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Regola tecnica di prevenzione incendi per le autorimesse (D.M. 21/02/2017)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 03/03/2017, n. 52 e' stato pubblicato il D. Min. Interno 21/02/2017, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa , in vigore dal 02/04/2017.
Le norme tecniche - contenute nell '
Allegato 1 al provvedimento in esame - possono essere applicate alle attivita' di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 indicate al numero 75 dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011, sia per le attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, sia per quelle di nuova realizzazione.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 21/02/2017, viene comunque data la possibilita' di applicare dette norme tecniche  in alternativa alle specifiche disposizioni contenute nel D.M. 01/02/1986, recante  Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili e nel D.M. 22/11/2002, recante  Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto
In particolare, il provvedimento apporta modifiche al D.M. 03/08/2015 (cosiddetto  Codice di prevenzione incendi ) disponendo, tra le altre, un'integrazione delle  Regole tecniche verticali (RTV) di cui all'Allegato 1, sezione V, del D.M. 03/08/2015 (cosiddetto Codice di prevenzione incendi). Per l'elenco aggiornato di tutte le attivita' cui si applica il D.M. 03/08/2015, si rinvia all'articolo Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) - Struttura, campo e modalita' di applicazione, contenuti.

D.M. 03/08/2015 (cosiddetto  Codice di prevenzione incendi )
 Il 20 agosto e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 - Suppl. Ordinario n. 51 il decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 recante  Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Caratteristica che contraddistingue il testo riguarda l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico, piu' aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.
Si tratta di un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentira' il passaggio da un sistema piu' rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l'approccio prestazionale, capace cioe' di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche piu' flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attivita'.
Il decreto si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico.
L'articolato specifica le attivita' cui potra' essere applicata nuova normativa e  precisa, anche, le modalita' di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa  alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l'introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualita'.
L' allegato e' strutturato in quattro sezioni:
Sezione G Generalita', con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attivita'
Sezione S Strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attivita', per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;
Sezione V Regole tecniche verticali, contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attivita' o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione  Strategia antincendio  Tale sezione sara' nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attivita'
Sezione M Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.
 
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21st Dec 04 Comments

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