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ENTRA NEL SITO  aggiornato al 20-03-2010 NewsNew

DALLE REGIONI

 

 

Bocciata dalla Consulta l’ingerenza dello Stato nelle materie di competenza regionale


Il Piano Casa si scontra contro una pronuncia della Corte Costituzionale. Con la 
sentenza 121/2010 sono state dichiarate illegittime alcune disposizioni del 
Decreto legge 112/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, tra cui la realizzazione e il recupero di unità immobiliari da destinare alla soluzione della tensione abitativa. Sotto accusa l'articolo 11, contenente disposizioni sul piano casa, e il 13, recante misure per la valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico.
Dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 11, che prevedendo la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale “anche” sociale, ammette implicitamente l’introduzione di finalità diverse da quelle che ispirano l’intera normativa. Secondo la Consulta la potestà legislativa che lo Stato esercita per assicurare il quadro generale dell’edilizia abitativa potrebbe così rischiare di essere indirizzata a favore di soggetti senza i requisiti essenziali per beneficiare degli interventi.
Considerato illegittimo anche il mancato rispetto della ripartizione delle competenze e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Il decreto prevede che decorsi 90 giorni senza che sia stata raggiunta l’intesa con la Conferenza Unificata, gli accordi di programma possono comunque essere approvati con delibera del presidente del Consiglio. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, nonostante la norma preveda il principio di sussidiarietà, vanifica la leale attribuendo un ruolo preminente a una delle due parti.
Giudicato incostituzionale anche il ricorso alle modalità di approvazione previste per le infrastrutture strategiche, che mirano a garantire procedure spedite a discapito però delle competenze regionali.
È stata considerata ingerenza da parte dello Stato l’attribuzione alle Regioni della facoltà di stipulare convenzioni con le società di settore per la vendita dei singoli beni immobili. Una attività che già rientra nelle competenze regionali, il cui riconoscimento da parte del potere centrale rappresenta quindi un’intromissione.
Viola la Costituzione anche l’articolo 13, che prevede la cessione in proprietà agli aventi diritto degli alloggi realizzati ai sensi della legge 640/1954, che prevedeva la costruzione di case a spese dello Stato per accogliere le famiglie allocate in abitazioni malsane, come grotte, baracche e scantinati. Alloggi che sono poi stati trasferiti in gestione agli Iacp, oggi enti strumentali delle Regioni.
La cessione di queste abitazioni, prevista da una norma statale, realizza quindi una ingerenza nella gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, che appartiene alla competenza residuale degli enti locali.