Legislazione di riferimento
Art. 100 D. Lgs. 81/08 e allegato XV
D. Lgs. 81/08.
Definizione
Il piano è lo strumento finalizzato
all'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi, e le
conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti
a garantire, per tutta la durata dei
lavori, il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori,
nonché la stima dei relativi costi
che non sono soggetti al ribasso
nelle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene
altresì le misure di prevenzione dei
rischi risultanti dalla eventuale
presenza simultanea o successiva di
più imprese o dei lavoratori
autonomi ed è redatto anche al fine
di prevedere, quando ciò risulti
necessario, l'utilizzazione di
impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva. Il piano è
costituito da una relazione tecnica
e prescrizioni correlate alla
complessità dell'opera da realizzare
ed alle eventuali fasi critiche del
processo di costruzione.
Chi lo predispone
Nei cantieri per lavori pubblici e
nei cantieri privati soggetti a
permesso di costruire viene
predisposto dal Coordinatore per la
Progettazione dell'opera.
Nel caso, dopo l'affidamento, dei
lavori ad un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori sia affidata
ad un'altra o più imprese, oppure
nei cantieri privati non soggetti a
permesso di costruire, deve essere
nominato il CSE. Il CSE quindi
provvede alla redazione del PSC.
Chi lo aggiorna
Il compito di aggiornamento e
modifica è demandato al CSE
Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori. Il CSE integra anche il PSC
con i nominativi delle imprese
esecutrici e dei lavoratori
autonomi.
Quando è previsto
Il Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) viene
predisposto nei cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese
(anche non contemporanea).
Contenuti minimi del Piano di
Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è specifico per ogni singolo
cantiere temporaneo o mobile e di
concreta fattibilità; i suoi
contenuti sono il risultato di
scelte progettuali ed organizzative.
Il coordinatore per la progettazione
indica nel PSC, ove la particolarità
delle lavorazioni lo richieda, il
tipo di procedure complementari e di
dettaglio al PSC stesso e connesse
alle scelte autonome dell'impresa
esecutrice, da esplicitare nel POS.
Il PSC é corredato da tavole
esplicative di progetto, relative
agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria
e, ove la particolarità dell'opera
lo richieda, un profilo altimetrico
e una breve descrizione delle
caratteristiche idrogeologiche del
terreno o il rinvio a specifica
relazione se già redatta.
il PSC contiene le scelte
progettuali ed organizzative, le
procedure, le misure preventive e
protettive richieste per eliminare o
ridurre al minimo i rischi di lavoro
(ove necessario, vanno prodotte
tavole e disegni tecnici
esplicativi) e le misure di
coordinamento atte a realizzare
quanto sopra previsto.
Il PSC contiene almeno i seguenti
elementi:
-
l'identificazione e la
descrizione dell'opera,
esplicitata con:
-
l'indirizzo del cantiere;
-
la descrizione del contesto
in cui é collocata l'area di
cantiere;
-
una descrizione sintetica
dell'opera, con particolare
riferimento alle scelte
progettuali,
architettoniche, strutturali
e tecnologiche;
-
l'individuazione dei soggetti
con compiti di sicurezza,
esplicitata con l'indicazione
dei nominativi del responsabile
dei lavori, del coordinatore per
la sicurezza in fase di
progettazione e, qualora già
nominato, del coordinatore per
la sicurezza in fase di
esecuzione ed a cura dello
stesso coordinatore per
l'esecuzione con l'indicazione,
prima dell'inizio dei singoli
lavori, dei nominativi dei
datori di lavoro delle imprese
esecutrici e dei lavoratori
autonomi;
-
una relazione concernente
l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi in
riferimento all'area ed
all'organizzazione dello
specifico cantiere, alle
lavorazioni interferenti ed ai
rischi aggiuntivi rispetto a
quelli specifici propri
dell'attività delle singole
imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi;
-
le scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive,
in riferimento:
-
all'area di cantiere,
-
all'organizzazione del
cantiere,
-
alle lavorazioni;
-
le prescrizioni operative, le
misure preventive e protettive
ed i dispositivi di protezione
individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni
-
le misure di coordinamento
relative all'uso comune da parte
di più imprese e lavoratori
autonomi, come scelta di
pianificazione lavori
finalizzata alla sicurezza, di
apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva
-
le modalità organizzative della
cooperazione e del
coordinamento, nonché della
reciproca informazione, fra i
datori di lavoro e tra questi ed
i lavoratori autonomi;
-
l'organizzazione prevista per il
servizio di primo soccorso,
antincendio ed evacuazione dei
lavoratori, nel caso in cui il
servizio di gestione delle
emergenze é di tipo comune,
nonché nel caso di cui
all'articolo 94, comma 4; il PSC
contiene anche i riferimenti
telefonici delle strutture
previste sul territorio al
servizio del primo soccorso e
della prevenzione incendi;
-
la durata prevista delle
lavorazioni, delle fasi di
lavoro e, quando la complessità
dell'opera lo richieda, delle
sottofasi di lavoro, che
costituiscono il cronoprogramma
dei lavori, nonché l'entità
presunta del cantiere espressa
in uomini-giorno;
-
la stima dei costi della
sicurezza.
In riferimento all'area di cantiere,
il PSC contiene l'analisi degli
elementi essenziali (falde, fossati,
alvei fluviali, banchine portuali,
alberi, manufatti interferenti o sui
quali intervenire, infrastrutture
quali strade, ferrovie, idrovie,
aeroporti, edifici con particolare
esigenze di tutela quali scuole,
ospedali, case di riposo,
abitazioni, linee aeree e condutture
sotterranee di servizi, altri
cantieri o insediamenti produttivi,
viabilità, rumore, polveri, fibre,
fumi, vapori, gas, odori o altri
inquinanti aerodispersi, caduta di
materiali dall'alto) in relazione:
-
alle caratteristiche dell'area
di cantiere, con particolare
attenzione alla presenza
nell'area del cantiere di linee
aeree e condutture sotterranee;
-
all'eventuale presenza di
fattori esterni che comportano
rischi per il cantiere, con
particolare attenzione:
-
a lavori stradali ed
autostradali al fine di
garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori
impiegati nei confronti dei
rischi derivanti dal
traffico circostante,
-
al rischio di annegamento;
-
agli eventuali rischi che le
lavorazioni di cantiere possono
comportare per l'area
circostante.
In riferimento all'organizzazione
del cantiere il PSC contiene, in
relazione alla tipologia del
cantiere, l'analisi dei seguenti
elementi:
-
le modalità da seguire per la
recinzione del cantiere, gli
accessi e le segnalazioni;
-
i servizi igienico-assistenziali;
-
la viabilità principale di
cantiere;
-
gli impianti di alimentazione e
reti principali di elettricità,
acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;
-
gli impianti di terra e di
protezione contro le scariche
atmosferiche;
-
le disposizioni per dare
attuazione a quanto disposto dal
CSE;
-
le disposizioni per dare
attuazione a quanto previsto per
i lavori sotto tensione per
tensioni nominali superiori a
1000 V in corrente alternata e
1500 V in corrente continua;
-
le eventuali modalità di accesso
dei mezzi di fornitura dei
materiali;
-
la dislocazione degli impianti
di cantiere;
-
la dislocazione delle zone di
carico e scarico;
-
le zone di deposito attrezzature
e di stoccaggio materiali e dei
rifiuti;
-
le eventuali zone di deposito
dei materiali con pericolo
d'incendio o di esplosione.
In riferimento alle lavorazioni, il
coordinatore per la progettazione
suddivide le singole lavorazioni in
fasi di lavoro e, quando la
complessità dell'opera lo richiede,
in sottofasi di lavoro, ed effettua
l'analisi dei rischi aggiuntivi,
rispetto a quelli specifici propri
dell'attività delle imprese
esecutrici o dei lavoratori
autonomi, connessi in particolare ai
seguenti elementi:
-
al rischio di investimento da
veicoli circolanti nell'area di
cantiere;
-
al rischio di seppellimento da
adottare negli scavi;
-
al rischio di caduta dall'alto;
-
al rischio di insalubrità
dell'aria nei lavori in
galleria;
-
al rischio di instabilità delle
pareti e della volta nei lavori
in galleria;
-
ai rischi derivanti da estese
demolizioni o manutenzioni, ove
le modalità tecniche di
attuazione siano definite in
fase di progetto;
-
ai rischi di incendio o
esplosione connessi con
lavorazioni e materiali
pericolosi utilizzati in
cantiere;
-
ai rischi derivanti da sbalzi
eccessivi di temperatura.
-
al rischio di elettrocuzione;
-
al rischio rumore;
-
al rischio dall'uso di sostanze
chimiche.
Interferenze tra le lavorazioni ed
loro coordinamento
Il coordinatore per la progettazione
effettua l'analisi delle
interferenze tra le lavorazioni,
anche quando sono dovute alle
lavorazioni di una stessa impresa
esecutrice o alla presenza di
lavoratori autonomi, e predispone il
cronoprogramma dei lavori. In
riferimento alle interferenze tra le
lavorazioni, il PSC contiene le
prescrizioni operative per lo
sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti e le
modalità di verifica del rispetto di
tali prescrizioni; nel caso in cui
permangono rischi di interferenza,
indica le misure preventive e
protettive ed i dispositivi di
protezione individuale, atti a
ridurre al minimo tali rischi.
Durante i periodi di maggior rischio
dovuto ad interferenze di lavoro, il
coordinatore per l'esecuzione
verifica periodicamente, previa
consultazione della direzione dei
lavori, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi interessati,
la compatibilità della relativa
parte di PSC con l'andamento dei
lavori, aggiornando il piano ed in
particolare il cronoprogramma dei
lavori, se necessario.
Le misure di coordinamento relative
all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione collettiva,
sono definite analizzando il loro
uso comune da parte di più imprese e
lavoratori autonomi.
Il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori integra il PSC con i
nominativi delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi e, previa
consultazione delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, indica la relativa
cronologia di attuazione e le
modalità di verifica.
Obblighi del datore di lavoro e del
committente
-
Per gli appalti interni e per
quelli extra-aziendali il datore
di lavoro deve:
-
verificare l'idoneità tecnico
professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori
autonomi relativamente ai lavori
che andranno a svolgere
attraverso CCIAA e Atto
Sostitutivo di Notorietà (art.
47- DPR 445/00);
-
fornire, ai soggetti coinvolti,
tutte le informazioni sui rischi
specifici degli ambienti in cui
andranno ad operare e sulle
misure di prevenzione di
emergenza.
Il committente, al fine di
promuovere la cooperazione e il
coordinamento tra le parti, deve,
inoltre elaborare un unico documento
di valutazioni dei rischi (DUVRI) da
allegare al contratto di appalto o
di opera.
-
Tessera di riconoscimento per
fornitori, appaltatori,
lavoratori autonomi.
-
I contratti devono indicare gli
oneri della sicurezza, pena la
nullità degli stessi.
Idoneità tecnico professionale
Idoneità tecnico-professionale:
possesso di capacità organizzative,
nonché disponibilità di forza
lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento alla
realizzazione dell'opera.
Il committente o il responsabile dei
lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica
impresa, verifica l'idoneità
tecnico-professionale dell'impresa
affidataria, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi
in relazione alle funzioni o ai
lavori da affidare.
Ai fini della verifica dell'idoneità
tecnico professionale le imprese
(affidatarie e subappaltatrici)
dovranno esibire al committente o al
responsabile dei lavori almeno:
-
iscrizione alla CCIAA con
oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto;
-
documento di valutazione dei
rischi (per i cantieri il POS);
-
documentazione attestante la
conformità di macchine,
attrezzature e opere
provvisionali;
-
elenco dei DPI forniti ai
lavoratori;
-
nomina del RSPP, degli
incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di
evacuazione, di primo soccorso e
gestione dell'emergenza, del
medico competente;
-
nominativo del RLS (o
l'attribuzione della funzione al
RLST);
-
attestati inerenti la formazione
prevista per le suddette figure
e per i lavoratori;
-
elenco dei lavoratori risultanti
dal libro matricola e relativa
idoneità sanitaria;
-
documento unico di regolarità
contributiva DURC;
-
dichiarazione di non essere
oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi (art.
14).
I lavoratori autonomi dovranno
esibire almeno:
-
iscrizione alla camera di
commercio, industria ed
artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia
dell'appalto;
-
specifica documentazione
attestante la conformità alle
disposizioni di cui al presente
decreto legislativo di macchine,
attrezzature e opere
provvisionali;
-
elenco dei dispositivi di
protezione individuali in
dotazione;
-
attestati inerenti la propria
formazione e la relativa
idoneità sanitaria previsti dal
presente decreto legislativo;
-
documento unico di regolarità
contributiva.
In caso di sub-appalto il datore di
lavoro committente verifica
l'idoneità tecnico-professionale dei
subappaltatori con gli stessi
criteri sopra indicati.
Il committente o il responsabile dei
lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica
impresa, chiede alle imprese
esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto
per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS),
all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali
comparativamente più
rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.
PER I LAVORI NON SOGGETTI A PERMESSO
A COSTRUIRE E' SUFFICIENTE
AUTOCERTIFICAZIONE + DURC + CCIAA.