Sulla Gazzetta Ufficiale del 03/03/2017, n. 52 e' stato
pubblicato il
D.
Min. Interno 21/02/2017, recante Approvazione
di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di
autorimessa ,
in
vigore dal 02/04/2017.
Le norme tecniche - contenute nell '
Allegato 1 al provvedimento in esame - possono essere
applicate alle attivitqa' di autorimessa di superficie
complessiva coperta superiore a 300 m2
indicate al
numero 75 dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011, sia
per le attivita' esistenti alla data di entrata in vigore
del provvedimento, sia per quelle di nuova realizzazione.
Allegato 1 - Elenco delle attivita' soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, D.P.R. 151/2011
Attivita' 75
Categoria | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq. | |||
A | Autorimesse fino a 1.000 mq ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 mq e fino a 1000 mq |
|||
B | Autorimesse oltre 1.000 mq e fino a 3.000 mq | |||
C | Autorimesse oltre 3000 mq; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 mq; depositi di mezzi rotabili |
A proposito delle autorimesse soggette , si ricorda che nel D.M. 16/02/1982 l'unico parametro per far ricadere un'autorimessa privata alla prevenzione incendi era la capacita' di parcheggio (fino a 9 autoveicoli). Ora, invece, il D.P.R. 151/2011 riporta unicamente il criterio minimo legato alla superficie, superiore a 300 mq) - ed inoltre ricomprende anche altre attivita' che in precedenza non erano soggette. Per effetto dei suddetti limiti sono diventate soggette alcune attivita' prima esenti e viceversa, ad esempio:
Si segnala che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M.
21/02/2017, viene comunque data la possibilita' di applicare
dette norme tecniche
in
alternativa alle specifiche disposizioni
contenute nel D.M. 01/02/1986, recante
Norme di sicurezza
antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse
e simili e nel D.M. 22/11/2002, recante
Disposizioni in materia
di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio
liquefatto all'nterno di autorimesse in relazione al
sistema di sicurezza dell'impianto.
In particolare, il provvedimento apporta modifiche al D.M.
03/08/2015 (cosiddetto Codice
di prevenzione incendi) disponendo, tra le altre,
un'integrazione delle
Regole tecniche verticali (RTV) di cui all'Allegato
1, sezione V, del D.M. 03/08/2015 (cosiddetto Codice
di prevenzione incendi). Per l'elenco aggiornato di
tutte le attivita' cui si applica il D.M. 03/08/2015, si
rinvia all'articolo
Codice
di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) - Struttura, campo
e modalitą di applicazione, contenuti.
TESTO COORDINATO E COMMENTATO AUTORIMESSE
D.M. 1 febbraio 1986
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili
(G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986)
Testo commentato e coordinato(1)
. In corsivo grassetto blu sono riportati i criteri per la concessione di deroghe in via generale di cui alla Lettera-Circolare n. P1563/4108 sott. 28 del 29/8/1995. (2)(3). In corsivo rosso sono riportati vari commenti e chiarimenti.Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le "autorimesse" (e simili) sono ricompresi al punto 75 dell'allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attivita' prima non soggette (depositi di mezzi rotabili -treni, tram ecc.- di superficie coperta > 1.000 m2). Per effetto dei nuovi limiti sono diventate soggette alcune attivita' prima esenti e viceversa esenti altre prima soggette, es.:
-
Autorimesse con 10 o piu' autoveicoli, ma con superficie < 300 m2 (prima soggette, ora non piu')-
Autorimesse con 9 o meno autoveicoli, ma con superficie > 300 m2 (prima non soggette, ora soggette con il nuovo regolamento).Pareri e riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo
Valutazione dei progetti:
PIN 1-2012 Valutazione Progetto:
PIN 1-2018 Valutazione Progetto: (in vigore dall'11.06. 2018) Istanza di valutazione del progettoSegnalazione Certificata di Inizio Attivita':
PIN 2-2014 S.C.I.A. :
PIN 2-2018 S.C.I.A. : (in vigore dall'11 giugno 2018)Segnalazione Certificata di Inizio Attivita'PIN 2.1-2014 Asseverazione:
PIN 2.1-2018 Asseverazione: (in vigore dall'11 giugno 2018)
Asseverazione ai fini della sicurezza antincendioPIN 2.2-2012 - Cert. REI:
PIN 2.2-2018 - Cert. REI: (in vigore dall'11.06.2018)Certificazione di resistenza al fuocoPIN 2.3-2014 - Dich. Prod.:
PIN 2.3-2018 - Dich. Prod.: (in vigore dall'11.06. 2018)Dichiarazione inerente i prodottiPIN 2.4-2012 - Dich. Imp.:
PIN 2.4-2018 - Dich. Imp.: (in vigore dall'11 .06. 2018)
Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impiantoPIN 2.5-2014 - Cert. Imp.:
PIN 2.5-2018 - Cert. Imp.: (in vigore dall'11 .06. 2018)
Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impiantoPIN 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio:
PIN 2.6-2018 Dichiarazione non aggravio rischio: (in vigore dall'11 .06. 2018)
Dichiarazione di non aggravio del rischio incendioPIN 2 gpl- 2014 S.C.I.A.:
PIN 2 gpl- 2018 S.C.I.A.: (in vigore dall'11.06. 2018)
Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' per depositi di gplPIN 2.1-gpl-2014 Attestazione:
PIN 2.1-gpl-2018 Attestazione: (in vigore dall'11 .06.2018)Attestazione per depositi di gplPIN 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione: Dichiarazione di installazione per depositi di gpl
Dichiarazione di rispondenza:
(Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 - M.S.E.)Rinnovo periodico di conformita' antincendio:
PIN 3-2014 Rinnovo periodico:
PIN 3-2018 Rinnovo periodico: (in vigore dall'11.06. 2018)
Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendioPIN 3.1-2014 Asseverazione per rinnovo:
Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformita'PIN 3-gpl-2014 Attestazione di rinnovo periodico gpl:
PIN 3-gpl-2018 Attestazione di rinnovo periodico gpl: (in vigore dall'11.06. 2018)
Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio per depositi di gplPIN 3.1-gpl-2012 Dichiarazione per rinnovo:
PIN 3.1-gpl-2018 Dichiarazione per rinnovo: (in vigore dall'11.06. 2018)
Dichiarazione per depositi di gplDeroga:
PIN 4-2012 Deroga:
PIN 4-2018 Deroga: (in vigore dall'11.06. 2018)
Istanza di derogaNulla Osta di Fattibilita':
PIN 5-2012 Richiesta N.O.F.:
PIN 5-2018 Richiesta N.O.F.: (in vigore dall'11 .06. 2018)
Istanza di nulla osta di fattibilita'Verifiche in corso d'opera:
PIN 6-2012 Richiesta Verifica in corso d'opera:
PIN 6-2018 Richiesta Verifica in corso d'opera: (in vigore dall' 11.06. 2018)
Istanza di verifiche in corso d'operaVoltura:
PIN 7-2012 Voltura:
PIN 7-2018 Voltura: (in vigore dall'11.06 2018)