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Scia edilizia, il DL
Semplificazioni snellisce le procedure
Le
attestazioni dei tecnici abilitati vanno presentate solo se
espressamente previste da leggi in vigore
31/01/2012 - Scia più snella con il Dl
semplificazioni.
Il decreto varato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri rivede
la disciplina della Scia, segnalazione certificata di inizio
attività, contenuta nella Legge
241/1990 sul
procedimento amministrativo.Alcune
norme sono immediatamente efficaci, altre introducono misure che
saranno realizzate nei prossimi mesi.
SCIA in edilizia
Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività dovranno essere
corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati
solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalle norme
vigenti. Negli altri casi se ne potrà quindi fare a meno. Si tratta
di una semplificazione notevole, che segue l’iter di alcune norme
dell’ultimo periodo (leggi
tutto).
Responsabilità solidale negli appalti
Negli appalti di opere e servizi, il committente imprenditore o
datore di lavoro è obbligato assieme all’appaltatore e agli
eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto e i contributi
previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del
contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le
sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento.
Sponsorizzazioni per interventi sui beni culturali
Potranno essere selezionati sponsor per la realizzazione di
interventi sui beni culturali. Le amministrazioni aggiudicatrici
competenti dovranno inserire nel programma triennale dei lavori gli
interventi in relazione ai quali intendono ricercare sponsor e
quelli per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di
interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avverrà
mediante bando pubblico. Le disposizioni sulla qualificazione di
progettisti ed esecutori si applicano solo se il contributo dello
sponsor supera i 40 mila euro.
Abilitazione installatori di impianti negli edifici
L’abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione,
ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici, di cui
all’articolo 3, del DM 37/2008, varrà per tutte le tipologie di
edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso.
Nei prossimi mesi vedranno la luce interventi più strutturali, per
l’edilizia scolastica e per la gestione degli appalti pubblici.
Modernizzazione e miglioramento energetico degli edifici scolastici
Sarà redatto un Piano nazionale di edilizia scolastica per
riqualificare e razionalizzare il patrimonio immobiliare e ridurre
le spese di funzionamento. Il Piano, che dovrà essere approvato dal
Cipe, dovrà prevedere interventi di ammodernamento e recupero del
patrimonio esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli
edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici
scolastici, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza
energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero
dell’Istruzione, in collaborazione con i Ministeri dell’Ambiente,
dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e trasporti, dovrà
predisporre delle Linee
guida che
gli enti proprietari di edifici scolastici ed università dovranno
seguire per predisporre, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del
decreto, misure di manutenzione ed efficientamento energetico degli
edifici.
Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard
europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego
degli edifici scolastici, e per abbassare i costi, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL, saranno
emanate norme
tecniche-quadro,
contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica,
edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi
progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio
nazionale.
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
Sarà istituita presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture la “Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici” (Bdncp). Dal
1° gennaio 2013 la
Banca dati acquisirà la documentazione sul possesso dei requisiti da
parte delle imprese che partecipano alle gare e le stazioni
appaltanti verificheranno il possesso di tali requisiti
esclusivamente tramite
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