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Adempimenti per le fasi di ristoro dei danni
Le ordinanze entreranno in vigore da oggi.29-06-2009
Scarica l'ordinanza n. 3778 del 6 giugno 2009. Riparazione di
edifici con esito A
Scarica il modulo per richiedere il contributo e per la
comunicazione di inizio atività per gli edifici con esito A
Scarica l'ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009. Riparazione di
edifici con esito B e C
Scarica il modulo per richiedere il contributo per gli edifici con
esito B e C
Firmate le ordinanze per la "ricostruzione leggera" dopo il
terremoto.
L’ordinanza n. 3778 contiene
le procedure e il modulo per richiedere al Comune il contributo
fino a 10mila euro previsto
per la riparazione dei danni di lieve entità delle abitazione classificate
come agibili, di tipo A.
Il contributo può essere richiesto dai proprietari delle abitazioni
valutate agibili di tipo “A”, che hanno quindi subito danni non
strutturali, riparabili in un mese dall’inizio dei lavori.
L’ordinanza n. 3779 contiene
le procedure e il modulo per richiedere al Comune il contributo
previsto per la riparazione degli edifici inagibili di categoria “B”
e “C”. In questo
caso occorrono lavori strutturali per rendere di nuovo agibili gli
edifici e il
contributo copre integralmente le spese per le abitazioni principali.Sono
previsti rimborsi anche per gli immobili non adibiti ad abitazione
principale o ad uso non abitativo, ma fino all’80 per cento delle
spese previste, e comunque non superiori a 80mila euro.
Le ordinanze entreranno in vigore con la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevista nella prossima
settimana.
Fonte: Dipartimento della Protezione Civile.
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Terremoto Abruzzo e Norme tecniche |
29/06/2009
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Legge 24 giugno 2009, n. 77
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile
Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2009, n.
147, suppl. ord. n. 99
IL DECRETO ABRUZZO E’ LEGGE DELLO STATO
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Sul supplemento ordinario n. 99
alla Gazzetta ufficiale n. 147 del 27 giugno
scorso è stata pubblicata la legge
24 giugno 2009, n. 77 recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile”.
Nei vari passaggi tra camera e Senato il testo
originario ha subito numerose modifiche ed
integrazioni e la versione finale del
decreto-legge coordinato con la legge di
conversione è abbastanza differente dal testo
ordinario.
I punti più importanti del provvedimento sono i
seguenti:
Norme tecniche delle costruzioni (art.
1-bis)
Viene anticipata al prossimo 1 luglio
l’applicazione delle Norme tecniche delle
costruzioni, cancellando, di fatto, l’ultima
proroga, che spostava all’1/7/2010
l’applicazione delle stesse, contenuta nella
legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (milleproroghe)
.
Moduli abitativi destinati ad una durevole
utilizzazione – Piano C.A.S.E. (art.
2)
Per consentire la più sollecita sistemazione
delle persone fisiche ivi residenti o
stabilmente dimoranti in abitazioni che sono
state distrutte o dichiarate non agibili, viene
conferito al Commissario delegato nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri il
coordinamento della costruzione dei moduli
abitativi con localizzazione anche in deroga
alle vigenti previsioni urbanistiche.
Danni di lieve entità (art.
2)
I sindaci dei comuni terremotati possono
autorizzare la concessione di un contributo per
la riparazione dei danni di lieve entità, fino a
10.000 euro, subiti da unità immobiliari già
adibite ad abitazione principale a condizione
che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte
delle persone ivi residenti o stabilmente
dimoranti alla data del 6 aprile 2009.
Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private (art.
3)
Viene disposta la concessione di contributi a
fondo perduto per la ricostruzione o riparazione
di immobili adibiti ad abitazione considerata
principale ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati
inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di
nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione
principale distrutta.
Ricostruzione e riparazione di immobili
diversi dalle abitazioni private(art. 3)
Vengono concessi contributi, anche con le
modalità del credito di imposta, per la
ricostruzione o riparazione di immobili diversi
da quelli adibiti ad abitazione principale,
nonché di immobili ad uso non abitativo
distrutti o danneggiati.
Immobili condominiali (art.
3)
Nel caso di immobili condominiali,
l'assegnazione dei fondi necessari per riparare
le parti comuni viene effettuata direttamente
all'amministratore che sarà tenuto a
preventivare, gestire e rendicontare in modo
analitico e con contabilità separata tutte le
spese relative alla ricostruzione.
Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei
servizi pubblici(art. 4) Con un successivo
provvedimento dovranno essere dettate le
modalità di predisposizione e di attuazione, da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con le amministrazioni
interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i
sindaci dei comuni interessati, di un piano di
interventi urgenti per il ripristino degli
immobili pubblici, danneggiati dagli eventi
sismici, compresi quelli adibiti all'uso
scolastico e le strutture edilizie universitarie
e del Conservatorio di musica di L'Aquila,
l'Accademia internazionale per le arti e le
scienze dell'immagine di L'Aquila, nonché le
caserme in uso all'amministrazione della difesa
e gli immobili demaniali o di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Sospensione di scadenze fiscali (art.
6)
Al fine di agevolare la ripresa delle attività
nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009
mediante il differimento di adempimenti onerosi
per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori
e le imprese, è disposta la sospensione di
alcune scadenze fiscali.
Deroghe in materia di smaltimento dei rifiuti (art.
9)
I materiali derivanti dal crollo degli edifici
pubblici e privati, nonché quelli provenienti
dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal
terremoto sono classificati, ai sensi
dell'Allegato D della parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti
urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente
alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree
di deposito temporaneo individuate.
Rischio sismico (art.
11)
Viene istituito dal 2010, un Fondo per la
prevenzione del rischio sismico con una
dotazione di 965 milioni di euro fino al 2016 di
cui 44 per il primo anno.
Svolgimento G8 nella Regione Abruzzo (art.
17)
Viene stabilito, anche al fine di contribuire al
rilancio dello sviluppo socio-economico dei
territori colpiti dalla crisi sismica iniziata
il 6 aprile 2009, che il grande evento
dell'organizzazione del Vertice G8 di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 21 settembre 2007, che avrà
luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009, si
terrà nel territorio della città di L'Aquila. |
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