Prestazione energetica edifici, i chiarimenti sui metodi di calcoloDal Ministero dello Sviluppo Economico: in attesa dei nuovi criteri, restano valide le disposizioni normative adottate dalle Regioni05/09/2013 - Fino all’emanazione della nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli attestati di prestazione energetica (APE) continueranno ad essere redatti, come gli attestati di certificazione energetica (ACE), secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009. Comunicato 08/08/ 2013 n. 100Regione Lombardia - Disciplina regionale per l’efficienza energetica degli edifici: gli effetti della .. Circolare 07/08/ 2013 n. 16416Ministero dello Sviluppo Economico - Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui .. Legge dello Stato 03/08/ 2013 n. 90Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni .. Decreto Legge 04/06/ 2013 n. 63Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio .. Decreto Pres. Repubblica 02/04/ 2009 n. 59Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto .. Decreto Legislativo 19/08/ 2005 n. 192Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
A chiarirlo ancora una volta è il Ministero dello
Sviluppo Economico con la Circolare
7 agosto 2013, in risposta ai dubbi
sulla normativa tecnica da applicare per la
redazione dell’attestato dopo l’entrata in vigore
della L
90/2013 che
ha convertito il DL
63/2013 sulla
prestazione energetica nell’edilizia.
Scarica il Dlgs 192/2005 aggiornato con le modifiche della Legge 90/2013 Sui nuovi metodi di calcolo che saranno definiti con prossimi decreti ministeriali (articolo 4 del DL 63/2013) si specifica che, in realtà, si tratta di un aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni. Di conseguenza, come definito nell’articolo 13 del DL 63/2013, i decreti suddetti abrogheranno l’attuale DPR 59/2009, aggiornando la disciplina nazionale della certificazione energetica egli edifici (leggi tutto). Inoltre, il Ministero ha chiarito che restano valide le disposizioni normative adottate dalle Regioni in attuazione della direttiva 2002/91/CE, in attesa dei nuovi criteri di calcolo o di norme regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia. A ribadire la validità delle proprie normative in materia di certificazione energetica degli edifici sono la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna. In particolare, con un Comunicato la Lombardia ha chiarito che, fino all’approvazione di nuove disposizioni regionali, gli attestati di certificazione energetica (ACE) redatti anche dopo l’entrata in vigore del DL 63/2013 e della relativa legge di conversione 90/2013 possono essere allegati ai contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, in originale o in copia conforme. L’Emilia-Romagna, invece, ha precisato di avere già provveduto con la Dgr 1366/2011 a sancire la sostanziale ed effettiva equivalenza tra l’ACE e l’APE previsto dalla L 90/2013, in coerenza alla Direttiva 2010/31/UE; al contrario, nelle more del complessivo aggiornamento della normativa regionale, sulla produzione e allegazione dell’Attestato valgono le prescrizioni della L 90/2013. (riproduzione riservata)
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