Viabilità nei cantieri
L’art. 95 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro
dell’imprese esecutrice, durante
l’esecuzione dell’opera, cura la scelta dell’ubicazione dei
posti di lavoro tenendo conto delle
condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione.
Nei cantieri in cui è prevista la nomina del Coordinatore
per la Sicurezza, egli dovrà prevedere nel
PSC: - le modalità da eseguire per la recinzione del
cantiere, gli accessi e le segnalazioni,
- la viabilità principale di cantiere,
- le modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei
materiali,
- la dislocazione degli impianti di cantiere,
- le zone di carico e scarico e di deposito di attrezzature,
stoccaggio materiali e rifiuti,
- le zone di materiali con pericolo d’incendio o esplosione.
Questa pianificazione viene rappresentata
graficamente nell’allegato al PSC definito
LAYOUT
di
cantiere che sintetizza le scelte del CSP rivolte
all’allestimento delle aree di lavoro, accessi, percorsi
ed attrezzature |
L’appaltatore, in base alla sua esperienza e alla sua
organizzazione aziendale, potrà in ogni caso
proporre al Coordinatore integrazioni al PSC finalizzate a
meglio garantire la sicurezza dei lavori.
In ogni caso nella pianificazione della viabilità del
cantiere bisogna tenere presente che:
- la viabilità pedonale va, per quanto possibile, separata
da quella destinata ai mezzi d’opera, e
tale distinzione può essere ottenuta con l’utilizzo di rete
ad alta visibilità sostenuta da paletti;
- il piano di transito deve essere realizzato con materiali
idonei ed opportunamente costipato;
inoltre deve essere curato durante tutto l’arco dei lavori e
mantenuto sgombero da materiali ed
attrezzature che ostacolino la circolazione e possano essere
causa d’inciampo per i pedoni e
d’incidenti per i mezzi;
- è opportuno imporre limiti di velocità per i mezzi;
- la viabilità dei mezzi d’opera va realizzata a distanza di
sicurezza dai margini di scavo, dai
ponteggi ed impalcature e in genere da tutti le zone dove il
pericolo di urto od investimento possa
arrecare danni a cose ed a persone;
- i posti fissi di lavoro, depositi, baraccamenti, impianti
non devono interferire tra loro ed essere
collegati attraverso percorsi il più lineari possibili;
- è d’obbligo l’utilizzo di cartellonistica ben visibile e,
a seconda delle necessità, di segnalazioni
luminose, semafori e, per particolari manovre dei mezzi,
anche il supporto dell’uomo a terra con
segnali gestuali.
Accesso agli scavi – All. XVIII al D.Lgs. 81/08
Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o
di sbancamento devono avere una
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi
di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed
una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi.
L’acceso pedonale al fondo dello scavo
deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo
nel caso non fosse possibile realizzare
tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da
consentire un franco di almeno 70
centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora
nei tratti lunghi il franco venga
limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole
o nicchie di rifugio ad intervalli non
superiori a 20 metri lungo l'altro lato.
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o
nella roccia devono essere provvisti di
parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il
dislivello superi i 2 metri.
Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono
essere sostenute, ove occorra, con tavole e
paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea
stabilità.
Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili
devono essere apposte segnalazioni
opportune e devono essere adottate le disposizioni
necessarie per evitare la caduta di gravi dal
terreno a monte dei posti di lavoro.