Le RTV (Regole tecniche verticali) sono disposizioni applicabili a una specifica attivita'. Servono a caratterizzare meglio una
specifica attivita' fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle gia' previste dal Codice. L'applicazione delle RTV presuppone l'applicazione dell'intero Codice di prevenzione incendi, del quale sono parte integrante. Nella prima versione del Codice erano presenti tra le RTV solo i cap. V.1, V.2 e V.3. Negli ultimi anni sono state emanate moltissime regole tecniche verticali di prevenzione incendi per varie attivita', con trattazioni a volte non uniformi di argomenti simili.
Iniziale incompletezza del Codice
Nella prima versione del Codice erano state inserite tra le RTV solamente quelle relative a Aree a rischio specifico, Aree a rischio per atmosfere esplosive e Vani degli ascensori che, per loro particolare caratteristica si discostano dallo schema standard di una vera RTV. Successivamente sono state introdotte altre RTV.
Uno degli obiettivi iniziali del progetto di semplificazione era quello di disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli regole tecniche, che trattasse la materia in maniera omogenea. L'obiettivo potra' ritenersi attuato quando sara' completato l'inserimento di tutte le vere RTV (locali di pubblico spettacolo, scuole, ospedali, attivita' commerciali, ecc.).
Dopo la prima versione del Codice sono state introdotte altre RTV, come di seguito elencate.
- RTV Uffici (introdotta con D.M. 8/6/2016)
- RTV Alberghi (introdotta con D.M. 9/8/2016)
- RTV Autorimesse (introdotta con D.M. 21/2/2017)
Altre dovrebbero essere pubblicate progressivamente.
Nei decreti e' indicato che si applicano a attivita' individuate al n specificato (es. n. 71, 66, 65,) del D.P.R. n. 151/2011. Possono essere specificate eventuali esclusioni (es. rifugi alpini, camping, ) o sottintese limitazioni (es. solo autorimesse). E' specificato che si applica ad attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del decreto o di nuova realizzazione , senza distinzione. In tal modo viene confermata quella che e' una caratteristica che contraddistingue l'intero Codice rispetto alle tradizionali regole tecniche che di norma prevedono condizioni meno gravose per le attivita' esistenti.
Nei nuovi decreti di approvazione delle norme tecniche di Prevenzione Incendi per le varie attivita' (uffici, turistico-alberghiere, autorimesse, ecc.) e' indicato che le RTV si possono applicare alle attivita' in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi.
Anche in questo caso e' confermata un'altra caratteristica che contraddistingue il Codice, che non abroga norme precedenti e puo' essere applicato facoltativamente in alternativa.
Lo schema base su cui sono impostate le RTV e' il seguente.
- SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
- TERMINI E DEFINIZIONI: se necessario, integrando con specifici termini ad uso esclusivo;
- CLASSIFICAZIONI: se necessario, in funzione di parametri come quota dei piani, posti letto, ecc.;
- PROFILI DI RISCHIO: determinati secondo il cap. 3;
- STRATEGIA ANTINCENDIO: con eventuali soluzioni complementari o integrative rispetto a RTO;
- ALTRO: se necessario, es. scenari per FSE, ecc..
Scopo e campo di applicazione
Si applica per le attivita' di con: (di seguito alcuni esempi)
- affollamento > persone presenti;
- altezza antincendio > m;
- posti letto > ;
- superficie lorda > mq;
- ecc
I termini e definizioni sono in genere compresi nella sezione G (generalita'). Sono definite eventuali specifiche terminologie ad uso esclusivo della specifica RTV, come ad esempio:
- Superficie lorda di vendita:
- Apparecchiatura ad elevata tecnologia:
- Veicolo:
- Autosilo:
- Numero di posti letto:
- Spazio di attivita' sportiva:
- Scena:
- Mall:
Si riportano di seguito alcuni esempi di classificazioni in relazione a:
- Numero degli occupanti:
OA: < n ≤ occupanti;
OB: < n ≤ occupanti;
OC: < n ≤ occupanti;
OD: n >
- Numero di posti letto:
PA: < n ≤ posti letto;
PB: < n ≤ posti letto;
PC: < n ≤ posti letto;
PD: n > posti letto
- Massima quota dei piani:
HA: h ≤ m;
HB: < h ≤ m;
HC: < h ≤ m;
HD: n > m.
- Classificazione delle aree:
TA: locali destinati a attivita' ;
TM: depositi ;
TT: locali tecnici ;
TO: locali con affollamento ;
TZ: altre aree.
In genere, sara' specificato che devono essere determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G3 del Codice (Determinazione dei profili di rischio delle attivita'), i seguenti profili di rischio:
R vita : Salvaguardia della vita umana (attribuito per ciascun compartimento);
R beni : Salvaguardia dei beni (artistici e strategici, attribuito per l'intera attivita');
R ambiente: Tutela dell'ambiente (attribuito per l'intera attivita').
Profilo di rischio R vita
E' attribuito per compartimento in relazione ai seguenti fattori:
- δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel compartimento antincendio;
- δα: velocita' caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al tempo tα impiegato dalla potenza termica per raggiungere 1000 kW.
Per prevalenti si intendono le caratteristiche piu' rappresentative del rischio compartimento in qualsiasi condizione d'esercizio.
A-B) SVEGLI
A) Familiarita' (Scuole, attivita' produttive, )
B) Non familiarita' (Centro commerciale, cinema, )
C) ADDORMENTATI (Alberghi )
D) DEGENTI (Ospedali )
E) IN TRANSITO (Stazioni, Aeroporti )
- Lenta (tα=600 s) : materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo;
- Media (tα=300 s) : scatole di cartone impilate, libri su scaffale, mobilio in legno;
- Rapida (tα=150 s) : materiali plastici impilati ;
- Ultra-rapida (tα=75 s) : liquidi infiammabili, materiali plastici espansi
dove tα e' la velocita' caratteristica prevalente di crescita dell'incendio, e' il tempo per raggiungere RHR = 1 MW.
Strategia antincendio
In genere e' specificato che devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i relativi criteri. Sono riportate indicazioni aggiuntive, complementari o sostitutive, alle soluzioni conformi previste nella RTO.
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell'incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operativita' antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Ove presente tale paragrafo, possono essere previste condizioni per spazi o ambienti particolari, o nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ), ove devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM.
Sono fornite tabelle sui requisiti minimi di reazione al fuoco:
Sono fornite tabelle sui requisiti minimi per classi di resistenza al fuoco:
3. Compartimentazione
Sono fornite eventuali prescrizioni sulle aree tipo TA, TC, TO, ecc che devono essere ubicate a quota superiore a un certo valore. Sono fornite tabelle sulle caratteristiche minime di compartimentazione:
Ove presente tale paragrafo, possono essere previste esclusioni dai limiti minimi per le larghezze delle vie d'esodo per determi- nati spazi o altre precisazioni. Ad esempio:
corridoi interni agli appartamenti per gli ospiti e le porte delle camere con affollamento non superiore a
le aree interne all'autosilo non devono essere accessibili al pubblico
5. Gestione della sicurezza
Ove presente tale paragrafo, possono essere previste indicazioni circa la necessita' di idonea cartellonistica indicante per ogni camera, locale, ecc., istruzioni sul comportamento da tenere in caso di incendio, facilmente comprensibili agli occupanti. Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano che descriva il sistema di vie d'esodo.
Sono forniti i livelli di prestazione, come ad es.:
Sono forniti i parametri per la progettazione dell'eventuale rete idranti secondo UNI 10779 e UNI 12845:
Sono forniti i livelli di prestazione, come ad es.:
8. Controllo di fumi e calore
Ove presente tale paragrafo, possono essere previste ulteriori in- dicazioni o possono essere forniti i livelli di prestazione, come ad es.:
9. Operativita' antincendio
In genere non sono previste indicazioni aggiuntive, complementari o sostitutive alle soluzioni conformi previste nel Cap. S.9 della RTO. Potranno essere trattati alcuni casi particolari come ad es.:
la necessita' prevista per i teatri con scena separata dalla sala, che le gallerie di manovra e i piani forati siano provvisti di uscite dotate di porte almeno REI 60 con dispositivo di autochiusura, che immettano direttamente all'esterno o su via d'uscita protetta in modo da poter essere utilizzate dal personale di scena in caso di emergenza e dai VVF per l'attacco di un incendio dall'esterno.
In genere non sono previste indicazioni aggiuntive, complemen- tari o sostitutive, alle soluzioni conformi previste nel Cap. S.10 della RTO.
Possono essere presenti altre indicazioni come ad es.:
e' ammesso l'uso dei locali scolastici per altre attivita' non fun- zionalmente connesse all'attivita' principale (es. attivita' di societa' sportive esterne, conferenze aperte al pubblico, attivita' teatrali ) nel rispetto delle regole tecniche applicabili, compatibil- mente con la sicurezza di tutte le attivita' contemporaneamente esercite.
V1) AREE A RISCHIO SPECIFICO
Sono aree/porzioni dell'attivita' caratterizzate da rischio d'incendio diverso rispetto a quello tipico dell'attivita' principale, es.:
- depositi;
- archivi;
- laboratori;
- impianti di distribuzione gas;
- impianti di condizionamento/ventilazione;
- ecc
Il Codice indica un elenco di criteri, non esaustivo, utile al professionista per individuare le aree a rischio specifico:
- Presenza di sostanze pericolose, materiali combustibili o in- fiammabili, in quantita' significative.
- Lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione.
- Presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini antin- cendio di cui al cap. S.10 (escluso impianti gia' regolati da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi).
- qf > 1200 MJ/mq (≈ 68 kgleq/mq) con presenza occasionale di persone.
Si noti che le attivita' secondarie eventualmente inserite nell'attivita' principale, per le quali si applicano le specifiche regole tecniche di prevenzione incendi non sono trattate come aree a rischio specifico.
Strategia Antincendio
Le aree a rischio specifico sono molto numerose e varie, e sono in genere caratterizzate da problematiche molto diverse tra loro. Non e' possibile definire un insieme di misure antincendio unificato e idoneo per tutti i casi. Il Codice identifica misure antincendio minime che il progettista, sulla base delle caratteristiche specifiche dell'attivita' e della valutazione dei rischi esamina, scegliendo quelle piu' idonee. Le indicazioni fornite non rappresentano particolari novita' e sono comunque in linea con l'attuale quadro normativo di riferimento.
Misure da valutare
Compartimentazione (Cap. S.3).
Gestione della sicurezza antincendio (Cap. S.5).
Controllo dell'incendio (Cap. S.6).
Rivelazione e allarme (Cap. S.7).
Controllo fumi e calore (Cap. S.8).
Valutazione del rischio di esplosione (Cap. V.2).
Compartimento autonomo in caso multipiano.
Compartimentazione (Cap. S.3)
- Inserimento delle aree a rischio specifico in compartimento antincendio autonomo;
- Interposizione di idonee distanze di separazione;
- riduzione superfici di compartimento;
- ubicazione fuori terra o su piani poco profondi;
- Compartimento autonomo in caso multipiano.
Gestione della sicurezza antincendio (Cap. S.5)
Predisporre idonee misure di GSA. Una corretta GSA si sviluppa per tutta la durata della vita dell'attivita', fino alla sua cessazione, e comprende, tra l'altro:
− programmazione delle lavorazioni pericolose;
− monitoraggio continuo dei rischi e azioni per ridurli;
− esame della tipologia di occupanti presenti;
− efficienza delle misure di sicurezza e fruibilita' delle vie di fuga;
− addestramento del personale;
− piano di emergenza e piano di evacuazione;
− gestione dell'emergenza fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco
Controllo dell'incendio (Cap. S.6)
Livello di prestazione ≥ II (protezione di base).
La protezione di base, sui principi d'incendio, si attua con gli estintori. La tipologia e' selezionata in base alle classi di incendio. Gli estintori devono essere disponibili per l'uso immediato, in posizione facilmente visibile e raggiungibile, in prossimita' di uscite di
piano, percorsi d'esodo e aree a rischio specifico. Segnalare estintori che richiedono particolari competenze per impiego solo da personale specificamente addestrato.
Rivelazione e allarme (Cap. S.7)
Livello di prestazione III.
La rivelazione e' automatica per por- zioni di attivitaa' ed e' possibile avviare automaticamente i sistemi di protezione attiva.
Controllo fumi e calore (Cap. S.8)
Livello di prestazione ≥ II.
Deve essere possibile effettuare smaltimento fumo e calore d'emergenza secondo il Capitolo S.8.5. Non e' un sistema progettato secondo una norma specifica, non assicura la formazione di un adeguato strato libero dai fumi, serve solamente all'allontanamento dei fumi con l'obiettivo di facilitare le operazioni dei soccorritori, utilizzando aperture ordinarie.
Occorre effettuare la valutazione del rischio di esplosione secondo quanto indicato nel Cap. V.2. Ove e' possibile la presenza di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri, occorre effettuare una valutazione e' finalizzata a:
- prevenire la formazione di atmosfere esplosive;
- evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
- attenuare i danni di un'esplosione
V2) AREE A RISCHIO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE
Sono aree che prevedono la presenza di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in deposito, lavorazione, trasformazione, manipolazione e movimentazione.
Obiettivi con priorita' decrescente:
- Prevenire la formazione di atmosfere esplosive.
- Evitare l'accensione di atmosfere esplosive.
- Attenuare i danni di un'esplosione.
A tal fine occorre impiegare disposizioni e norme tecniche nell'ipotesi di una probabile inefficacia dei mezzi di protezione.
ATTIVITA' CON AREE A RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVESi riporta un elenco di attivita' rientranti nel campo di applica- zione del Codice che potrebbero essere interessate da aree a ri- schio per atmosfere esplosive.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPLOSIONE
- Individuazione condizioni generali di pericolo esplosione;
- Identificazione caratteristiche delle sostanze infiammabili opolveri combustibili;
- Determinazione probabilita' di formazione, della durata e dell'estensione delle atmosfere esplosive;
- Identificazione potenziali pericoli di innesco;
- Valutazione entita' degli effetti prevedibili;
- Quantificazione livello di rischio accettabile;
- Adozione misure per la riduzione del rischio.
Individuazione condizioni generali di pericolo di esplosione
Prevede lo studio dei reparti pericolosi, apparecchiature e impianti di processo e tecnologici, considerando l'organizzazione del lavoro. Consiste nell'esaminare il processo produttivo in tutte le fasi di attivita' o fermata previste (es. normale funzionamento, avvio, fermata ordinaria, differita e di emergenza, manutenzione, guasto) con particolare attenzione alle fasi transitorie.
Le analisi devono essere mirate all'individuazione di:
potenziali fonti di innesco presenti;
potenziali sorgenti di emissione;
caratteristiche costruttive, installazione, uso e manutenzione.
Identificazione caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili
Per le sostanze infiammabili e le polveri combustibili devono essere individuate le caratteristiche chimico-fisiche pertinenti all'esplosione in tutte le condizioni ambientali significative e le caratteristiche dei sistemi di deposito previsti.
Determinazione della probabilita' di formazione, durata e estensione delle atmosfere esplosive (zonizzazione)
Gli impianti di lavorazione o deposito di sostanze infiammabili devono essere progettati, eserciti e mantenuti in modo da ridurre al minimo le emissioni di gas, vapori, nebbie o polveri. L'individuazione delle zone pericolose e della probabilita' di accadimento deve essere condotta secondo la normativa tecnica applicabile. La zonizzazione puo' essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di codici di calcolo riconosciuti.
Classificazione delle zone
Il Codice fornisce una tabella per la classificazione delle zone in termini di livello di pericolo, probabilita' e durata.
Identificazione dei potenziali pericoli di innesco
I pericoli di innesco sono strettamente legati a:
presenza di sorgenti di accensione.
proprieta' di accensione.
Sono ritenute possibili sorgenti di accensione: superfici calde; fiamme, gas, particelle calde; scintille di origine meccanica; materiale ed impianti elettrici; correnti vaganti, protezione catodica; elettricita' statica; fulmini; radio frequenze; onde elettromagnetiche; radiazioni ionizzanti; ultrasuoni; Compressione adiabatica ed onde d'urto; reazioni esotermiche.
La possibilita' di accensione di una atmosfera esplosiva e' strettamente dipendente dalla frequenza con cui le sorgenti di accensione vengono a contatto con la miscela esplosiva.
Classificazione delle sorgenti di accensione in base a come possono manifestarsi:
frequentemente o continuamente durante il normale funzionamento;
raramente a seguito di disfunzioni previste;
molto raramente a seguito di disfunzioni molto rare.
Nelle zone della tabella V.2-1 non sono consentite attrezzature che presentino inneschi frequenti o continui.
Tener conto delle conseguenze su persone, strutture e impianti di:
>fiamme e gas caldi;
> irraggiamento termico;
> onde di pressione;
>proiezione di frammenti o oggetti;
> rilasci di sostanze pericolose.
Per la salvaguardia degli occupanti, devono essere considerati:
− danneggiamento di compartimentazione non resistenti all'esplosione.
− fuori servizio d'impianti di protezione attiva.
− effetto domino.
− danneggiamento delle misure di protezione adottate sulle fonti di innesco presenti con conseguente accensione delle atmosfere esplosive prodotte dalle sostanze rilasciate.
Se l'esplosione puo' essere seguita da incendio, valutare quest'ultimo tenendo conto dei danneggiamenti per esplosione. Se da un incendio puo' verificarsi un'esplosione, valutare quest'ultimo tenendo conto dei danneggiamenti per incendio.
Per determinare le sovrappressioni si puo' ricorrere a:
− formulazioni semplificate presenti in normativa;
− modelli empirici semplificati (es. TNT equivalente, TNO Multienergy, CCPS QRA);
− codici di calcolo riconosciuti.
Misure per la riduzione del rischio di esplosione
- Misure di prevenzione: riduzione delle probabilita' di formazione e innesco di una miscela esplosiva;
- Misure di protezione: mitigazione degli effetti di un'esplosione entro limiti accettabili;
- Misure gestionali: procedure di corretta organizzazione del lavoro e dei processi produttivi.
Le misure di prevenzione e gestionali sono sempre da preferire alle misure di protezione, alle quali si ricorre se non e' possibile ottenere un livello di rischio accettabile utilizzandole da sole.
Provvedimenti organizzativi
- Formazione su protezione esplosioni dei lavoratori addetti.
- Attrezzature portatili e indumenti di lavoro non in grado di innescare un'atmosfera esplosiva.
- Attrezzature portatili di rivelazione atmosfere esplosive.
- Specifiche procedure di lavoro e comportamento.
- Segnalazione dei pericoli di formazione di atmosfere esplosive.
- Adozione di procedure specifiche in caso di emergenza per la messa in sicurezza di sorgenti di emissione e fonti di innesco.
- Verifiche di sicurezza (iniziale, periodica e manutenzione) di impianti e attrezzature in luoghi di lavoro con aree a rischio.
Provvedimenti impiantistici
− Protezione da danni meccanici dei contenitori di sostanze infiammabili.
− Sistemi a circuito chiuso per la movimentazione di sostanze infiammabili.
− Sistemi di dispersione/diluizione/bonifica dei rilasci di sostanze infiammabili per: mantenere concentrazione fuori limiti esplosivita'; ridurre estensione atmosfera pericolosa a volumi trascurabili; confinare atmosfera pericolosa in aree senza inneschi efficaci.
− Installazione impianti di rivelazione sostanze infiammabili per: messa in sicurezza di emissioni e inneschi; preventiva evacuazione.
− Impianti, attrezzature, non in grado di provocarne l'accensione.
− Installazione di impianti rivelazione inneschi (es. scintille, superfici calde, ).
− Sistemi di inertizzazione per ridurre la concentrazione ossigeno sotto limite (LOC).
− Installazione sistemi di mitigazione effetti di un'esplosione: sistemi di protezione mediante sfogo dell'esplosione di gas/polveri; sistemi di isolamento dell'esplosione; sistemi di soppressione dell'esplosione; apparecchi resistenti alle esplosioni; elementi costruttivi dei fabbricati progettati per resistere alle esplosioni).
Misure per la riduzione del rischio per gli occupanti
L'obiettivo e' quello di ridurre gli occupanti esposti agli effetti di un'esplosione (es. sovrappressione, calore, proiezione di frammenti, ). A tal fine, le sorgenti di pericolo possono essere installate:
- all'esterno, opportunamente schermate o distanziate;
- in locali con presenza occasionale di occupanti;
- all'interno dei locali, opportunamente schermati rispetto a postazioni di lavoro;
- in locali dotati di misure (es. impianto di rivelazione di sostanze infiammabili, ) tali da consentire l'esodo degli occupanti prima dell'accensione.
PRODOTTI IMPIEGABILI
I prodotti devono essere rispondenti alla direttiva ATEX di prodotto, che prevede differenti categorie in relazione all'impiego in ciascuna zona classificata. Per gli apparecchi, componenti e sistemi di protezione impiegabili in attivita' di superficie (Gruppo II), vengono definite 3 categorie:
- Categoria 1 - protezione molto elevata.
- Categoria 2 - protezione elevata.
- Categoria 3 - protezione normale.
Categoria 1 - protezione molto elevata.
I prodotti non devono essere causa di innesco anche in caso di guasto eccezionale. Garantito il livello di protezione richiesto anche in caso di guasto di un mezzo di protezione o di due guasti indipendenti;
Categoria 2- protezione elevata.
Garantito il livello di protezione richiesto anche in presenza di ano- malie ricorrenti o abituali difetti di funzionamento degli apparecchi.
Categoria 3 -protezione normale.
I mezzi di protezione garantiscono il livello di protezione richiesto a funzionamento normale.
Compatibilita' di componenti, apparecchiature e sistemi di prote- zione e controllo e zone classificate per atmosfere esplosive
Opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni
Le strategie di progettazione dipendono dagli obiettivi di sicurezza:
- salvaguardia della vita umana all'interno della costruzione;
- salvaguardia della vita umana in costruzioni limitrofe;
- tutela di beni contenuti nelle costruzioni;
- limitazione di danni a costruzione origine dell'esplosione;
- limitazione di danni a costruzioni limitrofe;
- limitazione di effetti domino.
Fasi della progettazione di strutture resistenti alle esplosioni
− Modellazione degli effetti dell'esplosione, quantificazione delle azioni.
− Analisi strutturale.
− Progettazione costruttiva e verifica.La modellazione degli effetti dell'esplosione e' condotta con riferimento agli effetti provocati e alle relative conseguenze cosi' come indicato nella tabella successiva, tratta dalle NTC e dal NAD EN 1991-1-7.
Classificazione azioni per esplosioni (NTC) e relative conseguenze
Combinazione di carico per azioni eccezionali
Combinazione di carico per azioni eccezionali di cui alle NTC, per le opere da costruzione con rischio di esplosione con effetti di:
− Categoria 1 (CC1 - effetti trascurabili), non considerate le azioni derivanti da esplosione.
− Categoria 2 (CC2 -effetti localizzati), fare riferimento a:
- NTC, per la sovrappressione di progetto da impiegare per le verifiche in caso di esplosioni confinate di gas, vapori o nebbie;
- UNI EN 1991-1-7 integrata dal rispettivo NAD, per la sovrap- pressione di progetto per esplosioni di polveri.
− Categoria 3 (CC3 - effetti generalizzati) devono essere effettuate analisi mediante metodi avanzati che tengano conto di:
- effetti del venting e della geometria degli ambienti;
- comportamento dinamico non lineare delle strutture;
- analisi del rischio effettuate con metodi probabilistici;
- aspetti economici per l'ottimizzazione delle soluzioni.
V3) VANI DEGLI ASCENSORI
Il Codice non prevede particolari modifiche rispetto al D.M. 15 settembre 2005 regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento, ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi .
La terminologia e' stata aggiornata in linea con il codice e la RTV contiene solo indicazioni correlate alla prevenzione incendi. Le altre indicazioni tecniche presenti nel D.M. 15/9/2005, relative al macchinario o di carattere impiantistico, sono rimandate alle norme tecniche di settore (UNI EN 81/72, UNI EN 81/73,).
La RTV definisce come realizzare i tipi di vano ma non dove e quando installarli, le quali sono definite in altre sezioni, ad es.:
− Esodo: S.4.9 compartimenti con R vita = D1, D2 devono disporre di almeno un ascensore antincendio dimensionato in modo da consentirne l'impiego da parte di tutti gli occupanti anche non deambulanti (es. sedia a ruote, barella,);
− Operativita' antincendio: S.9.4.3 Soluzioni conformi per li- vello IV: 32 < H < 54, almeno un ascensore antincendio; H > 54 m, almeno un ascensore di soccorso);
− in RTV specifiche.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Vani degli ascensori per trasporto di persone e merci installati in attivita' soggette. Per vani degli ascensori si intendono:
- locali macchinario;
- locali pulegge di rinvio;
- vani di corsa;
- aree di lavoro destinate agli impianti di sollevamento.
CLASSIFICAZIONI
I vani degli ascensori sono classificati:
- SA: aperti;
- SB: protetti;
- SC: a prova di fumo;
- SD: per ascensori antincendio;
- SE: per ascensori di soccorso.
STRATEGIA ANTINCENDIO
Tenuto conto della particolarita' della RTV, il Codice non prevede la definizione dei profili di rischio, non trattandosi di attivita' vere e proprie. Sono stabilite prescrizioni che variano in funzione della tipologia del vano ascensore. Con prescrizioni sempre più rigorose, si passa dai vani aperti a quelli per ascensori antincendio, per i quali sono richiesti particolari requisiti affinche' possano essere utilizzati dalle squadre di soccorso in emergenza.
Prescrizioni comuni
- Devono essere costituiti da materiale non combustibile: pareti, porte e portelli di accesso; separazione vano corsa, locale macchinario, pulegge di rinvio; intelaiatura di sostegno della cabina.
- I fori di comunicazione per passaggio di funi, cavi o tubazioni, devono avere dimensioni minime indispensabili.
- Livello II della misura controllo di fumi e calore (Cap. S.8).
- Se i compartimenti serviti sono dotati di IRAI, l'ascensore dovrebbe essere realizzato secondo la norma UNI EN 81-73.
- Un estintore in prossimita' dell'accesso e/o locale macchinario.
Divieto dell'uso degli ascensori in caso d'incendio
L'uso degli ascensori in caso d'incendio e' vietato. In caso d'incendio e' consentito unicamente l'uso di ascensori antincendio e di soccorso.
ASCENSORI PROTETTI (tipo SB)
Il vano deve essere di tipo protetto o inserito in vano scale protetto.
Resistenza al fuoco: REI ≥ 30
Reazione al fuoco: gruppo GM2 per pareti, pavimento e tetto della cabina.
Non possono essere utilizzati in caso di incendio.
ASCENSORI A PROVA DI FUMO (tipo SC) SB + filtro a prova di fumo.
Non possono essere utilizzati in caso di incendio e la protezione del vano di corsa e' finalizzata unicamente ad evitare che gli stessi fungano da via privilegiata per la propagazione dei prodotti della combustione.
E' consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'ascensore (non consentito per ascensori antincendio e di soccorso).
ASCENSORI ANTINCENDIO (tipo SD) SC + ulteriori requisiti.
In considerazione dei requisiti impiantistici, puo' essere impiegato anche in caso di incendio per l'evacuazione assistita di persone con ridotte o impedite capacita motorie. Il filtro a prova di fumo deve essere unico. Contrariamente a quanto ammesso per vano a prova di fumo, deve esserci un filtro a prova di fumo da cui sia possibile accedere o al vano scala (compartimento) o al disimpegno (≥ 5 m2) ove avviene lo sbarco e che puo' fungere da spazio calmo, se richiesto.
E' previsto che lo sbarco dell'ascensore immetta su luogo sicuro. Nel Codice e' stata modificata la definizione di luogo sicuro rispetto al D.M. 30/11/1983; inoltre rispetto al D.M. 15/9/2005, e' stata eliminata la prescrizione concernente la lunghezza massima di 15 m del percorso protetto, e quella relativa alla collocazione all'esterno dell'edificio del luogo sicuro al quale immettersi provenendo dallo sbarco.
ASCENSORI DI SOCCORSO (tipo SE) SD + ulteriori requisiti.
E' un presidio antincendio ad uso delle squadre di soccorso.
E' un presidio antincendio ad uso delle squadre di soccorso, pertanto, e' consigliabile l'ubicazione in prossimita' del perimetro del fabbricato, in posizione facilmente accessibile dall'esterno e preferibil- mente adiacente ad una scala a prova di fumo con eventualmente una comunicazione, tramite porta EI tra il filtro che da' accesso alla scala a prova di fumo e quello che conduce all'ascensore di soccorso.
E' utilizzabile in caso di incendio, per trasporto attrezzature e l'evacuazione di emergenza delle persone. Il filtro a prova di fumo di accesso alla scala e bene che sia indipendente da quello che conduce all'area su cui avviene lo sbarco, in quanto, nel caso di edifici di grande altezza, il flusso di persone che abbandonano il fabbricato attraverso le scale puo essere di verso opposto ai soccorritori che intervengono utilizzando l'ascensore di soccorso.
Atri protetti indipendenti dal sistema di vie d'esodo, per evitare interferenze tra VVF e esodo. Numero calcolato in modo da servire ciascun piano dell'edificio. Dimensioni interne della cabina e degli atrii protetti stabilite in accordo con i VVF. Porte di piano e di cabina a azionamento manuale; la porta di cabina deve essere a una o piu' ante scorrevoli orizzontali. Un interruttore a chiave, posto a ogni piano servito, deve consentire ai VVF di chiamare direttamente l'ascensore di soccorso.
Sistema di comando (segnalato e facilmente accessibile per i soccorritori), azionabile anche in assenza di alimentazione elettrica, che riporta la cabina al piano di riferimento del compartimento.
Assicurare disponibilita' in caso di uso improprio: dispositivo che, se il tempo di sosta della cabina a un piano di- verso supera 2 min, riporta automaticamente la cabina al piano di riferimento del compartimento. Un allarme luminoso e acu- stico (non operativo quando l'ascensore e' sotto il controllo dei VVF) segnala il fallimento di questa manovra.
Sono state eliminate le dimensioni minime della cabina e dell'accesso. Cio' in linea con la metodologia del Codice che e' quella di fissare esclusivamente indicazioni di carattere antincendio e di rimandare ai documenti tecnici di settore le prescrizioni di altra natura. In tal caso si potra' far riferimento alla norma tecnica UNI EN 81/72.
V4) UFFICI
La RTV Uffici e' stata introdotta con D.M. 8 giugno 2016: Norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di ufficio, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 8 marzo 2006, n. 139. Il decreto e' stato pubblicato in G.U. n. 145 del 23 giugno 2016. E' entrato in vigore il 23 luglio 2016.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Si applica a edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti (Attivita' n 71 del D.P.R. n. 151/2011).
Sono incluse le aree destinate ad attivita' non strettamente riconducibili all'ufficio, ma funzionali e compatibili con tale destinazione d'uso (es. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, piccole aree commerciali, ecc.).
ATTIVITA' N. 71 DELL'ALLEGATO I AL D.P.R. N. 151/2011
In questo caso c'e' una perfetta corrispondenza tra Attivita' soggette individuate al n 71 del D.P.R. n. 151/2011 e campo di ap- plicazione della RTV Uffici del Codice di prevenzione incendi.
Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, gli uffici e simili sono ricompresi al p.to 71 dell'allegato I al decreto con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, ove l'as- soggettabilita' era legata al parametro di addetti (> 500). Il parametro per determinare l'assoggettabilita' e' ora quello delle persone presenti (> 300), in linea con le RTV di prevenzione incendi di cui al D.M. 22 febbraio 2006 e il Cap. V4 del Codice.
RIEPILOGO CAMPI DI APPLICAZIONE
Attivita' soggette D.P.R. n. 151/2011 (Attivita' n 71): Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.
RTV Uffici D.M. 8 giugno 2016: edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti (Att. n 71).
Regola tecnica tradizionale D.M. 22 febbraio 2006: edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti.
In relazione al numero di persone presenti n:
- OA: 300 < n ≤ 500;
- OB: 500 < n ≤ 800;
- OC: n > 800
In relazione alla massima quota dei piani h:
- HA: h ≤ 12 m;
- HB: 12 m < h ≤ 24 m;
- HC: 24 m < h ≤ 32 m;
- HD: 32 m < h ≤ 54 m;
- HE: h > 54 m.
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
- TA: locali destinati ad uffici e spazi comuni;
- TM: depositi/archivi di superficie lorda > 25 m2 e qf > 600 MJ/m2;
- TO: locali con affollamento > 100 persone (sale conferenza, sala riunione, mense,);
- TK: locali con qf > 1200 MJ/m2 (considerate aree a rischio specifico);
- TT: locali con quantita' significative di apparecchiature elettriche e elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antin- cendio (centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, );
- TZ: altre aree (pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e be- vande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici con quanitativi di materiali combustibili non significativi ).
PROFILI DI RISCHIO
Determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.
Rvita (δocc , δα):
− Uffici non aperti al pubblico Rvita = A2 (occupanti con familiarita', con velocita' di crescita dell'incendio media)
− Uffici aperti al pubblico Rvita = B2 (occupanti senza familiarita', con velocita' di crescita dell'incendio media)
STRATEGIA ANTINCENDIO
Devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri definiti. Sono riportate, per alcune misure antincendio, indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi della RTO.
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell'incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
REAZIONE AL FUOCO
Nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri,) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2. In tali ambienti e' ammesso rimpiego di materiali del gruppo GM3 con l'incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell'incendio e per la rivelazione ed al- larme.
Classe di resistenza al fuoco minima:
Se l'attivita' occupa un unico piano a quota non inferiore/non superiore a piu p meno 1 m, in edificio a uso esclusivo e compartimentato rispetto a altri, e tutte le Aree TA e TO hanno vie d'esodo non attraversanti altre Aree, e' ammessa la classe 15.
Ubicazione delle aree TA (uffici e spazi comuni), TO (affollamento > 100 persone):
− a quota>-5m.
− a quote > -10 m con controllo dell'incendio di livello IV e con vie di esodo verticali protette.
Gli uffici afferenti a responsabili dell'attivita' diversi possono es- sere ubicati all'interno dello stesso compartimento, avere comu- nicazioni dirette e sistema di esodo promiscuo.
Caratteristiche di compartimentazione:
Per gli uffici non aperti al pubblico afferenti a responsabili dell'attivita' diversi, con sistema di esodo promiscuo, deve essere previsto l'incremento di un livello di prestazione della misura gestionale della sicurezza antincendio.
Sono forniti i livelli di prestazione:
Parametri progettuali eventuale rete idranti secondo UNI 10779:
Parametri progettuali per l'eventuale impianto sprinkler se- condo UNI EN 12845:
RIVELAZIONE ED ALLARME
Sono forniti i livelli di prestazione:
VANI DEGLI ASCENSORI
Fatte salve le indicazioni della tabella S.9-3, dove sono previsti vani scala di tipo protetto o a prova di fumo, i vani degli ascensori, se non inseriti in vani scala di tipo protetto o a prova di fumo e vi sia la necessita' di compartimentazioni orizzontali, devono essere almeno di tipo SB.