
organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla
suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in
apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni
di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate
entro 30 giorni all'Autorità. La verifica delle capacità economiche
finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della
partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce
alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione.
L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi
di natura tecnica sono comunicate all'Autorità.
Art. 54 - (Requisiti delle
società professionali)
1. Le società professionali, predispongono
e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori
coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni
professionali e tecniche e di controllo della qualità. L'organigramma
riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e
responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di
comunicazione imposti dall'articolo 53.
Art. 55 - (Commissioni
giudicatrici)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. La commissione giudicatrice per il
concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di
servizi è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre,
esperti nella materia oggetto del concorso o dell'appalto, di cui almeno
uno dipendente della stazione appaltante.
2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione
giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui
all'articolo 18, comma 2-bis, della Legge.
Art. 56 - (Penali)
1. I disciplinari di affidamento dei
servizi di progettazione e delle attività ad essa connesse precisano le
penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal
responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla
categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo
livello qualitativo.
3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o
delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del
procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla
progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1
per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente
non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità
delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della
prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai
termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti
si applicano ai rispettivi importi.
Capitolo II - Concorso di idee
Art. 57 - (Modalità di
espletamento)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. Il concorso di idee è espletato con le
modalità del pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la
disciplina di cui all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo
complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in Euro di
200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i
Ministeri l'importo è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP.
2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo
17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori
subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al
relativo ordine professionale, nel rispetto delle norme che regolano il
rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'amministrazione
che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea
alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere
richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per
il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve
essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e
non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del bando.
4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è
effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi
dell'articolo 55, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di
gara.
5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che
ha elaborato l'idea ritenuta migliore.
6. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e,
previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta
a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di
servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa
procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in
possesso dei relativi requisiti soggettivi.
Art. 58 - (Contenuto del
bando)
1. Il bando per il concorso di idee
contiene:
a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della
stazione appaltante;
b) nominativo del responsabile del procedimento;
c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante ;
d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da
schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
f) termine per la presentazione delle proposte;
g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
i) data di pubblicazione.
Capitolo III - Concorsi di progettazione
Art. 59 - (Modalità di
espletamento)
(abrogato dall'articolo 256 decreto
legislativo n. 163 del 2006)
1. L'espletamento del concorso di
progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto
all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi o del
valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o
superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80,
comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel
controvalore in Euro di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle
proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con
licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti
o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto
preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di
progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della
concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la
redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e
gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in
misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi
necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base
delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il
40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli,
a titolo di rimborso spese per la redazione del
progetto preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la
proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in
possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a
trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale
possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel
bando .
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può
procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui
il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare,
si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di
proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate
senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al
vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è
affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale
possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel
bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai
commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere
inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per
il secondo grado.
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì
procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente
ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo
avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano
ferme le altre disposizioni del comma 6.
Art. 60 - (Contenuto del
bando)
1. Il bando per i concorsi di
progettazione, oltre agli elementi elencati dall'articolo 58, contiene
l'indicazione:
a) della procedura di aggiudicazione prescelta ;
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo
quanto previsto dall'articolo 59, comma 6;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel
caso di licitazione privata;
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di
partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione
privata;
f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e
con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli
elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del
progetto oggetto del concorso;
h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione
della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare
determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso ;
l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;
m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono
recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la
documentazione di cui al comma 3.
2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro
degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il
rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà della commissione di
menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di
particolare interesse.
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello
riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i
grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche,
idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento
preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15, comma 5.
Art. 61 - (Valutazione delle
proposte progettuali)
1. La valutazione delle proposte
progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla
base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato C.
Capitolo IV - Affidamento dei servizi di
importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 dsp
Art. 62 - (Disposizioni
generali e modalità di determinazione del corrispettivo)
1. I servizi di cui all'articolo 50 di
importo inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti
previa adeguata pubblicità dell'esigenza di acquisire la relativa
prestazione professionale; l'avvenuto affidamento deve essere reso noto
con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della scelta
effettuata.
2. I servizi di cui all'articolo 50 il cui corrispettivo complessivo
stimato, costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla
quota riferita alle prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e
il controvalore in Euro di 200.000 DSP, sono affidati mediante
licitazione privata. Per i Ministeri la disposizione si applica qualora
il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro
di 130.000 DSP.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è
determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni
parziali previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza
della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti
dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere.
Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli
incrementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle
vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e per le
prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente
richieste.
4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento
percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla
normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello
Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico dello
Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima
prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.
5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni
accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base di
gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del
ribasso percentuale offerto.
6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla
normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa
normativa nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente
regolamento.
7. Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante
richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni
tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta
devono essere aumentati almeno della metà.
8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da fatto
della stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative
motivazioni.
9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui
all'articolo 80, comma 3.
10. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente
divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che
disciplinano l'affidamento del servizio.
Art. 63 - (Bando di gara,
domanda di partecipazione e lettera di invito)
1. Il bando di gara per l'affidamento
degli incarichi contiene:
a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail
della stazione appaltante;
b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 50 con la
specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa
quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i
servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché
delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le
percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali
speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe
professionali;
e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di
mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;
f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione
dell'offerta;
h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di
partecipazione;
i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare
offerta;
m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5,
della Legge;
n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della Legge;
o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il
soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all'articolo 50, nel
decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi
devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato
dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;
p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a
presentare offerta selezionati con l'applicazione dei criteri di cui
all'allegato D.
q) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione,
resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il
professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente :
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e
52;
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera
o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il
committente nonché le classi e le categorie, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui
essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura
delle prestazioni effettuate;
c) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con
l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle
prestazioni specialistiche.
3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione
dell'offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto
dal comma 1, lettera o), le stazione appaltanti formano una graduatoria
assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri fissati
dall'allegato D.
4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti
selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito
di cui al comma 3, la stazione appaltante può affidare il servizio a
trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di
gara.
5. La lettera di invito deve indicare:
a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che
costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui
all'articolo 64, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e
cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di
schede di formato A4;
b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della
relazione tecnica di offerta di cui all'art. 64, comma 1, lett. b) ed il
numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero
è compreso tra venti e quaranta;
c) l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all'articolo
64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.
6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di
invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione
della lettera stessa.
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati
nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la
parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente.
8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso
dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 10, comma 1 quater della Legge, per quanto
compatibili.
Art. 64 - (Modalità di
svolgimento della gara)
1. l. L'offerta è racchiusa in un plico
che contiene:
a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella
lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste
dalla vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui
agli articoli 51 e 52;
b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita :
1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero
massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i
criteri desumibili dalle tariffe professionali;
2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell'incarico;
3) dal curriculum dei professionisti di cui all'articolo 63, comma 2,
lettera c) predisposto secondo gli allegati G ed H;
c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
1) ribasso percentuale da applicarsi:
a) alla percentuale per rimborso spesa;
b) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui
all'articolo 63, comma 1, lettera d);
c) agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'art. 63, comma
1, lettera e);
d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni
rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per
l'espletamento dell'incarico.
2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e
descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte
dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che
svolgeranno il servizio di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento
al tempo;
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando
di gara e possono variare:
per l'elemento a): da 20 a 40;
per l'elemento b): da 20 a 40;
per l'elemento c): da 10 a 30;
per l'elemento d): da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure
dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa
di ogni elemento di valutazione.
5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei
punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura
delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi
e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più
vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato E.
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di
verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa
qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito
negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto
rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l'esclusione
dell'offerta.
Capitolo V - Affidamento dei servizi di
importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 dsp
Art. 65 - (Disposizioni
generali)
1. I servizi di cui all'articolo 50, sono
affidati mediante licitazione privata o pubblico incanto qualora il
corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito
dall'articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al controvalore
in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è fissato nel
controvalore di 130.000 DSP.
2. Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie e
nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per
quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara.
3. In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati
che ne fanno richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa
contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da
svolgere. In tale fase è fatto divieto di richiedere la presa visione
dei luoghi da parte dei candidati.
4. La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti
temporanei di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che i
requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 66, comma 1, lettere
a), b) e d) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal
Capitologruppo; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere
richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi.
Art. 66 - (Requisiti di
partecipazione)
1. I requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle
stazioni appaltanti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50, espletati
negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per
un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui
all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria
variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di
cui all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso
fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi
tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in
una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo
svolgimento dell'incarico.
2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati
nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso
di servizi iniziati in epoca precedente.
3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste
dagli articoli 51 e 52.
Art. 67 (Licitazione
privata)
1. I bandi di gara contengono le
indicazioni previste dall'articolo 63, comma 1, lettere da a) a n) e
lettera q), nonché dell'articolo 66, commi 1 e 3, e sono resi noti con
le forme di pubblicità di cui all'articolo 80, comma 2.
2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei
requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra
cinque e venti.
3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi
previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione
appaltante procede a nuova gara, modificando le relative condizioni.
4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti
dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei
soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà
arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all'allegato F) e
per i restanti tramite sorteggio pubblico.
5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica,
con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica
della documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini
dell'attribuzione dei punteggi di cui allegato F).
6. La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente
a ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il
punteggio riportato.
Art. 68 - (Lettera di
invito)
1. La lettera di invito a presentare
offerta è inviata nella stessa data ai soggetti selezionati entro
sessanta giorni dalla data di spedizione del bando. In caso di procedura
d'urgenza il termine per l'invio delle lettere di invito non può
superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento
delle domande di partecipazione.
2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, salva la
possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del
procedimento in presenza di particolari e motivate necessità, la
procedura è annullata e la documentazione viene restituita ai
concorrenti a spese della stazione appaltante.
3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla
valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da affidare.
Art. 69 - (Pubblico incanto)
1. Quando la stazione appaltante ricorre
alla procedura del pubblico incanto, nel bando di gara inserisce gli
elementi di cui all'articolo 63, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e
q), e all'articolo 66, commi 1 e 3, nonché gli ulteriori elementi
previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle
direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici
di servizi.
Art. 70 - (Verifiche)
1. La stazione appaltante verifica le
dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui all'articolo 66
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1 quater, della Legge
per quanto compatibili.
2. La stazione appaltante può procedere altresì alla verifica prevista
dall'articolo 64, comma 6.
Titolo V - Sistemi di realizzazione di
lavori pubblici
Capitolo I - Appalti e concessioni
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 71 - (Disposizioni
preliminari)
1. L'avvio delle procedure di scelta del
contraente presuppone l'acquisizione da parte del responsabile del
procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori
secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al
terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per
l'esecuzione dei lavori.
2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la
quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie
e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì
l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità in
loco della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia
e categoria dei lavori in appalto.
3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il
responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano
concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del
permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei
lavori.
4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e
per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in
essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.
Art. 72 - (Categorie di
opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali)
1. Ai fini dei bandi di gara e della
qualificazione delle imprese le opere e i lavori pubblici appartengono
ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie
di opere specializzate.
2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da
una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il
lavoro finito in ogni sua parte.
3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell'ambito
del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una
particolare specializzazione e professionalità.
4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti
opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati
all'articolo 73, comma 3:
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni
architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico,
artistico ed archeologico;
b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti
idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di
lavanderia;
c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti
trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di
impianti antintrusione;
e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo
con mezzi speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi
di appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati
prodotti industrialmente;
m) l'armamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione elettrica;
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.
Art. 73 - (Condizione per la
partecipazione alle gare)
1. Nei bandi di gara per l'appalto di
opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola
categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e
che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara
per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente
una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta
della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende
per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie
costituenti l'intervento.
2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del
lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o
specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti
alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il
lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente,
sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.
3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono
quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento
dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore
a 150.000 Euro.
Art. 74 - (Criteri di
affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non
eseguite direttamente)
1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso
della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella
categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come
categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2,
eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o
il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni,
oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad
imprese in possesso delle relative qualificazioni.
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed
opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, indicate nel bando di
gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate
per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate
qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13,
comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono
altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della
costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono
abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera
generale stessa.
Art. 75 - (Cause di
esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro
tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la
sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure
di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta
salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori
pubblici;
f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di
lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate,
rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza
delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e
dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario
giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni
prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c).
3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è
rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato
innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a
qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla
legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell'Unione europea in
cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.
Sezione seconda: Appalto di lavori
pubblici
Art. 76 - (Procedure di
scelta del contraente)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. L'appalto di lavori pubblici è affidato
mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso o
trattativa privata sulla base delle motivate indicazioni del
responsabile del procedimento.
2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora
il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la
stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto,
anche modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque l'appalto
all'esito della seconda procedura.
3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo
richiedano le decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o alla
mancata aggiudicazione dell'appalto, o l'eventuale decisione di avviare
nuova procedura di affidamento. Delle stesse decisioni è data
comunicazione anche all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità
Europee.
4. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o
offerente non ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei
quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, i motivi della
mancata ammissione o del rigetto della sua offerta, e della scelta
dell'offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o
di tutela dell'impresa.
Art. 77 - (Licitazione
privata semplificata)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. Per i lavori di importo inferiore a
750.000 Euro i soggetti elencati all'articolo 2, comma 2, lettere a) e
b), della Legge compilano annualmente, sulla base delle domande
pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti da invitare alle
procedure di licitazione privata semplificata. L'elenco è formato, entro
il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del
sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove
ha sede il soggetto al quale è stata presentata la domanda. Le domande
presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di
presentazione.
2. L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel
rispetto dell'ordine in cui sono inserite nell'elenco, e sempre che
siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per
l'affidamento dei lavori.
3. Se nell'elenco figurano meno di trenta concorrenti, la procedura di
licitazione privata semplificata ha luogo se i soggetti da invitare sono
almeno dieci.
4. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti
dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti
dell'elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per
l'affidamento dei lavori cui si riferisce l'invito.
5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui
struttura organizzativa è articolata su basi locali le domande e i
relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
6. L'elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare con
la procedura prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi
dell'articolo 80, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno.
Art. 78 - (Trattativa
privata preceduta da gara informale)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. La stazione appaltante, quando
ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da
invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente
invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento
ai sensi della Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
3. La stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha
offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei
requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di
uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla
base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.
4. La procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione
appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge;
il numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a quello di
legge, e comunque non inferiore a cinque.
Art. 79 - (Termini per le
gare)
(abrogato dall'articolo 256 decreto
legislativo n. 163 del 2006)
1. Nella licitazione privata e
nell'appalto concorso, per appalti di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione della
domanda di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni
a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di
partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma,
telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla
lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro il
termine di ricezione delle domande stesse.
2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita
nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti
previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito
deve contenere:
a) l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato
d'oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la
richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che
deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono
essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando
di gara.
3. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che
richieste in tempo utile, devono essere comunicate dalla stazione
appaltante almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.
4. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o
superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di
ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni
dalla data di spedizione del bando di gara; per la licitazione privata
lo stesso termine non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data
di invio dell'invito scritto; per l'appalto-concorso tale termine non
può essere inferiore ad ottanta giorni.
5. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una
visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati
al capitolato d'oneri, i termini di ricezione delle offerte devono
essere adeguatamente aumentati.
6. I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempreché
richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle
stazioni appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione della
richiesta.
7. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempreché
richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
8. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti o le
informazioni complementari non possono essere forniti nei termini o
quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei
luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al
capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 4 devono essere
adeguatamente aumentati.
9. Quando la comunicazione di preiformazione di cui all'articolo 80,
comma 1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque,
non più di dodici mesi prima della data di invio del bando, il termine
di ricezione delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni, per
pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed a
cinquanta giorni per l'appalto concorso.
10. Nella licitazione privata o nell'appalto-concorso relativi a lavori
di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine
di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a
diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.
11. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle
offerte non può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di
pubblicazione del bando ; per la licitazione privata lo stesso termine
non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli
inviti; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a
ottanta giorni.
12. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni
dell'Unione Europea.
Art. 80 - (Forme di
pubblicità)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. Le caratteristiche essenziali degli
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi, sono rese note
mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono
altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e,
dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell'Unione europea, per estratto su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione
nella regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione reca menzione
della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse
rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in
grado di provare la data di spedizione.
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore
al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di
gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità
previste dal comma 2.
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro,
gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale
della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per
estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare
diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000
Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio
del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione
appaltante.
6. E' facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di
pubblicità, anche telematica.
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti
notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località
di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione
alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni
necessarie.
8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di
cui all'articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della Legge.
9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono
quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in
tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti
informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o
provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel
relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti
informativi di interesse generale concernenti anche, in misura
significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani
provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due
uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i
contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome
del responsabile del procedimento.
11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli
appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati
I, L, M, N, O.
12. L'osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale
alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti
di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici
nell'anno precedente, contenenti il numero e il valore globale dei
contratti aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria, le procedure
di aggiudicazione seguite, le categorie dei lavori appaltati, la
nazionalità dell'impresa aggiudicataria.
Art. 81 - (Procedure
accelerate)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. Nel caso di licitazione privata, se per
ragioni di urgenza non è possibile l'osservanza dei termini di cui
all'articolo 79, la stazione appaltante può stabilire i termini
seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore
a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di
gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per gli
appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000
di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di
pubblicazione del bando;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni
dalla data di spedizione dell'invito.
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni
complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalla
stazione appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare
l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande
inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono
confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine indicato
al comma 1, lettera a).
Art. 82 - (Segretezza e
sicurezza)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. Le amministrazioni usuarie del bene
oggetto dell'intervento dichiarano con provvedimento motivato, le opere
di cui all'articolo 33 della Legge da considerarsi "segrete" ai sensi
del R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801
oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".
2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione
di sicurezza.
3. La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con
speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara
informale cui sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni
previste dall'articolo 78, commi 1, 2, e 3.
4. L'impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare
offerta quale mandataria di un'associazione temporanea, della quale deve
indicare i componenti. L'amministrazione aggiudicatrice entro i
successivi dieci giorni è tenuta a pronunziarsi sull'istanza; la mancata
risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e
della collaudazione delle opere di cui al comma 1, qualora esterni
all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di
sicurezza.
Art. 83 - (Appalto per
l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili)
1. Se il corrispettivo dell'appalto dei
lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore
dell'appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara
prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare per
l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara
per l'esecuzione dei lavori.
2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente :
a) il prezzo per l'acquisizione del bene;
b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;
c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei
lavori.
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a
quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento.
Nessun concorrente può presentare più offerte.
4. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora
nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del
bene.
5. Qualora le offerte pervenute riguardano:
a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello stesso
viene aggiudicata al miglior offerente;
b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene
congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e
l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta
congiunta;
c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori
ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori,
la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono
aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più
conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario
l'aggiudicazione, avviene in favore della migliore offerta relativa
all'acquisizione del bene e a quella relativa all'esecuzione dei
lavori.
6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura
di gara è determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei
criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.
7. L'inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al
patrimonio indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e
degli altri enti non territoriali ai fini della loro alienazione
comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi del secondo
comma dell'articolo 828 del codice civile.
Sezione terza: Concessione di costruzione
e gestione di lavori pubblici.
Art. 84 - (Procedura di
scelta del concessionario di lavori pubblici)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. L'affidamento della concessione di
lavori pubblici avviene mediante licitazione privata. Il criterio di
aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
disciplinato dall'articolo 91.
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo 79,
maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità di cui
all'articolo 80.
Art. 85 - (Bando di gara)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. Il bando di gara per l'affidamento
della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla
gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a
coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla base dei
dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare,
indica:
a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice
intende corrispondere;
b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a
corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti;
c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione
aggiudicatrice;
d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da
appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni
fissate dall'articolo 2, comma 4, della Legge;
e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio
della gestione;
f) la durata massima della concessione;
g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché
delle relative modalità;
h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare
all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel
contratto;
l) la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società
di progetto prevista dall'articolo 37 quinquies della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i
concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti
al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del
lavoro è possibile variare e a quali condizioni.
Art. 86 - (Schema di
contratto)
1. Lo schema di contratto di concessione
indica:
a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario
del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da
parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche,
tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi
richiesto;
c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i
criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del
procedimento;
d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli
investimenti;
e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi
secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4,
della Legge;
f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione
dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla
gestione stessa;
h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi
di decadenza della concessione e la procedura della relativa
dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il
concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni
necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del
progetto;
n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario
degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di
canoni o prestazioni di natura diversa;
o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione,
costruzione e gestione;
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna
del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della
concessione.
Art. 87 - (Contenuti
dell'offerta)
1. In relazione a quanto previsto nel
bando l'offerta contiene:
a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere
all'amministrazione aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il
livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative
modalità;
g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
2. All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico
finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco
temporale prescelto.(abrogato dall'articolo 256
decreto legislativo n. 163 del 2006)
Sezione quarta: Lavori in economia
Art. 88 - (Tipologie di
lavori eseguibili in economia)
1. I lavori eseguibili in economia sono
individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è
rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con
le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000
Euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso
esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del
contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è
necessità ed urgenza di completare i lavori.
(abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono
essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al
responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.(abrogato
dall'art. 2 del D.Lgs. n. 113 del 2007)
3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da
eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione,
ancorché sommaria.(abrogato
dall'art. 2 del D.Lgs. n. 113 del 2007)
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per
gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli
interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base
delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
Capitolo II - Criteri di aggiudicazione
Art. 89 - (Aggiudicazione al
prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco
prezzi)
1. Quando la gara di pubblico incanto o di
licitazione privata si tiene con il metodo del massimo ribasso
sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara, aperti i
plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica
l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso
percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in
Euro di 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara,
individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a
quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di
legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi
concorrenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della Legge, al
responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici
della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai
concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis della Legge e valuta
la congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla
riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte
giudicate non congrue e aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il numero
delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla
determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della
stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta.
3. A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, la
stazione appaltante comunica l'avvenuta esclusione e le relative
motivazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne
informativa alla Commissione della Comunità Europea. (abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero
delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che
presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione
sono soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del
procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel
termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi
giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in
termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione appaltante
esclude la relativa offerta e aggiudica l'appalto al migliore offerente
rimasto in gara.
Art. 90 - (Aggiudicazione al
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari)
1. Se la licitazione privata è aggiudicata
con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è
allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la
esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella
lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento,
sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il
numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie
lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la
descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza
colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo
previsto in progetto per ogni voce.
2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono
alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la
lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i
prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in
cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella
settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta
colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo
offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal
concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso
percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il
prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in
lettere.
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo
indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal
concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso
espressamente confermate e sottoscritte.
4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione
dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli
uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle
lavorazioni e forniture di cui al comma 1.
5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui
corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a
misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo
posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima
della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di
controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli
elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in
visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto
ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad
inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a
quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché
negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del
contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una
dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle
quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che,
seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti
alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai
sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I termini
per la presentazione dell'offerta previsti dall'articolo 79, comma 5,
sono maggiorati della metà.
6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che
presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le
offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo
indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto
da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede
all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai
sensi di quanto previsto all'articolo 89, commi 2 e 4.
7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima
della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi
presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi
unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti
o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo
complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso
percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo
costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari
offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi
unitari contrattuali.
8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o
ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste
delle offerte economiche.
Art. 91 - (Offerta
economicamente più vantaggiosa)
1. In caso di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o
"punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione previsti
dall'articolo 21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a
cento, e devono essere indicati nel bando di gara.
2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione
qualitativa prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi" in
base ai quali è determinata la valutazione.
3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i
criteri e le formule di cui all'allegato B. Successivamente, in seduta
pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le
offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di
ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa
applicando, tra i criteri di cui all'allegato B, quello indicato nel
bando.
4. La stazione appaltante può altresì procedere alla verifica prevista
all'articolo 64, comma 6.(abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
Art. 92 - (Commissione
giudicatrice e modalità di scelta dei commissari)
1. Nelle commissioni giudicatrici di cui
all'articolo 21, comma 4, della Legge, tutti i commissari sono scelti
pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione del Presidente che è
nominato direttamente dalle stazioni appaltanti. (abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un
elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle
facoltà universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine
di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione
appaltante può scegliere i commissari a propria discrezione nell'ambito
dei soggetti inadempienti.(abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il
compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale
termine può essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modificazioni l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui
all'articolo 21, comma 5, della Legge.
5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi
interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti
comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di
gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal
partecipare alle operazioni di gara. (abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
Titolo VI - Soggetti abilitati ad assumere
lavori pubblici
Art. 93 (Riunione di
Imprese)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. Sono ammessi a presentare offerta per
gli appalti e le concessioni di lavori pubblici imprese riunite che
abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.
2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa
privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare
offerta o di trattare per se o quale capogruppo di imprese riunite, ai
sensi del comma 1.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis
della Legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del
contratto.
4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i
lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
Art. 94 - (Fallimento
dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. In caso di fallimento dell'impresa
mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, la
stazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con
altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti
dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto. (sostituito
dal comma 18 dell'art. 37 del Codice)
2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora
si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove
non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti
requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo
delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. (sostituito
dal comma 18 dell'art. 37 del Codice)
Art. 95 - (Requisiti
dell'impresa singola e di quelle riunite)
1. L'impresa singola può partecipare alla
gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e
tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo
totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla
categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli
importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non
posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento
alla categoria prevalente.
2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo
orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere
posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure
minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente
dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura
minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa
mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo
verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono
posseduti dalla Capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie
scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo
dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata
per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla
impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in
associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo,
possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed
importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori
eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo
complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle
qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei
lavori che saranno ad essa affidati.
5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese
riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa
procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo Il
mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non
ha effetto nei confronti della stazione appaltante. (abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale,
delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte
le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto,
anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente
le responsabilità facenti Capitolo alle imprese mandanti. (abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non
determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite,
ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione,
degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. (abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
Art. 96 - (Società tra
imprese riunite)
1. Le imprese riunite dopo
l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche
consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del
Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto
subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o
di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme
restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto
costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione
della società nel registro delle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale non
può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei
lavori, la società può essere costituita anche dalle sole imprese
interessate all'esecuzione parziale.
5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società
sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive
quote di partecipazione alla società stessa.
Art. 97 - (Consorzi stabili
di imprese)
1. I consorzi stabili di imprese di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera c), e articolo 12 della Legge, hanno
la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò
costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale
degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica
dell'effettiva sussistenza in Capitolo alle singole consorziate dei
corrispondenti requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile
non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese
consorziate, ma il documento di qualificazione di queste ultime deve
riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile,
nonché l'indicazione di tutti gli altri soggetti partecipanti.
4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della
partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti
dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle singole imprese
consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese
mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono
attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio. Le quote di
assegnazione devono tenere conto dell'apporto reso dai singoli
consorziati nell'esecuzione dei lavori.
Art. 98 - (Requisiti del
concessionario)
1. I soggetti che intendono partecipare
alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se
eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere
qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della Legge con
riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque
anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per
cento dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento
previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello
previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque
per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a
quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il
due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma
1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere
a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il
doppio e il triplo.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della
concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui
al comma 1, lettere a), b), c), e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un
raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti
previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla
capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista
dall'articolo 95.
Art. 99 - (Requisiti del
promotore)
1. Possono presentare le proposte di cui
all'articolo 37-bis della Legge, oltre ai soggetti elencati negli
articoli 10 e 17, comma1, lettera f), della Legge, soggetti che svolgono
in via professionale attività finanziaria, assicurativa,
tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori
pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che
negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla
realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello
oggetto della proposta.
2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti,
nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci
aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma
1.
3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore
deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti,
i requisiti previsti dall'articolo 98.
Titolo VII - Garanzie
Art. 100 - (Cauzione
provvisoria)
1. La cauzione provvisoria prevista
dall'articolo 30, comma 1, della Legge può essere costituita a scelta
dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di
Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a
titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti. La cauzione può
essere costituita, sempre a scelta dell'offerente anche mediante
fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria
con clausola di pagamento a semplice richiesta.
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un
fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente
dell'appalto o della concessione.
Art. 101 - (Cauzione
definitiva)
1. La cauzione definitiva deve permanere
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno.
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le
stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.
4. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
Art. 102 - (Fideiussione a
garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi)
1. L'erogazione dell'anticipazione, ove
consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è
costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è
applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il
collaudo definitivo.
Art. 103 - (Polizza di
assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso
terzi)
1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai
sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza
deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile
verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere
con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.
4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza
di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia.
Art. 104 - (Polizza di
assicurazione indennitaria decennale)
1. Per i lavori di cui all'articolo 30,
comma 4, della Legge, l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati
a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la
previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo
richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e
senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il
limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore
al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo
di 14.000.000 di Euro.
2. L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare,
per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della
responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con
massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro.
3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione
delle polizze di cui ai commi 1 e 2.
Art. 105 - (Polizza
assicurativa del progettista)
1. Le stazioni appaltanti richiedono ai
progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui
all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la
responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi
derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo
o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri
che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione
dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e
gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un
progetto esente da errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova
progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione
sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni,
affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento,
la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista
originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i lavori
a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante
deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto,
deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni
autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel
territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la
polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento
ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori
e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo
provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la
decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto
affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal
contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo
svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è
subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è
corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo
svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione
della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna
degli elaborati progettuali.
6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta
di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta,
ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il
responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento
dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso
inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il
responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli,
l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione.
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma
6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione
appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito
designato dall'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 151,
comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato
entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, l'Amministrazione
dà comunicazione all'ISVAP.
Art. 106 - (Polizza
assicurativa del dipendente incaricato della progettazione)
1. Qualora la progettazione sia affidata a
proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere del rimborso
al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per
contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi
professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci
per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia
copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge.
Art. 107 - (Requisiti dei
fideiussori)
1. Le garanzie bancarie sono prestate da
istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. Possono rilasciare garanzia fideiussoria in materia di lavori
pubblici anche gli intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a ciò autorizzati dal Ministero
del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica, sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, sulla base di criteri volti a
stabilire requisiti soggettivi e patrimoniali adeguati.
3. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di
assicurazione.
4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con
decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici.
Art. 108 - (Garanzie di
concorrenti riuniti)
1. In caso di riunione di concorrenti ai
sensi dell'articolo 13 della Legge, le garanzie fideiussorie e le
garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,
dall'impresa mandataria o Capitologruppo in nome e per conto di tutti i
concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13,
comma 2, della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui
all'articolo 13, comma 3, della Legge.
Titolo VIII - Il contratto
Art. 109 - (Stipulazione ed
approvazione del contratto)
1. La stipulazione del contratto di
appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel
caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed
entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel
caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
2. Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali,
l'approvazione del contratto deve intervenire entro sessanta giorni
dalla data di stipulazione.
3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non
avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa può,
mediante atto notificato alla stazione appaltante, chiedere di
sciogliersi da ogni impegno o di recedere dal contratto. In caso di
mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun
indennizzo.
4. Qualora l'istanza di recesso sia accolta, l'appaltatore non ha
diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza,
l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione
dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per
opere provvisionali.
Art. 110 - (Documenti
facenti parte integrante del contratto)
1. Sono parte integrante del contratto e
devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e)i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della Legge;
f) il cronoprogramma.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da
quelli elencati al comma 1.
Art. 111 - (Contenuto dei
capitolati e dei contratti)
1. Il capitolato generale, i capitolati
speciali e i contratti disciplinano, fra l'altro, nel rispetto delle
disposizioni della Legge e del presente regolamento:
a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto
dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile del
procedimento concede proroghe;
b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni
totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli
indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti
previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;
c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di
costruzione;
d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto.
Art. 112 - (Spese di
contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore)
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le
spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e
disegni di progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle
tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato
il contratto.
3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti
agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.
Art. 113 - (Anticipazione)
1. Nei casi consentiti dalla legge le
stazioni appaltanti erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla
data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del
procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura
prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione
dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede
secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.
Art. 114 - (Pagamenti in
acconto)
1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori
sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti
contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei
termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura
dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal
responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili
indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non
appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena
raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta
giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto
degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Art. 115 - (Cessione del
corrispettivo d'appalto)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5,
della Legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle
amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono
essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui
oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti
di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione
debitrice.
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed
opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti
con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro
quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4. L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o
contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte
dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione.
5. In ogni caso, l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di
appalto.
Art. 116 - (Ritardato
pagamento)
1. Nel caso di ritardato pagamento delle
rate di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o
speciale sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1,
della Legge.
2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento
della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma
9, della Legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi
3. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da
corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione
prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.
4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e
corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo,
immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità
di apposite domande o riserve.
Art. 117 - (Penali)
1. I capitolati speciali di appalto e i
contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato
adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal
responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla
categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo
livello qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli
esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal
responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto
posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non
superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle
conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del
procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori
rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento
determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto
al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle
procedure previste dall'articolo 119.
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della
prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai
termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti
si applicano ai rispettivi importi.
Art. 118 - (Risoluzione dei
contratti per reati accertati)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. Qualora nei confronti dell'appaltatore
sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3,
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza
di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del
procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità
di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione,
l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.
Art. 119 - (Risoluzione del
contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. Quando il direttore dei lavori accerta
che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei
lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima
dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati
all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei
lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori
ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i
casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i
lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il
termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in
contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza
di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila
processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la
stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento,
delibera la risoluzione del contratto.
Art. 120 - (Inadempimento di
contratti per cottimo)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. Per i contratti relativi a cottimo, in
caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per
iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del
direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal
contratto alla stazione appaltante.
Art. 121 - (Provvedimenti in
seguito alla risoluzione dei contratti)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. Il responsabile del procedimento, nel
comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello
stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna
dal direttore dei lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è
determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i
lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà
prevista dall'articolo 10, comma 1 ter, della Legge.
Art. 122 - (Recesso dal
contratto e valutazione del decimo)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. La stazione appaltante ha il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre
al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla
differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di
gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori
eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale
comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a
venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna
i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a
norma del comma 1sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei
lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli
impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga
ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per
il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei
lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il
costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento
dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali
non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti
magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio
ed a sue spese.
Titolo IX - Esecuzione dei lavori
Capitolo I - Direzione dei lavori
Art. 123 - (Ufficio della
direzione dei lavori)
1. Per il coordinamento, la direzione ed
il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo
intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un
ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed
eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria
dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore
operativo o di ispettore di cantiere.
2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli
impegni contrattuali.
Art. 124 - (Direttore dei
lavori)
1. Il direttore dei lavori cura che i
lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al
progetto e al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e
della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei
lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito
agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità
dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3,
comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta
legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti
allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente
regolamento nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte
dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in
materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di
manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione,
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
Art. 125 - (Direttori
operativi)
1. Gli assistenti con funzioni di
direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel
verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare
siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole
contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al
direttore dei lavori.
2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei
lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge
relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e
particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore
dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi
necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente
sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le
adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di
collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in
servizio degli impianti;
h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei
direttore di cantiere;
i) collaborare alla tenuta dei libri contabili.
Art. 126 - (Ispettori di
cantiere)
1. Gli assistenti con funzioni di
ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel
Capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da
una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro.
Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di
lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di
collaudo e delle eventuali manutenzioni.
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti
compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di
materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed
approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le
apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo
prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai
disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in
esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati
dal direttore dei lavori.
Art. 127 - (Sicurezza nei
cantieri)
1. Le funzioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza
nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell'eventualità che il
direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla
normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di
almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per
l'esercizio delle relative funzioni.
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:
a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento,
l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla
normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute;
c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la
loro reciproca informazione;
d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze
delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei
lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere o la risoluzione del contratto;
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole
lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate;
f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31,
comma 1 bis della Legge.
Capitolo II - Esecuzione dei lavori
Sezione prima: Disposizioni preliminari
Art. 128 - (Ordini di
servizio)
1. L'ordine di servizio è l'atto mediante
il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del
responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest'ultimo
all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie
sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato
all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali
riserve dell'appaltatore.
2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori
con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la
regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione,
quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione
all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei
lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di
cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
Sezione seconda: Consegna dei lavori
Art. 129 - (Giorno e termine
per la consegna)
1. Dopo l'approvazione del contratto o,
qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione
definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei
lavori alla consegna dei lavori.
2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire
non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte
dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre
quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la
registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per le
altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre
dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine
decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.
3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il
luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori,
munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo
i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore
gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della
stazione appaltante.
4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene
conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per
rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del
contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi,
sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è
responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in
contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 121; dalla data
di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o
dei lavori.
7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il
direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine
contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei
lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della
stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso
l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali
nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non
superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza
dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti
dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato
generale.
9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di
recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze
previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori
superi la metà del termine utile contrattuale.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione
appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può
durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del
procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza sui
lavori pubblici.
Art. 130 - (Processo verbale
di consegna)
1. Il processo verbale di consegna
contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le
operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i
collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi
all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di
consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per
poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera
da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7,
che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione
dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza
dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai
relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo
verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4,
il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve
provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione
al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta
stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali
limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal
direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il
termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del
procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa
lo richieda.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi
in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la
natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si
preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In
caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già
consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause
di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 133.
Art. 131 - (Differenze
riscontrate all'atto della consegna)
1. Il direttore dei lavori è responsabile
della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo
stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il
progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei
lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento,
indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto
agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo
e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla
riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto
in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le
modalità e con gli effetti di cui all'articolo 165.
Art. 132 - (Consegna di
materiali da un appaltatore ad un altro)
1. Nel caso di subentro di un appaltatore
ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per
accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di
quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per
indicare le indennità da corrispondersi.
2. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non
intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i
processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due
testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati
assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante
non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità
indicate all'articolo 129, comma 7.
Sezione terza: Esecuzione in senso stretto
Art. 133 - (Sospensione e
ripresa dei lavori)
1. Qualora circostanze speciali
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le
ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del
verbale di consegna.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento
può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la
sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal
capitolato generale.
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un
suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando
le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale
deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque
giorni dalla data della sua redazione.
4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento
dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei
mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite
al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni,
accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera
e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le
necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera
nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già
eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei
lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono
firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nel
modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei
lavori indica il nuovo termine contrattuale.
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto
a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei
lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si
procede a norma dell'articolo 165.
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il
responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.
Art. 134 - (Variazioni ed
addizioni al progetto approvato)
1. Nessuna variazione o addizione al
progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è
disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla
stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati
all'articolo 25 della Legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento
dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico
dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario
introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste
nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del
procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia
suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione
da inviare alla stazione appaltante.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute
opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia
ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi
nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta
approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo
periodo della Legge.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali
per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a
norma dell'articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre
varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento,
che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita
istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il
responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori,
descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla
stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento
della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le
ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non
possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa
di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra
autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione
appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b-bis)
della Legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad
oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla
specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni
richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione
appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora
comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista
nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le
perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento,
sempre che non alterino la sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo
accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui
all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un
aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo
originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso
l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove
consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di
gara.
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili,
nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla
stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono
altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o
lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne
ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi
volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in
materia di beni culturali e ambientali.
Art. 135 - (Diminuzione dei
lavori)
1. La stazione appaltante, durante
l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del
contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti
previsti dal capitolato generale.
Art. 136 - ( Determinazione
ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto)
1. Quando sia necessario eseguire una
specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali
di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal
medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel
contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell'offerta nuovi prezzi.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore
dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del
procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste
nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella
contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si
applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e
approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non
iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente
regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.
Art. 137 - (Contestazioni
tra la stazione appaltante e l'appaltatore)
1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore
comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte
circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori;
il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni
dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della
questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del
responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha
l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel
registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige
in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni.
In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per
le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine
di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni
nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate.
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il
processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le
eventuali osservazioni dell'appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel
giornale dei lavori.
Art. 138 - (Sinistri alle
persone e danni alle proprietà)
1. Qualora nella esecuzione dei lavori
avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore
dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al
responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause
ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la
stazione appaltante le conseguenze dannose.
Art. 139 - (Danni)
1. Nel caso di danni causati da forza
maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei
termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro tre
giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento.
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede,
redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato
precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza
maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni
del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i
danni.
Art. 140 - (Appalto
integrato)
1. Nell'ipotesi di appalto integrato,
intervenuta la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 109, il
responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone
che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto
esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato
speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
2. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità,
dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini
di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la
redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso
aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla
qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto
definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo
25, comma 1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di
riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni
da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi
contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del
caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi
dell'articolo 136. La stazione appaltante procede all'accertamento delle
cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni
nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal
capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito
il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal
capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini
previsti dall'articolo 129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il
pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo è effettuato in
favore dell'appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori.
Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano
le penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto
definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto
meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento
dell'appaltatore.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la
stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 122, all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto
previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di
recesso per ritardata consegna dei lavori.
Sezione quarta: subappalto
Art. 141 - (Subappalto)
1. La percentuale di lavori della
categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per
cento dell'importo della categoria.
2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di
impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c),
d) ed l).
3. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve
presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la
documentazione prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto
dall'articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di
ricevimento della predetta istanza.
4. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce
subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3,
numero 5 e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.
5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi
dell'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono
quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.
Capitolo III - Lavori in economia
Art. 142 - (Modo di
esecuzione dei lavori)
1. I lavori in economia si possono
eseguire:(abrogato dall'articolo 256 decreto
legislativo n. 163 del 2006)
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimi.
2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un
responsabile dei procedimento.
Art. 143 - (Lavori in
amministrazione diretta)
1. Quando si procede in amministrazione
diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo
di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori
individuati all'articolo 88.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i
mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare
una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro. (abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
Art. 144 - (Cottimo)
1. Il cottimo è una procedura negoziata,
adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie,
individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 88 e
di importo non superiore a 200.000 Euro. (abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra
almeno cinque imprese ai sensi dell'articolo 78; per i lavori di importo
inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto. (abrogato
dall'articolo 256 decreto legislativo n. 163 del 2006)
3. L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e
l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante
di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per
inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120.
4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione
mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della
stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.
Art. 145 - (Autorizzazione
della spesa per lavori in economia)
1. Nel caso di lavori di cui all'articolo
88, comma 1, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici
degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente
concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni
progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è
stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono
essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati,
attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le
eventuali economie da ribasso d'asta.
Art. 146 - (Lavori
d'urgenza)
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori
in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza,
questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello
stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari
per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico
all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa
alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione
dei lavori.
Art. 147 - (Provvedimenti in
casi di somma urgenza)
1. In circostanze di somma urgenza che non
consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del
procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146,
la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o
comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma
diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del
procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con
l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo
previsto all'articolo 136, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila
entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di
somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura
della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza
non riporti l'approvazione del competente organo della stazione
appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte
dell'opera o dei lavori realizzati.
Art. 148 - (Perizia
suppletiva per maggiori spese)
1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in
economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del
procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere
l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella
debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.
Titolo X - Accordo bonario e definizione
delle controversie
Art. 149 - (Accordo bonario)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. Qualora nel corso dei lavori
l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo
complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 31 bis della Legge,
il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile
del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria
relazione riservata in merito.
2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni
dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di
un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di
soluzione bonaria.
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme
previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in
merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del
procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione
appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
4. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata
dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del
procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di
accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni
contestazione sino a quel momento insorta.
5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla sottoscrizione dell'accordo.
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per
le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.
7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le
riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle
già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato
dalla Legge.
Art. 150 - (Definizione
delle controversie)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o
apposito compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte tra
la stazione appaltante e l'appaltatore siano decise da arbitri, il
giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale
per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 della Legge.
L'arbitrato ha natura rituale.
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di
resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra
professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori
pubblici; se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di
arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del
Tribunale ai sensi dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura
civile.
3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due
arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici
affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di
presidente del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla
base di criteri oggettivi e predeterminati.
4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno
dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio
dei lavori pubblici. Se non vi è alcuna indicazione della sede del
collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve
intendersi stabilita presso la sede della Camera Arbitrale per i lavori
pubblici.
5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale
comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi
in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti
necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo
le norme fissate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 32,
secondo comma, della Legge.
6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è
versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata
secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto
interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del
lodo.
Art. 151 - (Camera Arbitrale
per i lavori pubblici)
(abrogato dall'articolo 256 decreto legislativo
n. 163 del 2006)
1. La Camera Arbitrale per i lavori
pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige
il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli
adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del collegio
arbitrale disciplinato dall'articolo 150. L'organizzazione ed il
funzionamento della Camera Arbitrale sono definiti dall'Autorità con
propri regolamenti.
2. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio
Arbitrale.
3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato
dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati
di particolare competenza nella materia, al fine di garantire
l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità
sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito
nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle
risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i Consiglieri
sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal successivo
comma 8.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale
di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità.
5. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera Arbitrale
soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello
Stato in servizio, nel numero fissato dal Consiglio della Camera
Arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi
ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al
patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei
requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o
architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci
anni ed iscritti ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche
con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici.
6. La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al
fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono
ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali
previsti dal comma 5, lettera c), nonché dottori commercialisti in
possesso dei medesimi requisiti professionali.
7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonché al comma 6
del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati
in via generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti
nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da
curriculum e da adeguata documentazione.
8. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha
durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni
dalla scadenza del biennio; durante il periodo di appartenenza all'albo
gli arbitri non possono svolgere l'incarico di arbitro di parte in altri
giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare
incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da
essi decisi.
9. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di
procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro abbiano
compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto,
sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né
coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle
controversie stesse.
10. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale da parte di
tutti i componenti del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale
secondo parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle
controversie e della complessità delle questioni, anche in deroga alle
tariffe professionali vigenti.
11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la
decisione delle controversie sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 10
quinquies della Legge con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione economica all'unità previsionale di base della
Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine del pagamento
delle spese di funzionamento della Camera Arbitrale, del compenso degli
organi della Camera stessa e del compenso agli arbitri.
12. La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati
emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette
all'Autorità e all'Osservatorio.
Titolo XI - Contabilità dei lavori
Capitolo I - Scopo e forma della
contabilità
Art. 152 - (Fondi a
disposizione delle stazioni appaltanti)
1. Il fondo posto a disposizione delle
stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al
progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:
a) lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto;
b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali
prove di laboratorio per materiali, di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera b) punto 11;
c) allacciamenti ai pubblici servizi;
d) maggiori lavori imprevisti;
e) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 26, comma 4,
della Legge;
f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili;
g) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza
giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi;
h) spese per attività di consulenza o di supporto;
i) spese per commissioni giudicatrici;
l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui
all'articolo 124, comma 4;
m) spese per collaudi;
n) imposta sul valore aggiunto;
o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.
2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui
alle lettere a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni
appaltanti.
Art. 153 - (Lavori in
economia contemplati nel contratto)
1. I lavori in economia a termini di
contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti
nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle
somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
Art. 154 - (Lavori di
manutenzione)
1.Qualora, nel caso di contratti aperti
relativi a lavori di manutenzione, l'importo dei lavori da eseguire
ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione
al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il
responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad
un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e
comunque non superiore a 200.000 Euro.
2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita
con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non
predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della
stazione appaltante.
Art. 155 - (Accertamento e
registrazione dei lavori)
1. Il costo dei lavori comprende le spese
dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza
ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità
devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di
spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti
pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento
e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono
avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le
partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al
fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei
lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi
fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì
certificati per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente
le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle
somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di
deficienza di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso
l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei
documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli che seguono.
Art. 156 - (Elenco dei
documenti amministrativi e contabili)
1. I documenti amministrativi contabili
per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati
d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore
dei lavori.
3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati
dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che
ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il
conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati
dall'appaltatore.
4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono
firmati dal responsabile del procedimento.
Art. 157 - (Giornale dei
lavori)
1. Il giornale dei lavori è tenuto da un
assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno
l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la
specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata
dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed
economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti
relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a
norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed
idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle
particolarità che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le
istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del
direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del
procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di
esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei
lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai
prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di
ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei
lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che
ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito
all'ultima annotazione dell'assistente.
Art. 158 - (Libretti di
misura dei lavori e delle provviste)
1. Il libretto delle misure contiene la
misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in
particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la
denominazione di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso;
trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle
cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato
delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed
esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano
desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto,
oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi,
scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state
calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la
compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con
l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi
per la contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle
misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio,
anche se non espressamente richiamato.
Art. 159 - (Annotazione dei
lavori a corpo)
1. I lavori a corpo sono annotati sul
libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato
d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è
stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota
relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale
d'appalto, che è stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale
eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata
eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni
che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate
dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità
attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le
aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della
documentazione contrattuale.
Art. 160 - (Modalità della
misurazione dei lavori)
1. La tenuta dei libretti delle misure è
affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e
determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro,
da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la
sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i
lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e
cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente
firmati dall'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito
al rilevamento delle misure.
2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può
richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il
direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle
misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore
dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano
di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali
disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico
dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono
considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e
portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si
intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie
diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.
Art. 161 - (Lavori e
somministrazioni su fatture)
1. Le lavorazioni e le somministrazioni
che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti
alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per
accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati
e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario,
rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se
prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
Art. 162 - (Note settimanali
delle somministrazioni)
1. Le giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono
annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi
scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste
settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con
operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla
sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste
possono essere distinte secondo la speciale natura delle
somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
Art. 163 - (Forma del
registro di contabilità)
1. Le annotazioni delle lavorazioni e
delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in
apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e
firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore.
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il
responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può
prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o
per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun
foglio l'ordine cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei
lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.
3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza
possono avere uno speciale registro separato.
Art. 164 - (Annotazioni
delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità)
1. Le partite di lavorazioni eseguite e
quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel
libretto delle misure o nell'apposito documento, a seconda delle
modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte
nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo
della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco
corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono
immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare,
le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato
dall'articolo 165 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori.
Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di
lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore si
rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165, comma 5.
Art. 165 - (Eccezioni e
riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)
1. Il registro di contabilità è firmato
dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a
farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista
nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità
e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel
registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di
motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità
per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere
tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine
di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le
sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto
di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad
essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa
e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in
partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Art. 166 - (Titoli speciali
di spesa)
1. Per le giornate di operai e dei mezzi
d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul
registro.
2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino
modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono
trascritte in contabilità sotto un Capitolo distinto.
3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice
sunto.
Art. 167 - (Sommario del
registro)
1. Ciascuna partita è riportata in
apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di
elenco e di perizia.
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di
lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della
rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a
corpo.
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la
quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da
consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento
risultante dal registro di contabilità.
Art. 168 - (Stato di
avanzamento lavori)
1. Quando, in relazione alle modalità
specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il
pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei
termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato
d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed
al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi,
indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi
dell'articolo 136.
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può
essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per
voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel
sommario di cui all'articolo 167.
3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i
libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore
o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle
misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la
responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi
provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento
mediante opportuna annotazione.
Art. 169 - (Certificato per
pagamento di rate)
1. Quando per l'ammontare delle
lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di
una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più
breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal
capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla base
dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è
inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per
l'emissione del mandato di pagamento.
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del
procedimento è annotato nel registro di contabilità.
Art. 170 -
(Contabilizzazione separate di lavori)
1. Nel caso di appalto comprendente lavori
da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno Capitolo a fonti
diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è
effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da
consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I
certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se
emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
Art. 171 - (Lavori annuali
estesi a più esercizi)
1. I lavori annuali estesi a più esercizi
con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun
esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti
a tanti lavori fra loro distinti.
Art. 172 - (Certificato di
ultimazione dei lavori)
1. In esito a formale comunicazione
dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei
lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con
l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato
attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le
stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un
termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del
direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e
sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine
comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di
redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente
delle lavorazioni sopraindicate.
Art. 173 - (Conto finale dei
lavori)
1. Il direttore dei lavori compila il
conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le
stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e
provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione,
in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è
stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di
prestito concessi in uso all'impresa;
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della
intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o
atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con
l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali
accordi bonari intervenuti;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di
ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con
indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di
prove;
h) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione
appaltante;
g) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità,
sommario del registro di contabilità);
l) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione,
aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono
agevolare il collaudo.
Art. 174 - (Reclami
dell'appaltatore sul conto finale)
1. Esaminati i documenti acquisiti, il
responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione
del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a
trenta giorni.
2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le
riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le
quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 149,
eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra
indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate
nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.
Art. 175 - (Relazione del
responsabile del procedimento sul conto finale)
1. Firmato dall'appaltatore il conto
finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 174, il responsabile
del procedimento redige una propria relazione finale riservata con i
seguenti documenti:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi,
con le copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e
ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 173, comma
2;
e) domande dell'appaltatore.
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento
esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore
per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo
149.
Capitolo II - Contabilità dei lavori in
economia
Art. 176 - (Annotazione dei
lavori ad economia)
1. L'annotazione dei lavori in economia è
effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso
incaricato:
a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori
eseguiti ad appalto;
b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per
giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono
essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte,
separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in
rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i
contratti. Nel registro vengono annotate:
a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad
accertare le somministrazioni;
b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in
cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture
debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa
riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
Art. 177 - (Conti dei
fornitori)
1. In base alle risultanze del registro il
direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di
avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e
liquida i crediti di questi ultimi.
Art. 178 - (Pagamenti)
1. Sulla base delle risultanze dei
certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il
responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o
di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi
legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni
straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente
che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste
settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di
ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse
riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero
d'ordine delle partite liquidate.
Art. 179 - (Giustificazione
di minute spese)
1. Per le minute spese, il direttore dei
lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti
giustificativi di spesa.
Art. 180 - (Rendiconto
mensile delle spese)
1. I rendiconti mensili sono essere
corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i
pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente
quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di
contabilità in cui si annotano i pagamenti.
2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li
trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di
ciascun mese.
Art. 181 - (Rendiconto
finale delle spese)
1. Il rendiconto finale, formulato come i
mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i
rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la
liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori
eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali
acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il
responsabile del procedimento deve espressamente confermare o
rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.
2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la
liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare
esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o
materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono
annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.
Art. 182 - (Riassunto di
rendiconti parziali)
1. Se un lavoro eseguito in economia è
stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un
conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.
Capitolo III - Norme generali per la
tenuta della contabilità
Art. 183 - (Numerazione
delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura)
1. I documenti amministrativi e contabili
sono tenuti a norma dell'articolo 2219 cod. civ.
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità,
tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e
firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.
3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 158.
4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del
registro ai sensi dell'articolo 2215 cod. civ.
Art. 184 - (Iscrizione di
annotazioni di misurazione)
1. Le annotazioni delle lavorazioni e
delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle
misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione
di accertamento.
Art. 185 - (Operazioni in
contraddittorio dell'appaltatore)
1. La misurazione e classificazione delle
lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio
dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.
2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati
di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono
sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno,
quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e
la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che
ha assistito al rilevamento delle misure.
3. La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha
assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda
il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.
Art. 186 - (Firma dei
soggetti incaricati)
1. Ciascun soggetto incaricato, per la
parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i
documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle
cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune
verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni
documento contabile.
3. Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la
sua firma sui documenti che riassumono la contabilità.
Titolo XII - Collaudo dei lavori
Capitolo I - Disposizioni preliminari
Art. 187 - (Oggetto del
collaudo)
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e
certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte
e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del
contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o
aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di
verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti
giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non
solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei
materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure
espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le
verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore,
sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via
amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto
finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
3. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c) della Legge;
b) quando si tratti di opere e lavori di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i);
c) nel caso di intervento affidato in concessione;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1,
lettera b), punto 1), della Legge;
e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione
in materia di beni culturali e ambientali;
f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali
lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia
di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 188 - (Nomina del
collaudatore)
1. Le stazioni appaltanti entro trenta
giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono
l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione
professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi,
alla loro complessità ed al relativo importo.
2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di
collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un
solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze
agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione
nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo
professionale.
3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno
delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute
a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico
di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata
dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato
a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11.
4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo :
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e
procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro
autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei
lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo,
progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei
lavori da collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza
o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare.
5. Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di più professionalità
diverse in ragione della particolare tipologia e categoria
dell'intervento, il collaudo è affidato ad una commissione composta da
tre membri. La commissione non può essere composta congiuntamente da
soggetti appartenenti all'organico della stazione appaltante e da
soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresì il membro della
commissione che assume la funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del
collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è
affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti
specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone
classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica
dell'osservanza delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività di
controllo e vigilanza quella di cui all'articolo 16, comma 6 e
all'articolo 30, comma 6 della Legge.
8. (comma abrogato dall'articolo 24, comma 8, legge n. 62 del 2005).
9. (comma abrogato dall'articolo 24, comma 8, legge n. 62 del 2005).
10. (comma abrogato dall'articolo 24, comma 8, legge n. 62 del 2005).
11. (comma abrogato dall'articolo 24, comma 8, legge n. 62 del 2005).
12. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera
da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di
un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura
delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso
d'opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni
appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi
locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I
suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non
appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.
13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi
dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data
della sua entrata in vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni
appaltanti possono affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo
a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti e alle
condizioni previste dal comma 12.
Art. 189 - (Avviso ai
creditori)
1. All'atto della redazione del
certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento
dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si
eseguono i lavori , i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui
l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per
coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite
occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei
lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le
ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso è
pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia (questo
comma è stato implicitamente abrogato con la soppressione dei F.A.L. di
cui alla legge 24 novembre 2000 n. 340, art. 31).
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del
procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle
avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i
crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti
ricevuti dal Sindaco, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun
titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Art. 190 - (Ulteriori
documenti da fornirsi al collaudatore)
1. All'organo di collaudo il responsabile
del procedimento, oltre alla documentazione relativa al conto finale e
alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto
finale, trasmette:
a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi
allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e
suppletive con le relative approvazioni intervenute;
b) l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi
prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori
documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.
2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del
procedimento trasmette all'organo di collaudo:
a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto
nonché delle eventuali varianti approvate;
b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento
convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei
lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori;
c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o
aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e
ripresa lavori;
e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti
che fossero richiesti dall'organo di collaudo.
f) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di
qualità.
3. All'organo di collaudo devono altresì essere comunicate
tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato.
4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la
documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento
provvede a duplicarle e a custodirne copia conforme.
Art. 191 - (Determinazione
del giorno di visita e relativi avvisi)
1. Esaminati i documenti acquisiti,
l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne
informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso
all'appaltatore, al direttore dei lavori , al personale incaricato della
sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli
eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché
intervengano alle visite di collaudo.
2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di
Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche
contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3. Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle
visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due
testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta
a carico dell'appaltatore.
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non
intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo
hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere
riportata nel processo verbale.
5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di
collaudo.
Capitolo II - Visita e procedimento di
collaudo
Art. 192 - (Estensione delle
verificazioni di collaudo)
1. Il collaudo di un intervento deve
essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori ovvero
non oltre dodici mesi qualora il capitolato speciale preveda tale
maggiore termine che può avvenire esclusivamente nel caso di lavori
complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i).
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata
attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo
giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri
l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque
denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure
espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato
dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per
l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando
la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli
accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso
le visite di collaudo:
a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in
generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale
o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto
al programma;
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle
relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione
all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione
dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle
operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di
collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non
superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni,
trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la
revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo
suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
4. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso
d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni
particolari determinatesi nel corso dell'appalto.
Art. 193 - (Oneri
dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)
1. L'appaltatore, a propria cura e spesa,
mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le
esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario
al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per
ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire
tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il
collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa
dal residuo credito dell'appaltatore.
Art. 194 - (Processo verbale
di visita)
1. Della visita di collaudo è redatto
processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
a) la località e la provincia;
b) il titolo dell'opera o del lavoro;
c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi
delle rispettive loro approvazioni;
e) l'importo delle somme autorizzate;
f) le generalità dell'appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa
e di ultimazione dei lavori;
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle
eventuali proroghe;
i) la data e l'importo del conto finale;
l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del
collaudatore o dei collaudatori;
m) i giorni della visita di collaudo;
n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene
invitati, non sono intervenuti.
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti
dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute,
il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I
punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o
chiaramente individuati a verbale.
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con
la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento
progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da
trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni
successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei
lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le
osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò
comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e
dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva
competenza.
4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e
dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal
responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque
intervenuto. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui
testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli
accertamenti di taluni lavori.
5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato
speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di
quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha
luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli
atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è
fatta espressa menzione nel verbale di visita.
Art. 195 - (Relazioni)
1. L'organo di collaudo redige un'apposita
relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo
verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e
dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con
cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le
disposizioni impartite dal direttore dei lavori In tale relazione
l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei
pareri del responsabile del procedimento:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'appaltatore.
2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio
parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali
non è già intervenuta una risoluzione definitiva.
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di
qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di
conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo
parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede.
Art. 196 - (Discordanza fra
la contabilità e l'esecuzione)
1. In caso di discordanza fra la
contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di
apportare le opportune rettifiche nel conto finale.
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le
operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento
presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento
trasmette la relazione e le proposte dell'organo di collaudo, alla
stazione appaltante.
Art. 197 - (Difetti e
mancanze nell'esecuzione)
1. Riscontrandosi nella visita di collaudo
difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il
lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta
l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini
dell'articolo 202.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in
breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le
lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il
certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita
dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del
procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e
regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la
facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa
verifica.
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità
dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale,
l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma
che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito
dell'appaltatore.
Art. 198 - (Eccedenza su
quanto è stato autorizzato ed approvato)
1. Ove l'organo di collaudo riscontri
lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate,
sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al
responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene
opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e
le proposte dell'organo di collaudo. con proprio parere, alla stazione
appaltante.
2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta
dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e
il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle
ordinate o lasciate eseguire.
Art. 199 - (Certificato di
collaudo)
1. Ultimate le operazioni di cui agli
articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile
il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche
effettuate;
c) il certificato di collaudo.
2. Nel certificato l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le
modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da
rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla
esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla
stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine
convenuto per il compimento dei lavori;
c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di
revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità
dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra
specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine
stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due
anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla
garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo.
Art. 200 - (Verbali di
accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)
1. Qualora la stazione appaltante abbia
necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato
ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il
collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto,
può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del
procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di
agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e
fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale
d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da
allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di
collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra
specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per
accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile
nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della
stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto
un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal
responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni
fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo
sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e
sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
Art. 201 - (Obblighi per
determinati risultati)
1. Il collaudo può avere luogo anche nel
caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere
determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il
collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati
speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le
clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei
risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del
responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le
garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.
Art. 202 - (Lavori non
collaudabili)
1. Nel caso in cui l'organo di collaudo
ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante
trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori
sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le
proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 195.
Art. 203 - (Domande
dell'appaltatore al certificato di collaudo)
1. Il certificato di collaudo viene
trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve
firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può
aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di
collaudo.
2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo
prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le
conseguenze previste.
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle
singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo,
formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che
ritiene opportuno di eseguire.
Art. 204 - (Ulteriori
provvedimenti amministrativi)
1. Condotte a termine le operazioni
connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo
trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e
quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni
ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di
collaudo.
2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento
tutti i documenti acquisiti.
3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni
dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione
all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti
necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e
delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di
collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai
creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate
all'appaltatore.
Art. 205 - (Svincolo della
cauzione)
1. Alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si
procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le
riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo
della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di
saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.
Art. 206 - (Commissioni
collaudatrici)
1. Quando il collaudo è affidato ad una
commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la
relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.
2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di
collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la
circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente
ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
Art. 207 - (Collaudo dei
lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza
economica)
1. Ai fini dell'articolo 28, comma 6,
della Legge, sono lavori di grande rilevanza economica o di particolare
complessità quelli rispettivamente di importo superiore a 25.000.000 di
Euro e quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i). Per tali
lavori il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di
qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul
costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.
Art. 208 - (Certificato di
regolare esecuzione)
1. Il certificato di regolare esecuzione
dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal
responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso non oltre tre
mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui
all'articolo 195.
Art. 209 - (Approvazione
degli atti di collaudo)
1. Finché non è intervenuta l'approvazione
degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere
ad un nuovo collaudo.
Art. 210 - (Compenso
spettante ai collaudatori)
1. I compensi spettanti ai dipendenti
della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, della Legge.
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico
della stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della
revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe
professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto
al comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater
dell'articolo 17 della Legge.
3. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo
stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato
dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle
iscritte a titolo risarcitorio.
4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25
per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola
volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.
5. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è
aumentato del 20 per cento.
6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa
professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo
componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a
ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere
elevata fino al 60 per cento.
7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei
collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo
intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.
Titolo XIII - Dei lavori riguardanti i
beni culturali
Capitolo I - Beni culturali
Art. 211 - (Applicazione)
1. Ai fini del presente regolamento, per
beni culturali si intendono le cose soggette alle disposizioni della
vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali. Agli
stessi si applicano le norme tecniche in materia di metodologie del
restauro.
Art. 212 - (Scavo
archeologico, restauro e manutenzione)
1. Le tipologie delle opere e dei lavori
di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti sezioni:
a) scavo archeologico;
b) restauro e manutenzione di beni immobili;
c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di
beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.
2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono
la lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato
territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le
documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo scavo archeologico
recupera altresì la documentazione del paleoambiente.
3. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche
specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri
storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro
consistenza materiale.
4. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche
specialistiche periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri
storico-artistici e la materialità e la funzionalità del manufatto
garantendone la conservazione.
Capitolo II - Progettazione
Art. 213 - (Attività di
progettazione per i beni culturali)
1. L'attività di progettazione, salvo
quanto previsto dai successivi commi e dall'articolo 16, comma 2 della
legge, si articola secondo tre livelli di successive definizioni
tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto
esecutivo.
2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di
manutenzione di beni immobili e di beni mobili di interesse
storico-artistico la progettazione si articola in progetto preliminare e
progetto definitivo.
3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche
decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori
di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro la
progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo.
4. I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi
indicati nel Capitolo II del titolo III per quanto compatibili e con
riferimento alla specificità dei beni sui cui si interviene.
Art. 214 - (Progetto
preliminare)
1. Il progetto preliminare consiste in una
relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze,
sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento alla
quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta
indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari
per definire uno studio di fattibilità che offra gli elementi di
giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da
approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo
dell'intervento medesimo.
3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato
esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si
ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto
storico e ambientale.
4. Le indagini riguardano:
a) l'analisi storico - critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo dei manufatti;
d) la diagnostica sul campo e sul territorio;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del
degrado e dei dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline
afferenti.
5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei
caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può
limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono
strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte
di restauro e dei relativi costi di intervento.
Art. 215 - (Progetto
definitivo)
1. Il progetto definitivo studia il bene
con riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui è
inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i
collegamento interdisciplinari; definisce gli indirizzi culturali e le
compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una
conoscenza compiuta dallo stato di fatto; configura nel complesso un
giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di
intervento con particolare riguardo ai possibili conflitti tra
l'esigenza di tutela e i fattori di degrado.
Art. 216 - (Progetto
esecutivo)
1. Il progetto esecutivo per gli
interventi sui beni culturali definisce in modo compiuto le tecniche, le
tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del
complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche;
indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase
dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di
intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si
avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a
completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.
Art. 217 - (Progettazione
dello scavo archeologico)
1. Il progetto preliminare dei lavori di
scavo archeologico prevede l'impianto di un cantiere di ricerche e la
individuazione di elementi di giudizio per la valutazione delle scelte
di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine il
progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica
illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per
settore di indagini alla quale vanno allegati i necessari schemi
grafici.
2. La relazione programmatica illustra tempi e modi dell'intervento,
relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine
al loro studio e pubblicazione.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica
dello stato esistente.
4.Le indagini riguardano:
a) il rilievo generale;
b) le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
c) il programma delle indagini complementari necessarie.
5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare
confluiscono in un progetto definitivo.
6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle
fasi delle diverse categorie di intervento e indica la durata di esse.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) restauro dei reperti mobili ed immobili;
d) schedatura dei reperti e delle azioni;
e) immagazzinamento dei reperti e dei campioni;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e
musealizzazione del testo;
h) manutenzione programmata.
8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura
delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito
archeologico, da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici.
9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di
conoscenza così raccolti confluiscono nel progetto preliminare.
Art. 218 - (Progettazione di
lavori di impiantistica e per la sicurezza)
1. La progettazione dei lavori di
impiantistica e per la sicurezza si articola in progetto preliminare ed
esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi livelli di
approfondimento prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a
garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario
per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei
complessi di interesse storico-artistico e tendere ad offrire
prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto
delle preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per
gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di
sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione
programmata con le scorte di magazzino necessaire per garantire la
continuità del servizio.
Art. 219 - (Adeguamento del
progetto)
1. Il progettista in collaborazione con il
direttore dei lavori adegua gli elaborati progettuali esecutivi nel
corso dei lavori, sulla base dei risultati delle operazioni compiute o
dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti.
2. Il progettista propone al responsabile del procedimento gli
adeguamenti progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro
approvazione, da parte degli organi competenti.
Art. 220 - (Lavori di
manutenzione)
1. I lavori di manutenzione, in ragione
della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono
non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di
progettazione preliminare e definitiva, e sono eseguiti anche sulla base
di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e
topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da
eseguire ed i relativi tempi;
c) il computo metrico;
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.
Art. 221 - (Consuntivo
scientifico)
1. Al termine del lavoro viene predisposta
dal direttore dei lavori una relazione finale tecnico - scientifica,
quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale
premessa per un eventuale e futuro programma di intervento sul bene, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la
documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima,
durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi
compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è
trasmessa in copia alla soprintendenza competente.
Art. 222 - (Sistemi di
realizzazione dei lavori e scelta del contraente)
1. I lavori di cui al presente titolo sono
realizzati mediante contratto di appalto o di concessione di costruzione
e gestione e sono affidati mediante pubblico incanto, licitazione
privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in
economia.
Art. 223 - (Procedure di
scelta del contraente)
1. I lavori del presente titolo possono
essere affidati mediante licitazione privata semplificata di cui
all'articolo 23, comma 1 bis, della Legge sino all'importo di 750.000
Euro.
2. L'affidamento dei lavori di cui al presente titolo mediante appalto
concorso è consentito solo per lavori di particolare entità e
complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e
strutturale e di valorizzazione dei beni culturali, sentito il Comitato
tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali.
3.Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui
all'articolo 88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse
storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo
archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non
dipendente da fatto della stazione appaltante.
Art. 224 - (Direzione dei
lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate)
1. Per gli interventi sui beni mobili di
interesse storico - artistico e sulle superfici decorate di beni
architettonici, nelle ipotesi di cui all'articolo 27, comma 2 della
Legge, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori
comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un
restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.
2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell'ipotesi di
affidamento esterno di cui all'articolo 28, comma 4, della Legge,
l'organo di collaudo comprende un restauratore con esperienza almeno
quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 11
sexies, della Legge.
Titolo XIV - Disposizioni particolari per
l'affidamento e la esecuzione di lavori eseguiti nell'ambito di
attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49
Art. 225 - (Programmazione)
1. La programmazione dei lavori eseguiti
in attuazione della cooperazione allo sviluppo è articolata secondo il
disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
In relazione alla necessità di definizione degli accordi con i Paesi
beneficiari possono essere inseriti nella programmazione anche solo le
indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.
Art. 226 - (Progettazione)
1. I progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi sono soggetti alla previa approvazione da parte dei competenti
organi del Paese destinatario dell'intervento, alla cui normativa
ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti stessi devono
conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in
relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli interventi,
alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità, potrà essere
redatto immediatamente il progetto esecutivo.
2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi
correnti dello Stato sul cui territorio è ubicato l'intervento.
3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un
mercato diverso da quello del Paese beneficiario l'analisi dei prezzi va
riferita ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili.
Art. 227 - (Misure
organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera)
1. Per i singoli interventi è nominato un
responsabile del procedimento che assicura costantemente e direttamente,
anche a mezzo di un assistente delegato, la presenza sul territorio del
Paese beneficiario e che:
a) controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;
b) segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie
riscontrate nella realizzazione dell'intervento;
c) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica
dell'amministrazione;
d) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal
direttore dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante di
progetto;
e) propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui
all'articolo 230;
f) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto applicabili;
g) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre
funzioni previste dal presente regolamento per il responsabile del
procedimento.
2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più
interventi da eseguirsi in aree limitrofe.
3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati secondo
tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo
beneficiari nei settori dell'acqua, dell'edilizia residenziale e dello
sviluppo agricolo che non precedono la presenza di strutture in cemento
armato fino ad un valore di 750.000 Euro possono essere realizzati
tramite Organizzazioni non governative titolari del programma generale
di intervento di cooperazione avvalendosi del personale e materiali
locali.
Art. 228 - (Direzione dei
lavori)
1. Il direttore dei lavori deve
obbligatoriamente nominare assistenti di cantiere che seguano sul posto
l'andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo
le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il
direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere
situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche
in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente
l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce
con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la
massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica
del proprio operato.
Art. 229 - (Collaudo)
1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal
presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nel
presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso
entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
Art. 230 - (Disciplina
economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)
1. Per lavori da eseguire all'estero
nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il prezzo
chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta
aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica
dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di
cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per
cento sul valore del contratto, ma non superiore all'andamento dei
prezzi in Italia. Oltre tali limite l'impresa può chiedere la
risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e
null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.
2. L'incremento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per
ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in
ritardo rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro.
4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi
delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese
beneficiario. Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento siano
assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la
valutazione relativa ai singoli contratti è rimessa al responsabile del
procedimento.
5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate
secondo i costi del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene
definito con le modalità previste dall'articolo 26, comma 4, della
Legge.
6. Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti dalle vigenti
norme sono aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti all'estero,
con nullità di eventuali pattuizioni contrarie.
Titolo XV - Delegificazione e disposizioni
transitorie
Art. 231 - (Abrogazione di
norme)
1. Ai sensi dell'articolo 3,comma 4, della
Legge , a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono
abrogati:
a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331,
332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359,
360, 361, 362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all.F.
b) il R.D.25 maggio 1895, n.350 e successive modifiche;
c) il DM. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti di
opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori
pubblici e successive modificazioni;
d) il d.l. 6 febbraio 1919, n.107 e successive modifiche;
e) il r.d. 8 febbraio 1923, n.422 e successive modifiche;
f) il r.d. 28 agosto 1924, n.1396 e successive modifiche;
g) la legge 24 giugno 1929, n.1137 e successive modifiche;
h) la legge 23 febbraio 1952, n.133 e successive modificazioni;
i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche;
l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n.1930 e successive modificazioni;
m) la legge 21 giugno 1964, n.463 e successive modifiche;
n) la legge 10 agosto 1964, n.664 e successive modifiche ;
o) la legge 17 febbraio 1968, n.93 e successive modifiche;
p) la legge 3 luglio 1970, n.504 e successive modifiche;
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio 1973 n 14 e
successive modifiche;
r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della legge 3
gennaio 1978 n.1 e successive modificazioni;
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
della legge 10 dicembre 1981, n.741;
t) la legge 8 ottobre 1984, n.687 e successive modificazioni;
u) all'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le parole
o le categorie prevalenti;
v) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.
Art. 232 - (Disposizioni
transitorie)
1. Le disposizioni del regolamento che
disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione
appaltante sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di
esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.
2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto
delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati
successivamente alla loro entrata in vigore.
3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento
delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si
applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in
vigore.
4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite
o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente