DALLE REGIONI
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Bocciata
dalla Consulta l’ingerenza dello Stato nelle materie
di competenza regionale
Il Piano Casa si scontra contro una pronuncia della
Corte Costituzionale. Con la sentenza
121/2010 sono
state dichiarate illegittime alcune disposizioni del Decreto
legge 112/2008,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, tra cui la realizzazione e il recupero di
unità immobiliari da destinare alla soluzione della
tensione abitativa. Sotto accusa l'articolo 11,
contenente disposizioni sul piano casa, e il 13,
recante misure per la valorizzazione del patrimonio
residenziale pubblico.
Dichiarato
parzialmente incostituzionale l’articolo 11,
che prevedendo la realizzazione di programmi
integrati di promozione di edilizia residenziale
“anche” sociale, ammette implicitamente
l’introduzione di finalità diverse da quelle che
ispirano l’intera normativa. Secondo la Consulta la
potestà legislativa che lo Stato esercita per
assicurare il quadro generale dell’edilizia
abitativa potrebbe così rischiare di essere
indirizzata a favore di soggetti senza i requisiti
essenziali per beneficiare degli interventi.
Considerato illegittimo anche il mancato rispetto
della ripartizione delle competenze e del principio
di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Il
decreto prevede che decorsi 90 giorni senza che sia
stata raggiunta l’intesa con la Conferenza
Unificata, gli accordi di programma possono comunque
essere approvati con delibera del presidente del
Consiglio. Secondo la Corte Costituzionale, infatti,
nonostante la norma preveda il principio di
sussidiarietà, vanifica la leale attribuendo un
ruolo preminente a una delle due parti.
Giudicato incostituzionale anche il ricorso alle
modalità di approvazione previste per le
infrastrutture strategiche, che mirano a garantire
procedure spedite a discapito però delle competenze
regionali.
È stata considerata ingerenza da parte dello Stato
l’attribuzione alle Regioni della facoltà di
stipulare convenzioni con le società di settore per
la vendita dei singoli beni immobili. Una attività
che già rientra nelle competenze regionali, il cui
riconoscimento da parte del potere centrale
rappresenta quindi un’intromissione.
Viola la
Costituzione anche l’articolo 13, che
prevede la cessione in proprietà agli aventi diritto
degli alloggi realizzati ai sensi della legge
640/1954, che prevedeva la costruzione di case a
spese dello Stato per accogliere le famiglie
allocate in abitazioni malsane, come grotte,
baracche e scantinati. Alloggi che sono poi stati
trasferiti in gestione agli Iacp, oggi enti
strumentali delle Regioni.
La cessione di queste abitazioni, prevista da una
norma statale, realizza quindi una ingerenza nella
gestione del patrimonio immobiliare di edilizia
residenziale pubblica, che appartiene alla
competenza residuale degli enti locali. |