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SUB APPALTO |
DIREZIONE LAVORI |
Sub appalto
APPALTO
L'Impresa ______________. con sede legale in _______________ , Via _____________ n. _________ , Codice Fiscale n° ____________ e partita IVA n° _____________ nella persona del proprio Amministratore Unico legale rappresentante _______________ , nato a _______ il ____________________, in appresso per brevità denominata "APPALTATORE" E
L'Impresa ______________ con sede legale in _______________ , Via
_____________ n. _________ , Codice Fiscale n° ____________ e partita
IVA n° _____________ nella persona del proprio Amministratore Unico
legale rappresentante _______________ , nato a _______ il
____________________ , in appresso per brevità denominata
"SUBAPPALTATORE"
PREMESSO
-
che l'Impresa ______________ è assuntrice da parte dell'ENTE/AZIENDA ,
con sede in ___________ Via ___________ n. ______________ , in appresso
denominato ENTE APPALTANTE, dei lavori di _______________ , giusto
contratto d'appalto stipulato in data ________________ , a rogitato del
__________ con Rep. n. ______ e registrato a _____________ il __________
al n. _________ , per l'importo complessivo dei lavori al netto
dell'I.V.A. di euro. _________ .= comprensivo degli oneri per la
sicurezza; ESEMPIO :
1.
una Categoria unica per detti lavori e precisamente la "OG__" -
__________; - che la _______________ si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione di : ______________________;
-
di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale,
macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione
dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione
a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio
e con organizzazione dei mezzi necessari; INPS: _____________ Sede di __________ al n. _______; Cassa Edile: _________ Sede di __________ al n. _______;
-
di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli
obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il
personale dipendente; - di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra "Committente" ed "Ente Appaltante" che, anche se non materialmente al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo; - di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'Impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta; - di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi.
-
di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei
lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di
progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se
non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate,
e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative oneri e
rischi.
-
che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto
rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 18, 4° comma-
legge 19/03/90 n° 55 e successive modificazioni. ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. ART. 2 – OGGETTO I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di una quota dei lavori indicati in premessa e meglio descritti appresso.
A)
Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale
specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico
responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal
SUBAPPALTATORE all'APPALTATORE e che, oltre alla responsabilità del
coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle
disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere
dell'APPALTATORE. ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE In esecuzione di quanto dichiarato in premessa la SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati: - Capitolato Speciale di Appalto; - Elenco prezzi per ciò che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente contratto; - Elaborati di progetto posti a base del contratto di appalto. Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare e a permettere alla APPALTATORE di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti della APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto. ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le Parti in via indicativa e non limitativa in circa euro ______ = ( ________________). Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui convenuti. Le descrizioni delle lavorazioni - atte a definire l'oggetto contrattuale - ed i relativi compensi unitari sono riassunti all'art. 5. Il prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ciò Il SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto. ART. 5 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI I lavori oggetto del presente Contratto verranno compensati a misura, secondo i successivi prezzi unitari. Sono inclusi nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessari a dare i lavori compiuti a regola d'arte. ELENCO PREZZI: Art. 1) ___________ Art. 2) ___________ ART. 6 – PAGAMENTI
Con le stesse cadenze di quelli emessi dall'ENTE APPALTANTE verranno
compilati, a cura della APPALTATORE, gli Stati di Avanzamento, da
sottoscriversi da entrambe le parti.
I
pagamenti avverranno entro _______ giorni dall'avvenuto incasso del
corrispondente S.A.L. dell'ENTE APPALTANTE, previa presentazione della
fattura del SUBAPPALTATORE.
In
occasione di ciascun pagamento, il SUBAPPALTATORE dovrà dare
dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per
retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti
previdenziali ed assicurativi, inclusa Cassa Edile, con riferimento ai
dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto, prestando
ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire
all'APPALTATORE i certificati di adempimento degli obblighi
contributivi, previdenziali ed assicurativi.
L'eseguito pagamento di una o più situazione lavori al SUBAPPALTATORE
non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei
materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni
esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria. ART. 7 - RITENUTE A GARANZIA
In
occasione di ciascun pagamento di acconto sull'avanzamento lavori, la
APPALTATORE effettuerà una trattenuta del 5,5% (cinque e cinquanta per
cento). In ogni caso la SUBAPPALTATORE non potrà pretendere il pagamento delle suddette trattenute o lo svincolo delle polizze fideiussorie sostitutive se non fornirà prova totale e definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle Assicurazioni obbligatorie. ART. 8 – CAUZIONE Ad ulteriore garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del Contratto, nonché della stretta osservanza di tutte le obbligazioni di natura salariale, previdenziale, contributiva ed infortunistica previste dalla vigente legislazione, il SUBAPPALTATORE costituirà a favore dell'APPALTATORE, entro e non oltre 15 giorni successivi all'autorizzazione del presente subappalto, una cauzione pari a euro ____________.= tramite fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo. Il testo della fidejussione dovrà essere approvato dall'APPALTATORE e dovrà prevedere la non opponibilità del mancato pagamento degli eventuali supplementi di premio o commissione bancaria, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione per il pagamento a prima richiesta del beneficiario, nonché la rinuncia ad opporre riserve ed eccezioni, comprese quelle concernenti il decorso dei termini di cui all'Art. 1957 del Codice Civile. L'istituto di credito dovrà essere di primaria importanza e di gradimento dell'APPALTATORE, mentre la Compagnia di Assicurazioni dovrà risultare tra quelle aderenti alla Intesa Credito Cauzioni ed in ogni caso il documento dovrà essere reso per atto a firma autenticata. L'APPALTATORE provvederà al pagamento delle somme svincolate a mezzo polizza fideiussoria con escussione a prima richiesta prestata da primario Istituto di credito autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ex L.n.385 del 1.9.93 o da Compagnia assicurativa autorizzata, con validità fino alla completa liberazione di tutti gli obblighi nascenti dal presente Contratto. Detta polizza sarà svincolabile, previa verifica dell'effettivo adempimento di ogni obbligo e/o onere da parte del SUBAPPALTATORE, decorso il termine di trenta giorni successivi alla data entro la quale deve essere effettuato il collaudo dei lavori da parte dell'ENTE APPALTANTE. ART. 9 - REVISIONE PREZZI Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera. ART. 10 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA
Il
SUBAPPALTATORE autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme
dovute con accredito dei controvalori nel c/c n. _______________ c/o
Banca ________ - Agenzia di _______ - ABI ______ CAB ______ , con
esonero di responsabilità dell'APPALTATORE e con espresso avvertimento
che ogni revoca di autorizzazione dovrà essere a quest'ultima comunicata
immediatamente a mezzo lettera Raccomandata A.R. ed avrà efficacia dopo
24 ore dal ricevimento della stessa. ART. 11 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI
Il
SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori
dell'ENTE APPALTANTE in quanto documentate a quelle del Direttore di
Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del
SUBAPPALTATORE ne le sue responsabilità, ovvero coinvolgere
l'APPALTATORE in compiti che non gli competono. ART. 12 - CONSEGNA DEI LAVORI La consegna dei lavori assunti dal Subappaltatore avverrà contemporaneamente a quella generale disposta dall'ENTE APPALTANTE all'APPALTATORE ed il relativo verbale farà fede anche nel rapporto di subappalto. ART. 13 - TEMPI DI ESECUZIONE Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente Contratto è di mesi ____ (___________) naturali e consecutivi, computati dalla data del verbale di consegna principale di cui al precedente art. 12.
All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto, da parte
dell'APPALTATORE, un apposito verbale in duplice copia sottoscritto
anche dal SUBAPPALTATORE. L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione a mezzo Racc. A.R. con almeno 10 giorni di anticipo, di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni di cui al precedente art.2 al fine del mantenimento dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE. ART. 14 - PENALITA' Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dall'allegato programma, verrà applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti al SUBAPPALTATORE, la stessa penale di euro _____ (______) per ogni mese o frazione superiore 15 gg. di ritardo), fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno. Tale penale verrà regolarmente fatturata al SUBAPPATATORE e trattenuta sui pagamenti a scadere, oltre al pagamento all'APPALTATORE dal maggior danno da questi eventualmente subito e salva sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per colpa del SUBAPPALTATORE medesima. ART. 15 - VERIFICA DEI LAVORI
L'APPALTATORE si riserva altresì, come già detto al precedente art.10,
il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori
ai sensi dell'art.1662 del Cod. Civ. e di fissare congruo termine per il
recupero dell'eventuale ritardo del SUBAPPALTATORE, qualora
l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto
previsto nell'unito programma lavori. Qualora l'Impresa subappaltatrice entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'APPALTATORE, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggiore danno. L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'APPALTATORE, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa. ART. 16 - SOSPENSIONE DEI LAVORI Il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'APPALTATORE in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ENTE APPALTANTE. Il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione dei lavori. ART. 17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO
Il
SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure
parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto
se non nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa e
comunque previa autorizzazione della Committente ed effettuazione delle
verifiche antimafia in capo all'impresa proposta.
Il
contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi
precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto
dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente
derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal
SUBAPPALTATORE. ART. 18 - CUSTODIA DEL CANTIERE Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il SUBAPPALTATORE è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.
Ai
sensi dell'art. 22 della legge n. 646/82, qualora la custodia venga
effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste dovranno avere
la qualifica di guardie particolari giurate. ART. 19 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE. Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'APPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE. ART. 20 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA SUBAPPALTATORE Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente: a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla legge 19.03.1990, n° 55 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto stabilito all'art. 18 nel testo attualmente vigente; b) a rendere tempestivamente edotto l'APPALTATORE - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n°575, così come modificati dall'art.3 della legge 19.03.1990 n° 55;
c)
su richiesta dell'APPALTATORE, o dell'ENTE APPALTANTE dei lavori, a
consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere
visione e di ottenere copia dei libri paga, dei libri matricola, dei
nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti
effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa
Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito
esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel
versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale
esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali e a
consentire all'APPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in
possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle
vigenti norme in materia di riservatezza; e) a provvedere annualmente all'avvenuto pagamento dei premi, relativi alla polizza R.C.T. di cui in premessa e ad inviare immediatamente alla committente copia delle denunce in caso di eventuali sinistri; f) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
g)
a provvedere agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del
proprio personale; i) a provvedere all'impianto di cantiere per ciò che riguarda uffici, baracche spogliatoi, containers e magazzini, ove necessario;
l)
a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed
attrezzature da e per il cantiere, carico, scarico immagazzinaggio e
movimentazione degli stessi all'interno del cantiere;
o)
ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i
rappresentanti dell'APPALTATORE, per la determinazione delle quote di
lavori eseguite; q) a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;
r)
ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così
da sollevare l'APPALTATORE da qualsiasi danno o molestia arrecato a
terzi dai dipendenti medesimi; t) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori.
ART. 21 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO Parimenti il SUBAPPALTATORE deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'APPALTATORE compresi quelli relativi alle opere provvisionali ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.
L'APPALTATORE resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla
sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al
solo SUBAPPALTATORE. il SUBAPPALTATORE indica quale proprio responsabile per la sicurezza il sig. ________________________________. ART. 22 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'APPALTATORE ai sensi dell'art. 26 o 27 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto di Subappalto. ART. 23 – DANNI
Il
SUBAPPALTATORE assume la responsabilità delle opere eseguite fino al
collaudo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità
prevista dall'art. 1669 del C.C. ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà dell'APPALTATORE di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:
a)
quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave; c) quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
d)
qualora l'ENTE APPALTANTE revochi il gradimento al presente contratto di
Subappalto. ART. 25 - RECESSO DAL CONTRATTO E' facoltà dell'APPALTATORE di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno. ART. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o
nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i
pagamenti, verranno rimesse da un Collegio Arbitrale che avrà sede a
_________, composto da tre arbitri uno designato da ciascuna parte delle
parti ed il terzo da questi ultimi od in caso di disaccordo mediante
sorteggio in una terna arbitrale designata dal presidente dell'Ordine
degli Ingegneri di ______; qualora una delle parti non provvedesse a
designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a
mezzo di lettera raccomandata a.r., l'arbitro designato dal Presidente
dell'Ordine degli Ingegneri di _______ su istanza della parte più
diligente. ART. 27 - CLAUSOLA SOSPENSIVA
L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva
dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai
fini dell'art. 21 della legge 13.09.1982 n° 646 e successive
integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE
di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta
autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il
presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di
pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione
dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a ciò,
avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo. ART. 28 - FORO COMPETEN\TE Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di ________. ART. 29 - RINVIO AL CODICE CIVILE Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili. ART.30 – VARIE
La
presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa
volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero
necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico
della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la
produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto
assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a tassa fissa ai sensi della
vigente normativa. ART. 30 – ALLEGATI Sono allegati al presente contratto di subappalto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti: Certificato della CCIAA attestante i poteri di chi sottoscrive per conto del SUBAPPALTATORE : Polizza RCT-O n. _____ del _______ stipulata dal SUBAPPALTATORE con la compagnia ______________ . Anche se non materialmente allegati formano comunque parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti: Programma dei lavori contrattuali Capitolato Speciale d'Appalto Elaborati di progetto posti a base del contratto d'appalto Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che lettolo ed approvatolo, lo
sottoscrivono. __________ lì ____________
L'APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE _____________ ________________
Il SUBAPPALTATORE dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati: Art. 5 (Elenco dei prezzi unitari) Art. 6 (Pagamenti) Art. 9 (Revisione prezzi) Art. 13 (Tempi di esecuzione) Art. 14 (Penalità) Art. 16 (Sospensione dei lavori) Art. 20 (Ulteriori oneri a carico del SUBAPPALTATORE) Art. 23 (Danni) Art. 24 (Risoluzione del contratto) Art. 25 (Recesso dal contratto) Art. 26 (Clausola sospensiva) Art. 28 (Foro competente) Art. 30 (Allegati)
________ lì __________
L'APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE _________________ _________________
Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ex
art.13 L.675/96 affinché l'Acquirente tratti i suoi dati personali per
le esigenze di cui al contratto principale. ____________ lì ___________
IL
SUBAPPALTATORE
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