ALLEGATO XV, Punto 4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Vogliamo innanzi tutto evidenziare un aspetto importante che fa da  comune denominatore  a tutti i punti che seguono (che sono l ' elenco dei costi della sicurezza che obbligatoriamente debbono essere computati, se pertinenti con le opere da realizzare): tutti possono essere riconducibili al  coinvolgimento e quindi al  coordinamento  di piu' attivita'  lavorative (eseguite magari anche da piu' Imprese presenti in cantiere).
Questo significa che il Legislatore ha voluto evidenziare che i costi della sicurezza riconducibili al Committente dell'opera da realizzare  sono soprattutto quelli che potenzialmente e presumibilmente possono transitare da una attivita' lavorativa all'altra e che quindi, come tali, non sono riconducibili alla stretta competenza delle singole Imprese, ma debbono essere considerati  - Apprestamenti, Misure preventive e protettive, Procedure, Impianti e Servizi, Misure di coordinamento,ecc'   di natura collettiva.

In pratica, nel  Cantiere  (e quindi in tutta l'area in cui si estenderanno le attivita' logistiche e lavorative) sono possibili due tipi di interferenze di cui dovra' occuparsi il Committente (attraverso l'elaborazione del PSC e quindi anche dei relativi  Costi della sicurezza ):
- Le interferenze di attivita' derivanti dalla presenza di piu' Imprese nella stessa area di lavoro (macrofasi lavorative)
- Le interferenze derivanti dall'esecuzione di fasi lavorative eseguite da piu' Squadre di Lavoratori (della stessa o di piu' Impresa).
Quindi, le  Interferenze tra Fasi lavorative individuate in fase di progettazione ( rilevabili nel PSC anche dal  Cronoprogramma dei lavori  e dalle  Schede di sicurezza per fasi lavorative programmate ) debbono evidenziare soprattutto i potenziali rischi che, tra l'altro essendo impropri (cioe' che possono anche transitare da una lavorazione all'altra), potrebbero non essere analizzati poi completamente nei  POS  dell'Impresa appaltatrice e/o delle altre Ditte coinvolte nell'esecuzione dei lavori.
Di conseguenza, il Legislatore evidenzia (nel punto 4.1 che segue) quali sono i rischi ed i 
costi della sicurezza che il Committente deve fare propri.
4.1. - Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove e' prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
Ovviamente rientrano nella  stima dei costi della sicurezza solo quelli previsti dal Coordinatore per la progettazione e chiaramente inseriti nel 
PSC.
a) degli apprestamenti previsti nel PSC
Vengono definiti come apprestamenti tutte quelle opere necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza del Lavoratore in Cantiere.
Nell 'Allegato XV.1, comma 1, del DLgs 81/08 (ex Allegato 1, comma 1 del DPR 222/03) sono descritti come principali apprestamenti quelli di seguito riportati:
Apprestamenti:
- Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Impalcati; Parapetti; Andatoie; Passerelle; Ponti a sbalzo; Castello di tiro e/o di carico; Armature pareti di scavo; Puntellamenti vari; Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori; Locali di ricovero e riposo; Dormitori; Camere di medicazione; Infermerie; Recinzioni di cantiere; Delimitazioni aree di lavoro

Varie: (voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto come CSP a quelle d'obbligo sopra indicate)
- Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma riconducibili nel corso dei lavori ad apprestamenti vari.

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti
I DPI vanno computati come costi della sicurezza solo se il CSP li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni interferenti.
Se per la protezione da lavorazioni interferenti vengono progettate nel PSC specifiche misure preventive e protettive ben precise (oltre quelle sotto elencate) dovranno essere computate (preferibilmente con il valore di nolo per il relativo uso mensile).
Sono descritti come principali Dispositivi di protezione protettiva quelli di seguito riportati:

DPI:
- Elmetto in ABS; Guanti la lavoro; Scarpa alta; Tuta completa; Cuffie antirumore; Tappi otoprotettori; DPI speciali:
- Cinture di sicurezza (UNI EN 361, ecc.)
Sistema anticaduta a funzionamento automatico (UNI EN 360, ecc.)
- Guida fissa (fune in acciaio inox e cursore per attacco fune di trattenuta)
- Moschettoni di sicurezza, ecc.
- Semimaschere con filtri combinati per polveri, gas e vapori, complete di ricambi (UNI EN 140);
- Visiera ribaltabile / Occhiali di sicurezza;
Altri dispositivi complementari;

Varie: (voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto come CSP  a quelle d'obbligo sopra indicate).
- Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo; proteggere i Lavoratori dal rischio di infortunio e tutelare la loro salute (per lavorazioni interferenti).

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi
Gli impianti considerati nel Regolamento (DPR 222/2003) sono esclusivamente quelli temporanei necessari alla protezione del Cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei lavori.Potra' essere riportata la stima degli impianti anche  a corpo  (preferibilmente con il valore di nolo per il relativo uso mensile).

Esempio:
Impianto di terra: Devono intendersi computati tutti quelli temporanei necessari alla protezione del Cantiere. Sono inoltre incluse tutte le attivita' di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo.
Impianto di protezione scariche atmosferiche: (Idem come sopra);
Impianto antincendio: (debbono essere intesi come tali solo quelli che Nel Cantiere non saranno presenti Impianti fissi).
Impianto evacuazione fumi: (Estrattori d'aria; Rilevatore portatile di gas o vapori tossici; Rilevatore percentuale di ossigeno; Elettroventilatore portatile, antideflagrante, carrellabile; ecc.

Varie: (voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto come CSP a quelle d'obbligo sopra indicate).
- Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo che possono derivare da scariche atmosferiche, fuochi, fumi, gas, ecc. e quindi proteggere i Lavoratori dal rischio di infortunio e tutelare la loro salute).

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva 
E' opportuno precisare che normalmente le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso, che e'di stretta competenza delle singole
Imprese, mentre debbono essere considerati  Mezzi e servizi di protezione collettiva quelli previsti nell'Allegato XV.1, comma 4, che comprendono:

Segnaletica di sicurezza
- Avvisatori acustici; Attrezzature per il primo soccorso; Illuminazione di emergenza; Mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze

Varie: (voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto, come CSP  a quelle d'obbligo sopra indicate).
- Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo che possono derivare dalla necessita' di utilizzare ulteriori mezzi e servizi di protezione collettiva per proteggere i Lavoratori dal rischio di infortunio e tutelare la loro salute.

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
Le procedure suddette, per essere considerate costo della sicurezza, non debbono essere riconducibili a modalita' standard di esecuzione ma debbono essere previste nel PSC per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze (non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa).
Di seguito vengono quindi riportati solo alcune voci, come esempio.

Coordinamento tra attivita' in Cantiere:
- Operatore per il coordinamento a terra della interferenza tra 2 o piu' gru, della movimentazione dei carichi sospesi, ecc.
- Operatore per il coordinamento manuale a terra del traffico di zona per operazioni di: Ripristino pavimentazioni con strade esistenti; Allacci di fognature, impianti, ecc. alle reti urbane; Sfalcio di erbe nel periodo estivo; ecc. 
Bonifiche ambientali:
- Aree destinate all'impianto del cantiere logistico;
- Aree destinate all'apertura di aree di lavoro, di nuove strade (e di relativi manufatti), ecc.; Bonifiche da ordigni bellici (solo se prevista nel progetto e da computare secondo le previsioni del progetto):
- Bonifica superficiale
- Bonifica profonda.

Varie: (voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto,  come CSP a quelle d'obbligo sopra indicate).
- Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo e/o che possono derivare dalla necessita' di utilizzare ulteriori procedure per specifici motivi di sicurezza
derivanti dal contesto o dalle interferenze (non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa).

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, se formalizzato nel Cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del PSC, non deve essere considerato costo della sicurezza in quanto le Imprese possono valutarlo preventivamente, prima della formulazione delle offerte.
Nel computo andranno pertanto inseriti soltanto gli interventi finalizzati alla sicurezza.
Di seguito vengono quindi riportati solo alcune voci, come esempio.

Barriere per l'abbattimento del rumore: 
- Se previste e da eseguire in attesa che possano riprendere gli altri lavori sospesi. (Da computare secondo le previsioni del progetto).
Protezione contro le polveri:
- Se previste e da eseguire in attesa che possano riprendere gli altri lavori sospesi. (Da computare secondo le previsioni del progetto).

Varie: (voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto  come CSP  a quelle d’obbligo sopra indicate).
- Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo e/o che possono derivare dalla necessita' di utilizzare ulteriori procedure per specifici motivi di sicurezza
derivanti dal contesto o dalle interferenze (non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa).

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il PSC prevede siano di uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione di uso comune. Pertanto in questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l'uso comune.
Di seguito vengono quindi riportati solo alcune voci, come esempio.

Formazione ed informazione dei Lavoratori, ecc.:
- Formazione e informazione generale, collettiva ed individuale dei Lavoratori in materia di salute e sicurezza su richiesta e/o necessaria per la specificita' del Cantiere
- Attivita' di informazione, formazione e addestramento dei Lavoratori dell'Impresa principale, di altre Ditte e di Lavoratori autonomi che utilizzeranno impianti ed attrezzature comuni (o di fornitori, visitatori, ecc. che potrebbero essere coinvolti nelle attivita' di Cantiere)
Riunioni di coordinamento in Cantiere:
- Partecipazione alle riunioni di coordinamento previste nel PSC di Imprese e Lavoratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni in corso. Il numero delle riunioni potra' variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE secondo le esigenze di Cantiere. (Ma debbono essere previste indicativamente In fase di progettazione).

Varie: (voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto,  come CSP  a quelle d'obbligo sopra indicate).
- Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo e/o che possono derivare dalla necessita' di approntare ulteriori misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione.

L'Allegato XV, punto 4 continua specificando che:
-La stima dovra' essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara' riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento .

Lasciamo dunque ai potenziali Coordinatori l'onere di redigere una stima congrua, ecc., ma vogliamo ancora ricordare che questi costi debbono avere come scopo principale quello di:
1. Valutare i  costi della sicurezza  necessari per la tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori, senza ricorrere all'utilizzo di semplici percentuali da applicare sull'importo totale dei lavori (che sarebbero troppo generiche) ma analizzando le necessita' vere del futuro cantiere. Soprattutto per evitare  rischi che, potenzialmente, possono transitare da una attivita' all'altra e che quindi per questo motivo  non sono esclusivi di una singola Impresa/Ditta, ma riconducibili all'obbligo del Committente di organizzare la sicurezza dell'intero cantiere anche assumendosene i relativi costi
2. Elaborare questi costi della sicurezza avendo l'accortezza di illustrarne metodo e finalita', chiudendoli sempre a corpo, ad fine di evitare controversie valutative con l Impresa affidataria (cioe', sugli Importi computati).

- I costi della sicurezza cosi' individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Questa precisazione contenuta nell'Allegato XV.4, conferma la necessita' di essere chiari nella redazione dei costi della sicurezza, vista la tendenza delle Imprese di offrire ribassi d'asta molto alti e poi cercare di recuperarli in corso d'opera  con le richieste piu' articolate e varie da fare al Committente (quindi anche con delle riserve sulla contabilizzazione dei costi della sicurezza).

- Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
Quest'obbligo dovrebbe dare piu' peso alle prescrizioni di sicurezza imposte in Cantiere dal CSE alle Imprese.
Peccato che il Legislatore non precisi meglio quali conseguenze puo' avere la mancata approvazione del CSE, in merito alla regolarita' dell'esecuzione in sicurezza dei lavori.
In sostanza, puo' il CSE spingersi fino a proporre il  taglio dei costi della sicurezza  per inadempienze da parte dell'Impresa.
La risposta   per ora  crediamo sia collegata solo all'applicazione dell'art. 92. comma 1, lettere e) e f); cioe' alla  segnalazione al committente delle inadempienze e sospensione, in caso di pericolo grave e imminenti  delle lavorazioni  fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Infatti, non e' ammissibile che i lavori continuino, se sono carenti le misure di sicurezza che hanno portato il CSE a non approvare la liquidazione dei relativi costi inseriti nel SAL redatto dal DL.

SICUREZZA 

Nell'attesa di pubblicazione in Gazzetta, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso disponibile il Decreto direttoriale 16 gennaio 2018, n. 3 con il quale e' stato adottato il sedicesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

L'elenco e' stato pubblicato in riferimento alle previsioni contenute nel punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Tale nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 1 dicembre 2017
 

SICUREZZA 

10-Maggio -2018

Come previsto all'art. 131, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro o TUSL), la costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, e' soggetta ad autorizzazione ministeriale da rinnovare ogni 10 anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.

Il TUSL ha anche previsto come dies a quo per la maggior parte dei rinnovi periodici (come quello per il corso di aggiornamento per il coordinatore sicurezza lavoro) la data del 15 maggio 2008.

Quindi, come i coordinatori per la sicurezza dovranno effettuare il secondo ciclo di aggiornamento (dopo quello del 2013), per i ponteggi e' previsto il primo rinnovo per l'autorizzazione ministeriale. Mentre, le autorizzazioni rilasciate dopo il 15 maggio 2008 hanno validita' decennale a partire dalla data di rilascio.

L'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale spetta al titolare della stessa e cioe' al produttore del ponteggio e non all'impresa utilizzatrice che potra', pertanto, continuare ad impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validita' decennale dell'autorizzazione.